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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10197/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2017 a seguito del mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata nel 2003, relativa a Irpef per l'anno 1993 per un importo complessivo di euro 66.024,00. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione dei crediti; in appello l'Amministrazione aveva dedotto l'interruzione della prescrizione mediante un precedente avviso di intimazione notificato nel 2008. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello ritenendo rituale la notifica dell'intimazione e, quindi, interrotta la prescrizione. In Cassazione la contribuente proponeva due motivi: violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973 per errata applicazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativo alla variazione del domicilio fiscale comunicata il 29 gennaio 2007. Prima dell'esame nel merito, tuttavia, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere definito agevolmente la controversia e di avere pagato quanto dovuto.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia sottoscritta personalmente dalla ricorrente con firma autenticata dal difensore e comunicata alla difesa erariale. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese sono state compensate in ragione dell'andamento del giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura sopravvenuta del relativo presupposto e il carattere eccezionale e strettamente interpretativo della norma.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La ricorrente lo invocava per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

    Norma richiamata come parametro sulla notificazione degli atti impositivi.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973

    Norma richiamata come parametro sulla notificazione degli atti della riscossione e degli atti impositivi collegati.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e comunicata alla controparte, ha consentito di dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Disposizione applicata per dichiarare l'estinzione del processo in conseguenza della rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il presupposto era sopravvenuto alla proposizione del ricorso e la norma è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e comunicata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorrente definisce agevolmente la controversia e paga quanto dovuto, viene meno la necessità di una decisione nel merito della Cassazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il relativo presupposto è sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso; trattandosi di norma eccezionale o lato sensu sanzionatoria, è soggetta a stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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