L.R. Campania 29/2017
Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Campania promuove prevenzione e contrasto di mobbing, stress lavoro-correlato e disagio psicologico nei luoghi di lavoro, con osservatorio regionale, sportelli territoriali e rete di soggetti sanitari e istituzionali. Diverse previsioni organizzative sono state però abrogate dalla l.r. 38/2017; restano vigenti le misure di indirizzo, monitoraggio e relazione annuale. La disciplina è immediatamente applicabile nel territorio campano.
Tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e prevenzione di mobbing e disagio lavorativo
Tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e prevenzione del mobbing
La legge regionale della Campania disciplina interventi per prevenire il disagio lavorativo, contrastare il mobbing e favorire il benessere organizzativo negli ambienti di lavoro. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale e dei vincoli del Piano di rientro sanitario regionale, con attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione dello stress lavoro-correlato e alla collaborazione tra istituzioni, servizi sanitari e parti sociali.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove azioni di prevenzione del disagio lavorativo e di tutela del benessere organizzativo, ritenendo centrali:
- la difesa della salute;
- la riduzione dei fattori di rischio di psicopatologie e stress lavoro-correlato;
- la disincentivazione di comportamenti vessatori e discriminatori;
- la promozione di buone prassi negli ambienti di lavoro;
- il sostegno a iniziative di contrasto al mobbing.
La Regione, inoltre, adotta atti di indirizzo per enti strumentali, agenzie e società partecipate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge; tale previsione risulta però successivamente abrogata.
Strumenti di coordinamento e collaborazione istituzionale
Per l’attuazione della legge la Regione si avvale della collaborazione di soggetti già operanti nel sistema territoriale, in particolare:
- il Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro;
- i Comitati unici di garanzia;
- il Centro di riferimento regionale per le patologie da mobbing e disadattamento lavorativo;
- l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
Questa rete è finalizzata a integrare prevenzione, vigilanza, supporto tecnico e raccolta di informazioni sui fenomeni di disagio psichico connesso al lavoro.
Osservatorio regionale sul mobbing e sul disagio lavorativo
Presso la Giunta regionale è istituito l’Osservatorio regionale sul mobbing e il disagio lavorativo. La sua funzione principale è il monitoraggio dei fenomeni, con raccolta, elaborazione e analisi dei dati, così da favorire una sinergia tra i soggetti coinvolti e l’armonizzazione delle metodologie di intervento sul territorio.
L’Osservatorio cura in particolare:
- campagne di informazione e sensibilizzazione sugli effetti del mobbing;
- programmi di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno;
- sistemi di monitoraggio;
- raccolta dati per una banca dati informatizzata sui fenomeni di disagio psichico connessi al lavoro, come mobbing, stress-lavoro e burn-out;
- protocolli d’intesa tra istituzioni territoriali.
Opera inoltre in raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro e collabora con organismi di vigilanza, CRC, Comitati unici di garanzia e Centro di riferimento regionale. Il supporto tecnico è assicurato dalla struttura regionale competente in politiche sociali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Composizione e funzionamento dell’Osservatorio
L’Osservatorio è composto da rappresentanti della Giunta e delle strutture regionali competenti in materia di lavoro, politiche sociali e sanità, dalla consigliera regionale di parità, da componenti designati da organismi di coordinamento, da rappresentanti del mondo sanitario, universitario, sindacale e datoriale, nonché da professionisti del lavoro e da un giuslavorista o docente universitario esperto.
La partecipazione alle attività è gratuita e non comporta compensi, indennità o rimborsi spese. La Giunta regionale è chiamata a definire modalità di funzionamento e organizzazione entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. L’Osservatorio dura in carica cinque anni e comunque non oltre la legislatura. La previsione che imponeva la predisposizione di linee di indirizzo e di un cronoprogramma è stata successivamente abrogata.
Relazione annuale e funzione valutativa
L’Osservatorio deve trasmettere ogni anno alle Commissioni consiliari competenti una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti. La relazione riguarda sia l’attività propria dell’Osservatorio sia quella delle strutture territoriali e del Centro di riferimento. Si tratta di un meccanismo di monitoraggio e verifica dell’efficacia delle misure regionali.
Centro regionale di riferimento e centri clinici
La legge prevedeva l’individuazione di un Centro regionale di riferimento e di almeno due Centri clinici per la psicopatologia da mobbing e disadattamento lavorativo, nonché un elenco di compiti clinici, diagnostici e di supporto al reinserimento lavorativo. Tuttavia l’intero articolo è stato abrogato dalla l.r. 38/2017, per cui tali previsioni non risultano più vigenti nel testo consolidato.
Sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo
La Regione promuove l’individuazione presso i Comuni di sportelli territoriali di ascolto del disagio lavorativo, denominati STAD. Essi hanno il compito di:
- accogliere lavoratrici e lavoratori e compiere una prima lettura della condizione di disagio;
- fornire informazioni sui percorsi possibili di prevenzione o cura;
- segnalare il caso, con consenso dell’interessato, al Centro di riferimento regionale o ai Centri clinici per la presa in carico.
Gli STAD sono inseriti in un elenco istituito presso l’Osservatorio, aggiornato annualmente e pubblicato. Devono trasmettere semestralmente dati anonimi sulla propria attività all’Osservatorio e al Centro di riferimento regionale.
Clausola di salvaguardia rispetto al Piano di rientro sanitario
Le disposizioni della legge non possono essere applicate o interpretate in contrasto con:
- il Piano di rientro dal disavanzo sanitario;
- i Programmi operativi richiamati dalla normativa statale;
- le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro.
Resta quindi ferma la prevalenza dei vincoli derivanti dalla gestione commissariale e dalla programmazione sanitaria di rientro.
Copertura finanziaria
Per il solo esercizio finanziario 2017 la legge prevede una copertura mediante prelievo di 200.000 euro dalle somme iscritte nel Titolo 1, Missione 12, Programma 7 del bilancio di previsione regionale 2017-2019. Le ulteriori attività previste sono indicate, per quanto attiene ai costi, come attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. Nel testo consolidato risultano però abrogate alcune disposizioni organizzative centrali, compreso l’intero articolo sul Centro regionale di riferimento, mentre restano vigenti gli strumenti di prevenzione, monitoraggio, rete istituzionale, sportelli territoriali e relazione annuale. La parte finanziaria è riferita al solo esercizio 2017, circostanza che rende la legge in gran parte priva di utilità operativa attuale per i profili economici originari.
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