L.R. Campania 30/2017
Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Campania disciplina misure per prevenire e ridurre il tabagismo, tutelare non fumatori, minori e ambiente, e rafforzare i controlli nei luoghi pubblici, di lavoro, sanitari e scolastici. Il piano triennale e le misure economiche sono stati però abrogati già nel 2017; restano soprattutto principi, obblighi di vigilanza e sanzioni, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Interventi regionali di lotta al tabagismo e tutela della salute
Interventi regionali di lotta al tabagismo e tutela della salute
La legge della Regione Campania mira a prevenire, curare e controllare il tabagismo, riducendo i danni del fumo attivo e passivo e l’impatto ambientale dei rifiuti da fumo. La disciplina si applica nel territorio regionale e riguarda in particolare luoghi pubblici, luoghi di lavoro, strutture sanitarie e scuole.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove la tutela della salute con un approccio orientato alla prevenzione e al controllo del fumo, richiamando anche il principio di riduzione del danno. Gli obiettivi specifici sono:
- ridurre il numero dei fumatori attivi;
- ridurre l’esposizione al fumo passivo;
- contenere l’impatto ambientale degli scarti del fumo.
Nei luoghi di lavoro, nelle strutture sanitarie e negli istituti scolastici, la riduzione del rischio da fumo passivo deve coordinarsi con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
Misure di prevenzione e tutela nei luoghi sanitari, scolastici e di lavoro
La legge prevede una forte estensione delle politiche antifumo nei contesti più sensibili. Nelle strutture sanitarie il divieto di fumo si applica anche alle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, se individuate e segnalate dai responsabili delle strutture. Le ASL devono inoltre sviluppare iniziative informative e formative per il personale, così da rafforzarne il ruolo di promozione della salute verso l’utenza.
Per la tutela dei minori, la Regione promuove azioni presso le autorità locali affinché gli adulti non fumino anche in aree aperte frequentate da bambini e ragazzi, con particolare attenzione a parchi e aree gioco.
Nelle scuole e nei contesti con alto valore educativo, la Regione promuove ambienti completamente liberi dal fumo, educazione alla salute e iniziative informative rivolte a studenti, docenti e personale non docente, anche per rendere libere dal fumo le aree aperte di pertinenza scolastica.
Nei luoghi di lavoro pubblici e privati le ASL devono programmare interventi di prevenzione del tabagismo mediante:
- informazione ed educazione;
- vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumo;
- supporto alla disassuefazione, anche con programmi per smettere di fumare da realizzare, se possibile, negli stessi luoghi di lavoro.
Obblighi dei datori di lavoro e dei responsabili delle strutture
I datori di lavoro o i responsabili delle strutture pubbliche e private devono assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dalla normativa statale per eventuali aree riservate ai fumatori. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati devono inoltre:
- informare adeguatamente i lavoratori sui rischi del fumo attivo e passivo, sulle misure adottate e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, se presenti;
- consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle misure da adottare per l’applicazione della legge.
Protezione dell’ambiente dagli scarti del fumo
La Regione promuove misure per la raccolta degli scarti del fumo in appositi contenitori nei luoghi di aggregazione, allo scopo di evitare la dispersione nell’ambiente. I raccoglitori devono essere collocati a distanza tale da consentire la fruizione dei luoghi pubblici da parte di minori e non fumatori al riparo dal fumo passivo.
Inoltre, la Regione promuove campagne sull’uso dei posacenere personali e sulla sensibilizzazione dei fumatori circa l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo.
Vigilanza, sanzioni e riparto dei proventi
La vigilanza e l’applicazione delle sanzioni per le violazioni della legge sono esercitate dai Comuni e dalle ASL, ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate espressamente adibite all’accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
Alle violazioni si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge statale sul divieto di fumo, con il relativo procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 e dall’Accordo del 16 dicembre 2004 in materia di tutela della salute dei non fumatori.
I proventi delle sanzioni sono attribuiti alle ASL territorialmente competenti; annualmente le ASL devono devolvere ai Comuni interessati il 30% dei proventi, con relativo rendiconto.
Regime di pianificazione e clausole di coordinamento normativo
Il testo originario prevedeva un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, da predisporre entro 90 giorni dall’entrata in vigore; tuttavia l’intero articolo sul piano è stato abrogato con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38. Restano quindi non operative le disposizioni sul piano e sugli specifici interventi in esso previsti.
La legge si applica solo se compatibile con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, con i programmi operativi collegati e con le funzioni del Commissario ad acta.
Clausola valutativa e trasparenza
La Giunta regionale deve trasmettere alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sui risultati della legge, indicando interventi realizzati, soggetti coinvolti, accordi attuativi, iniziative informative o formative, partecipazione e criticità emerse.
La Giunta deve rendere accessibili i dati raccolti anche tramite il sito istituzionale; il Consiglio regionale pubblica i documenti conclusivi dell’esame svolto e la relazione esaminata.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri erano coperti mediante l’istituzione di un fondo regionale dedicato agli interventi informativi ed educativi di lotta al tabagismo, con dotazione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Trattandosi però di una legge del 2017, con copertura riferita a un triennio già concluso, tali previsioni hanno oggi rilievo solo storico.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 ott 2017L.R. Campania 28/2017
- Legge · 9 ott 2017L.R. Campania 29/2017
- Legge · 28 set 2017L.R. Campania 27/2017
- Legge · 20 nov 2017L.R. Campania 33/2017
- Legge · 20 nov 2017L.R. Campania 32/2017
- Legge · 20 nov 2017L.R. Campania 31/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →