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Sentenza

Sentenza n. 1464/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: comunicazioni interlocutorie della Prefettura e della Questura di Venezia relative alla richiesta di inserimento nel sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel maggio 2025 e formalizzata l’8 maggio la domanda di protezione internazionale mediante modello C3, aveva dichiarato la propria indigenza, l’assenza di lavoro e redditi e la necessità di assistenza sanitaria, chiedendo l’accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Dopo una diffida del 30 maggio 2025, la Prefettura comunicava che, a causa dei numerosi sbarchi e della necessità di accogliere i richiedenti assegnati dal Nucleo crisi, non era allo stato possibile inserirlo nei CAS, rinviando la decisione a una ricognizione delle disponibilità. La Questura riferiva analogamente di avere trasmesso la richiesta alla Prefettura e di avere ricevuto una risposta interlocutoria. Il ricorrente deduceva, in via principale, violazione degli artt. 2, 3, 7, 10 e 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione ed erronea valutazione dei presupposti. Deduceva inoltre violazione degli artt. 1, 11 e 14 d.lgs. n. 142/2015, dell’art. 17 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 6 e 26 d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che il diritto alle condizioni materiali di accoglienza sorge con la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e non può essere escluso dalla mera indisponibilità di posti, dovendo l’Amministrazione individuare soluzioni provvisorie idonee, soprattutto in presenza di indigenza. Deduceva altresì difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza e mancata valutazione della sua situazione individuale e dell’effettiva disponibilità dei posti. In via subordinata proponeva azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 2 l. n. 241/1990 e 31 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e del diritto all’accoglienza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto permanente l’interesse ad agire, poiché l’inserimento provvisorio del ricorrente nel sistema di accoglienza era stato effettuato soltanto per eseguire l’ordinanza cautelare e non costituiva spontaneo riesame definitivo. La domanda principale di annullamento è stata dichiarata inammissibile: le comunicazioni impugnate sono state qualificate come atti soprassessori, apparentemente espressivi di potere ma sostanzialmente elusivi dell’obbligo di provvedere, poiché rinviavano la decisione a eventi futuri e incerti senza fissare un termine per la conclusione del procedimento e senza produrre effetti lesivi immediati. È stata invece accolta la domanda subordinata avverso il silenzio. Il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, non essendo previsto un diverso termine; tale termine era inutilmente decorso. L’indisponibilità di posti non giustifica l’inerzia, poiché l’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 impone al Prefetto di individuare, nelle more della disponibilità nei centri governativi, soluzioni idonee a garantire l’accesso a una struttura provvisoria. La novella dell’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, che accorda priorità ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare, non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti e non ha abrogato le misure straordinarie previste dall’art. 11. Il TAR ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere definitivamente sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non ha invece ordinato l’immediata erogazione dell’accoglienza né accertato definitivamente la fondatezza della pretesa, poiché residuavano adempimenti istruttori e margini di valutazione amministrativa sui requisiti richiesti; ciò è consentito dall’art. 31, comma 3, c.p.a. soltanto per attività vincolate o quando non residui discrezionalità né necessità istruttorie. Nulla è stato disposto sulle spese di lite nei confronti del Ministero, mentre sono stati liquidati al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ulteriori euro 1.300, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di trenta giorni cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 si applica alle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

    La domanda di accesso alle misure di accoglienza deve essere definita entro il termine ordinario di trenta giorni; una risposta meramente interlocutoria non esclude la formazione del silenzio-inadempimento.

  • art. 11 d.lgs. 142/2015

    Nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

    L’indisponibilità temporanea di posti ordinari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di provvedere e impone l’individuazione di soluzioni straordinarie o provvisorie.

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    La disposizione fonda, insieme all’art. 2 l. n. 241/1990, l’obbligo dell’Amministrazione di definire l’istanza di accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    garantire «con priorità» l’accoglienza «a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare»

    La previsione di una priorità per i richiedenti soccorsi in mare non elimina il principio generale secondo cui l’accoglienza deve essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

    Nell’azione avverso il silenzio il giudice può ordinare direttamente l’erogazione della prestazione soltanto quando non residuino discrezionalità o ulteriori accertamenti; altrimenti deve limitarsi a ordinare all’Amministrazione di provvedere.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito dal giudice.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    La disposizione non è stata applicata nei rapporti con l’Amministrazione statale soccombente, ritenendosi che non operi quando la parte obbligata al pagamento è lo Stato.

Massime di principio

  • Le comunicazioni con cui l’Amministrazione rinvia la decisione su un’istanza a una ricognizione futura delle disponibilità o ad altri eventi incerti, senza concludere il procedimento entro un termine certo, sono atti soprassessori e non provvedimenti immediatamente lesivi; la tutela appropriata è l’azione avverso il silenzio, non l’azione di annullamento.
  • La domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale deve essere definita entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, salvo che la legge o l’Amministrazione abbiano stabilito un diverso termine.
  • La temporanea indisponibilità di posti nei centri di accoglienza non giustifica il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione: il Prefetto deve comunque individuare soluzioni idonee a garantire l’accesso a una struttura di accoglienza provvisoria, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 142/2015.
  • La previsione di priorità nell’accoglienza per i richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il dovere di esaminare e definire le domande degli altri richiedenti né abroga le misure straordinarie da adottare in caso di esaurimento dei posti ordinari.
  • Nell’azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare direttamente l’erogazione della prestazione richiesta soltanto quando l’attività è vincolata e non sono necessari ulteriori accertamenti; se residuano istruttoria o margini di valutazione amministrativa, deve limitarsi a ordinare la conclusione del procedimento entro un termine.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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