Cassazione Civile, Ordinanza n. 00413/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, ritenuto indebito, di un assegno di traenza non trasferibile negoziato da un soggetto non legittimato. Il giudice di primo grado aveva condannato la società del servizio postale a risarcire parte del danno, ritenendo che non avesse provato di aver adottato tutte le cautele nell'identificazione del soggetto che aveva incassato il titolo, ma aveva anche imputato alla compagnia assicurativa un concorso di colpa del 50% per aver spedito l'assegno al beneficiario con posta ordinaria. L'appello della compagnia è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e contro la sentenza di primo grado, articolando quattro motivi: contro l'ordinanza di appello ha dedotto la nullità del rapporto relativo al libretto postale e la violazione delle regole su causalità, prova e responsabilità contrattuale; contro la sentenza di primo grado ha lamentato omessa pronuncia sulla nullità del contratto di apertura del libretto, violazione dell'art. 1227 c.c. per il concorso colposo e violazione delle norme sulla causalità e sulla prova liberatoria dell'istituto postale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: quelli contro l'ordinanza perché essa, essendo resa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., è ricorribile solo per vizi propri di legittimità processuale e non per errores in iudicando o censure di merito; quelli contro la sentenza di primo grado perché il motivo su omessa pronuncia non era autosufficiente e il secondo era confuso, cumulativo e in parte diretto a rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova non sindacabili in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure contro l'ordinanza della corte d'appello non potessero investire il merito della decisione, ma solo vizi propri del provvedimento ex art. 348-ter c.p.c.; quanto alle censure contro la sentenza di primo grado, ha rilevato difetto di autosufficienza sul lamentato omesso esame della nullità del libretto, carenza di specificità e confusione del secondo motivo, oltre al tentativo di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata per manifesta infondatezza può essere censurata in cassazione solo per vizi propri di natura processuale.
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-ter è ammesso nei soli limiti dei vizi propri del provvedimento.
art. 111, comma 7, Cost.
Costituisce il fondamento costituzionale del ricorso per cassazione contro l'ordinanza ex art. 348-ter, ma nei soli limiti dei vizi processuali propri.
Le censure proposte come errores in iudicando o vizi di motivazione, quando riferite all'ordinanza di inammissibilità dell'appello, sono inammissibili; per il giudizio di legittimità occorre rispettare i limiti del motivo dedotto.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia puntualmente indicata nel ricorso per cassazione.
La nullità della sentenza per motivazione apparente viene evocata, ma la Corte esclude che ricorrano i presupposti per sindacare il merito nei termini prospettati.
La censura sulla prova liberatoria dell'asserito inadempimento non è scrutinabile quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
Il concorso colposo del creditore/ danneggiato richiede una censura specifica e coerente; non può essere dedotto in modo promiscuo e confuso.
Richiamati dalla ricorrente in tema di causalità, ma le relative censure sono dichiarate inammissibili perché mirano a sovvertire l'accertamento di merito.
Non consentono di rimettere in discussione in cassazione il libero apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.
Il motivo per violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 43 l. ass.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il titolo non avrebbe potuto essere incassato senza il libretto, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché inammissibile.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è impugnabile in cassazione solo per vizi propri del provvedimento e non per contestare errores in iudicando o l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice di appello.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione risultano ritualmente introdotte nel processo e sono riprodotte nel ricorso per cassazione con precisione e indicazione degli atti in cui sono state formulate.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura che cumuli profili diversi in modo confuso, lasciando alla Corte il compito di isolare e qualificare le singole doglianze.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito; il sindacato di legittimità resta limitato alla verifica della correttezza giuridica e logica della decisione.
- La deduzione del concorso di colpa e del nesso causale richiede una puntuale critica delle ragioni della sentenza impugnata; non basta contrapporre una diversa ricostruzione fattuale o valorizzare documenti in modo alternativo.
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