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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01470/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale il ricorrente aveva assistito una parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Dopo la condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile, il tribunale aveva emesso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore per € 1.000,00 oltre accessori. Il difensore aveva proposto opposizione contro tale decreto e il tribunale, decidendo sull'opposizione, aveva rideterminato il compenso in € 1.140,00 ma senza riconoscere alcun compenso per la fase dell'opposizione, ritenendo altresì non dovute o compensate ulteriori spese, oltre alle spese vive. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 12 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che per la decisione dell'11 novembre 2022 dovessero applicarsi i minimi tariffari aggiornati e che, tenuto conto delle voci riconosciute e della riduzione ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, gli spettasse un importo maggiore; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il giudice dell'opposizione avrebbe errato nel negare o compensare le ulteriori spese del giudizio, nonostante l'opposizione fosse stata necessaria a causa della non integrale soddisfazione del credito professionale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo, affermando che alla data della decisione rilevante erano applicabili le tariffe del d.m. n. 55/2014 nella versione modificata dal d.m. n. 147/2022; applicando i minimi tariffari, le voci riconosciute dal tribunale e la riduzione ex art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002, il compenso spettante era pari a € 1.198,00, poi ridotti a € 1.197,00 per effetto della richiesta espressa dell'istante. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, chiarendo che l'opposizione al decreto di pagamento proposta dal difensore è esercizio di una autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale e che, pertanto, le spese del relativo giudizio vanno regolate secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.; la mera circostanza che nel giudizio di opposizione la parte ammessa al patrocinio possa stare personalmente non giustifica la compensazione delle spese. La ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, o ad altro magistrato delegato, per la decisione nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente; nel caso richiamato per descrivere l'autodifesa del ricorrente, senza rilievo decisivo nel merito della controversia.

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 12

    la liquidazione dei compensi deve essere effettuata applicando la tariffa vigente ratione temporis, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dal d.m. n. 147 del 2022 per le decisioni adottate dopo la sua entrata in vigore.

  • d.m. n. 147 del 2022

    ha modificato il d.m. n. 55 del 2014; per le decisioni successive alla sua entrata in vigore si applicano le tariffe aggiornate.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    la riduzione prevista dalla norma va applicata anche nella liquidazione del compenso oggetto di opposizione, se già operata o comunque pertinente al caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento, il diritto alla liquidazione degli onorari e il relativo obbligo di rifusione delle spese sono regolati dalle norme sulla responsabilità per le spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede presupposti specifici e non può essere giustificata dalla sola circostanza che la parte avrebbe potuto stare in giudizio personalmente.

  • art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base normativa della legittimazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'opposizione al decreto di pagamento.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    consente al difensore di proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agendo per la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale proprio.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    la facoltà di stare personalmente in giudizio nei procedimenti di opposizione non impedisce l'intervento di un difensore né legittima, di per sé, la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore agisce con autonoma legittimazione a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale.
  • Le spese del giudizio di opposizione seguono la regola generale della soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.; la compensazione richiede una specifica e adeguata giustificazione e non può fondarsi sul solo fatto che il procedimento di opposizione potrebbe essere introdotto o coltivato personalmente dalla parte interessata.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali deve applicarsi la tariffa vigente al momento della decisione rilevante, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute e delle eventuali riduzioni previste dalla disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
  • Quando la domanda del professionista è limitata a un determinato importo, la liquidazione non può superare tale richiesta anche se il calcolo aritmetico dei parametri porterebbe a una somma leggermente superiore.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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