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Legge

L.R. Valle d'Aosta 10/2026

Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 10/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale di alberghi, strutture extralberghiere, commercio e incentivi, introducendo gli chalet di lusso, nuove regole su SCIA, sanzioni e limitazioni commerciali, oltre a contributi per esercizi di vicinato e centri polifunzionali. Prevede anche norme transitorie e copertura finanziaria dal 2026.

Disposizioni su strutture ricettive, commercio e contributi in Valle d'Aosta

Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali

La legge regionale interviene su più testi normativi della Valle d’Aosta in materia di ricettività, commercio, urbanistica e incentivi economici. Introduce una nuova tipologia di struttura ricettiva di pregio, aggiorna regole procedurali e sanzionatorie, disciplina alcuni profili urbanistici e prevede contributi a sostegno di esercizi di vicinato e centri polifunzionali.

Attività ricettive alberghiere e extralberghiere

Per le strutture alberghiere e quelle extralberghiere resta fermo l’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dei dati degli ospiti e degli adempimenti dell’art. 109 TULPS. Ai fini statistici, il gestore deve trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese, in forma anonima e aggregata e solo tramite la piattaforma online regionale, arrivi e presenze del mese precedente.

Per le strutture extralberghiere vengono aggiornate varie definizioni e requisiti, tra cui l’inclusione degli chalet di lusso tra le tipologie soggette a iscrizione al registro delle imprese quando gestiti da imprese. Viene inoltre ridefinita la nozione di ostello per la gioventù, precisando che può essere gestito anche da imprese solo sulla base di una convenzione con il Comune e previo parere della struttura regionale competente.

Ostelli per la gioventù: gestione, servizi e requisiti

Gli ostelli per la gioventù sono strutture destinate prevalentemente ai giovani e agli accompagnatori dei gruppi, gestite da enti pubblici, enti morali o religiosi e associazioni senza scopo di lucro. Devono offrire non solo i servizi di base, ma anche strutture e servizi coerenti con le finalità sociali e culturali, con regolamento interno.

All’interno degli ostelli può essere svolta la somministrazione di alimenti e bevande:

  • alle persone alloggiate e ad altri soggetti ammessi in relazione alle finalità sociali della struttura, se sussistono i requisiti igienico-sanitari;
  • anche al pubblico, nel rispetto della disciplina regionale sulla somministrazione.

Sono anche rideterminati alcuni requisiti dimensionali delle camere degli alberghi, con regole specifiche per gli edifici classificati come documento o monumento. Viene inoltre eliminato, per le strutture extralberghiere, il riferimento alla durata minima e massima dei soggiorni nei regolamenti interni.

Chalet di lusso: nuova tipologia ricettiva

La legge introduce gli chalet di lusso o chalet haut de gamme come strutture ricettive gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese, costituite da un intero stabile commercializzato esclusivamente nella sua totalità. Devono avere almeno 6 e fino a 16 posti letto, distribuiti in almeno 3 e fino a 8 camere.

Gli chalet devono presentare arredi, corredi, finiture e materiali di pregio e disporre di spazi comuni ad uso esclusivo degli ospiti, separati almeno in:

  • cucina-pranzo;
  • soggiorno;
  • centro benessere.

Devono essere garantiti, anche tramite terzi, specifici servizi di soggiorno, tra cui pulizia quotidiana con biancheria giornaliera, somministrazione di alimenti e bevande solo agli alloggiati, transfer con conducente, trattamenti benessere, ricevimento e assistenza, nonché dotazione per preparazione e conservazione dei cibi. Possono essere resi anche ulteriori servizi.

Sul piano tecnico, gli chalet devono rispettare le norme igienico-sanitarie per i locali di abitazione e ogni camera deve avere un servizio igienico autonomo.

Disciplina urbanistica degli chalet di lusso e degli esercizi ricettivi

Gli chalet di lusso sono ricondotti alla destinazione d’uso delle attività turistiche e ricettive. Salvo diversa determinazione del Comune, si applicano le disposizioni dei PRG relative agli affittacamere e tali strutture possono essere realizzate dove è consentita tale destinazione.

Per gli chalet realizzati con nuova costruzione è previsto un vincolo di non mutamento della destinazione d’uso per 20 anni dalla dichiarazione di agibilità.

La SCIA per l’avvio dell’attività va presentata allo Sportello unico competente e l’attività può iniziare dalla data di presentazione. Nella segnalazione devono essere indicati proprietario e gestore, requisiti, ubicazione, caratteristiche dello stabile, camere, posti letto, servizi igienici, periodo di esercizio e modalità dei servizi offerti.

Sanzioni e diffida per violazioni sanabili

Per varie violazioni sanabili punite con sanzione pecuniaria fino a 5.000 euro, la legge introduce un meccanismo di diffida alla prima contestazione nell’arco di un quinquennio. Se l’interessato adempie entro il termine, il procedimento si estingue per le inosservanze sanate; se non adempie, si procede alla contestazione ai sensi della legge n. 689/1981. I termini concessi per la diffida sospendono quelli per la notificazione della violazione.

Tale meccanismo riguarda, con specifiche declinazioni, le strutture alberghiere, le strutture extralberghiere, l’attività commerciale e il commercio su aree pubbliche.

Disciplina del commercio: libertà di insediamento e limiti

La disciplina commerciale viene aggiornata chiarendo il fondamento costituzionale e introducendo una norma espressa sulla libertà di stabilimento degli esercizi commerciali. Fatta eccezione per il commercio su area pubblica, apertura, trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi sono liberi.

Regione e Comuni possono tuttavia, senza discriminazioni tra operatori, limitare l’insediamento di alcune attività in aree determinate per finalità di tutela di salute, sicurezza, lavoratori, ambiente, beni culturali, decoro urbano e caratteristiche commerciali dei centri storici o di aree commerciali specifiche. Possono inoltre adottare, d’intesa con le associazioni degli operatori, misure di tutela e valorizzazione per esercizi di vicinato e botteghe artigiane di valore storico-culturale o commerciale, nonché promuovere percorsi conciliativi per evitare l’espulsione di operatori qualificati dai centri storici.

La Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni regionali maggiormente rappresentative, individua principi, criteri e modalità applicative di tali limitazioni e misure.

Commercio su area pubblica e mostre-mercato

Per il commercio su area pubblica vengono aggiornati i riferimenti alle linee guida statali della legge n. 214/2023. Viene inoltre estesa da tre a quattro il numero massimo di mostre-mercato annuali previste da una specifica disposizione regionale.

Sono introdotte ulteriori norme transitorie per adeguare le deliberazioni comunali e sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già abilitati all’esercizio del commercio su aree pubbliche prima dell’entrata in vigore della legge e prima dell’adozione dei provvedimenti comunali di adeguamento.

Sanzioni nel commercio e gestione dei casi particolari

Per alcune violazioni sanabili in materia commerciale, lo sportello unico competente applica la diffida alla prima violazione nel quinquennio. È inoltre introdotta una nuova fattispecie sanzionatoria per l’accumulo di scorte di prodotti dovuto alla chiusura temporanea e perdurante conseguente a uno stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Interventi regionali di sostegno alle attività turistico-ricettive e commerciali

La legge aggiorna la disciplina degli interventi regionali di incentivo, sostituendo la precedente struttura competente con soggetti competenti. Se le domande sono sospese su iniziativa del richiedente per oltre 24 mesi complessivi, i soggetti competenti avviano l’archiviazione; in presenza di motivate e comprovate circostanze possono concedere una proroga fino a 12 mesi.

Sono inoltre aggiornati i riferimenti ai provvedimenti adottabili e ai soggetti competenti in varie fasi procedimentali, con soppressione di alcuni passaggi che richiedevano l’illustrazione alle Commissioni consiliari.

Imposta di soggiorno

Tra le strutture soggette alla disciplina dell’imposta di soggiorno vengono ricompresi anche gli chalet di lusso, oltre agli esercizi già previsti, tra cui gli agriturismi e le case e appartamenti per vacanze.

Contributi per esercizi di vicinato e centri polifunzionali

La legge autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per:

  • la nuova apertura di esercizi di vicinato per generi alimentari e di prima necessità, fino a 15.000 euro;
  • il mantenimento di tali esercizi, fino a 6.000 euro annui, per quelli con non più di 2,5 ULA e volume d’affari medio annuo, calcolato sugli ultimi tre anni, non superiore a 120.000 euro;
  • la nuova apertura e il mantenimento dei centri polifunzionali di servizio, fino a 24.000 euro annui.

La Giunta regionale definisce criteri, intensità dell’aiuto, condizioni, modalità di concessione e revoca, oltre agli ulteriori adempimenti procedurali, sentite le associazioni di categoria più rappresentative.

I contributi sono revocati, anche parzialmente, in caso di dichiarazioni non veritiere o di mancato rispetto degli obblighi previsti. In tal caso le somme vanno restituite entro 60 giorni con gli interessi legali. È inoltre prevista una sanzione amministrativa dal 50% al 100% dell’importo indebitamente erogato.

Regime finanziario

L’onere complessivo derivante dai contributi è quantificato in 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2026. La copertura è assicurata nel bilancio regionale per gli anni 2026, 2027 e 2028 tramite il fondo speciale, e dal 2029 nello stato di previsione della spesa della Regione nei medesimi missione, programma e titolo, con possibilità di rideterminazione in legge di bilancio. La Giunta può adottare le variazioni contabili necessarie.

Regime transitorio e abrogazioni

Per gli interventi di sostegno alle attività commerciali su area pubblica, i Comuni devono adeguare entro 90 giorni le deliberazioni comunali conseguenti alle nuove linee regionali. Per le domande presentate ai sensi della legge n. 19/2001 prima del 30 giugno 2026, il computo della durata massima di sospensione decorre dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono abrogate varie disposizioni della l.r. 11/1996, della l.r. 12/1999, della l.r. 19/2001 e della l.r. 5/2013, coerentemente con il nuovo assetto normativo introdotto dalla legge.

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