Regolamento (UE) 2021/1265
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione del 26 luglio 2021 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio («Bayerischer Bärwurz»)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione registra l’indicazione geografica "Bayerischer Bärwurz" come denominazione protetta per una bevanda spiritosa. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Germania è stata esaminata e che non sono pervenute opposizioni entro il termine previsto. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Registrazione dell’indicazione geografica di una bevanda spiritosa, "Bayerischer Bärwurz", ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Bayerischer Bärwurz" nel settore delle bevande spiritose e produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Riguarda la registrazione e la conseguente protezione della denominazione ai sensi del regolamento (UE) 2019/787; non contiene discipline generali per altre categorie di prodotti né introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto al quadro del regolamento di base.
Registrazione dell’indicazione geografica "Bayerischer Bärwurz"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1265 della Commissione registra l’indicazione geografica "Bayerischer Bärwurz" per una bevanda spiritosa. L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/787, in particolare dell’articolo 30, paragrafo 2, e attribuisce alla denominazione la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.
Contesto procedurale
La Commissione richiama nel preambolo che la domanda di registrazione è stata presentata dalla Germania il 7 giugno 2019 ed è stata esaminata in origine secondo il quadro del regolamento (CE) n. 110/2008. Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/787, che ha sostituito il precedente regime e ha abrogato il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 con effetto dall’8 giugno 2019, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dalla disciplina transitoria richiamata nel considerando.
Assenza di opposizioni e decisione di registrazione
Il regolamento evidenzia che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. In mancanza di opposizioni e ritenuta conforme la domanda, la Commissione procede quindi alla registrazione della denominazione come indicazione geografica.
Effetti giuridici della registrazione
L’articolo 1 chiarisce che la registrazione non è meramente formale, ma comporta l’attivazione della protezione unionale per la denominazione "Bayerischer Bärwurz" secondo il regime delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il rinvio all’articolo 30, paragrafo 4, e all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 segnala che la denominazione beneficia delle tutele previste dal diritto UE contro usi non autorizzati o ingannevoli, nei limiti del quadro generale stabilito dal regolamento di base.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione dell’indicazione geografica
L’articolo 1 dispone la registrazione dell’indicazione geografica "Bayerischer Bärwurz". La registrazione produce, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento per tale denominazione.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione richiama l’esame della domanda presentata dalla Germania il 7 giugno 2019 e la pubblicazione delle specifiche principali della scheda tecnica. È altresì dato atto che non è stata ricevuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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