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Sentenza

Sentenza n. 1242/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento K10/C/0656115, con cui la Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da Drief Mouna volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 5 della l. 5 febbraio 1992 n. 91.

Giustizia amministrativa202600642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio per omessa trascrizione, al momento della domanda, del matrimonio celebrato all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, cittadina marocchina entrata in Italia nel dicembre 2001 per ricongiungimento familiare e residente continuativamente nel Paese, aveva contratto matrimonio in Marocco nel gennaio 2001 con una persona divenuta cittadina italiana nell'agosto 2022. Presentata l'istanza di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della l. n. 91/1992, la Prefettura aveva comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, individuando quale unico elemento ostativo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile italiano. La ricorrente aveva quindi ottenuto la trascrizione nel febbraio 2026 e trasmesso l'estratto alla Prefettura con le proprie osservazioni. L'Amministrazione aveva tuttavia dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che la trascrizione successiva alla domanda, pur intervenuta durante il procedimento, non potesse sanare l'originaria carenza perché produttiva di effetti ex nunc. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 91/1992 e dell'art. 1 d.P.R. n. 362/1994, violazione dei principi di legalità e tipicità, travisamento, difetto di istruttoria ed erronea interpretazione della normativa; violazione degli artt. 1, 10, 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990, del giusto procedimento e del dovere di leale collaborazione, per il mancato esame delle osservazioni e della documentazione prodotte; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, favor partecipationis e divieto di aggravamento del procedimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la domanda entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il Collegio ha distinto tra pubblicità-notizia, pubblicità dichiarativa e pubblicità costitutiva, qualificando la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero come adempimento certificativo con funzione di pubblicità dichiarativa, non costitutiva. Il matrimonio validamente celebrato all'estero è valido in Italia anche prima della trascrizione; quest'ultima rende ufficiale e opponibile all'Amministrazione una situazione giuridica preesistente, senza crearla né attribuirle efficacia solo dal momento della trascrizione. Ne consegue che la trascrizione effettuata prima della decisione sull'istanza sana l'irregolarità formale iniziale e rende opponibile il presupposto legittimante, esistente sin dalla celebrazione. La Prefettura ha illegittimamente introdotto un requisito ulteriore non previsto dalla legge, attribuendo efficacia costitutiva alla trascrizione e aggravando il procedimento. La fondatezza del primo motivo è stata ritenuta assorbente. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 5 febbraio 1992 n. 91

    Dal dato letterale della norma si ricava agevolmente che la condizione per l’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di un cittadino italiano è la residenza in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, il quale deve essere valido ed efficace al momento dell’istanza, ossia legalmente riconosciuto in Italia e nel paese di origine del richiedente, e tale deve rimanere fino al decreto di concessione della cittadinanza, senza scioglimento, annullamento o separazione legale dei coniugi.

    Il presupposto sostanziale per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio è l'esistenza di un matrimonio valido ed efficace, unitamente agli altri requisiti previsti dalla norma; la trascrizione non costituisce autonomo requisito sostanziale.

  • art. 28 l. n. 218/1995

    Ai fini della validità dell’atto, infatti, la norma di diritto internazionale privato e, in particolare, l’art. 28 della l. n. 218 del 1995 sancisce che “1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.”, cristallizzando in materia il cd. principio del favor validitatis.

    La validità formale del matrimonio celebrato all'estero dipende dalla conformità alla legge del luogo di celebrazione, alla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o alla legge dello Stato di comune residenza, secondo il principio del favor validitatis.

  • art. 19 l. n. 396/2000

    Con riguardo agli effetti dello stesso, invece, salvo il limite generale della contrarietà all’ordine pubblico, l’art. 19 l. n. 396 del 2000 stabilisce che “1. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.”.

    La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero ha funzione certificativa e dichiarativa: registra ufficialmente l'evento e lo rende opponibile ai terzi e alle pubbliche amministrazioni, senza costituire il rapporto giuridico.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241

    L’omessa trascrizione, anche al momento della domanda di concessione della cittadinanza, purché il richiedente proceda alla trascrizione prima della decisione sulla relativa istanza, non incide sull’esistenza sostanziale del requisito: per cui la trascrizione dell’atto nelle more del procedimento amministrativo, non pregiudicando, o in alcun modo incidendo sull’essenza dell’atto in termini di validità ed efficacia, sana l’irregolarità formale dell’istanza e rende ufficialmente opponibile all’Amministrazione l’esistenza del presupposto legittimante, comunque esistente ex tunc, ossia dal momento della celebrazione.

    Nel procedimento, il richiedente può rimuovere l'irregolarità formale consistente nella mancata trascrizione anche dopo la presentazione dell'istanza, purché prima della decisione; l'Amministrazione deve considerare la regolarizzazione intervenuta in pendenza del procedimento.

  • art. 97 Cost.

    In tale prospettiva, il provvedimento impugnato è da ritenersi illegittimo per aver l’Amministrazione introdotto un requisito ulteriore, non previsto dalla legge, aggravando il procedimento ed erroneamente attribuendo efficacia costitutiva ad adempimenti cui l’ordinamento riconosce esclusivamente funzione pubblicitaria.

    I principi di legalità, buon andamento e divieto di aggravamento impediscono all'Amministrazione di subordinare la cittadinanza a un requisito ulteriore non previsto dalla legge o di attribuire natura costitutiva a un adempimento meramente pubblicitario.

Massime di principio

  • Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, il requisito sostanziale è l'esistenza di un matrimonio valido ed efficace con cittadino italiano, oltre agli ulteriori presupposti stabiliti dall'art. 5 della l. n. 91/1992; la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non costituisce un autonomo requisito costitutivo del diritto.
  • La trascrizione nei registri dello stato civile italiani di un matrimonio validamente celebrato all'estero ha natura certificativa e funzione di pubblicità dichiarativa: rende il matrimonio ufficialmente conoscibile e opponibile ai terzi e alle pubbliche amministrazioni, ma non crea il vincolo matrimoniale né modifica la situazione giuridica sostanziale.
  • La mancata trascrizione del matrimonio estero al momento della presentazione dell'istanza di cittadinanza non comporta l'inesistenza del presupposto sostanziale, purché la trascrizione intervenga prima della decisione amministrativa; la regolarizzazione in pendenza del procedimento sana l'irregolarità formale dell'istanza.
  • L'Amministrazione non può introdurre, in assenza di una previsione legislativa, un requisito ulteriore rispetto a quelli richiesti per la cittadinanza per matrimonio, né attribuire efficacia costitutiva a un adempimento cui l'ordinamento riconosce natura meramente certificativa e pubblicitaria.
  • Nel procedimento amministrativo, l'Amministrazione deve considerare la documentazione prodotta dall'interessato prima della decisione, quando essa rimuova l'unico elemento ostativo comunicato con il preavviso di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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