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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18954/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto le istanze di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. sostenendo: mancata e/o inesatta notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare (notificato a persona inesistente presso l'indirizzo dichiarato), di non aver mai ricevuto gli avvisi di udienza, la rinuncia del difensore di fiducia senza adeguata comunicazione e l'assenza di contatti con il difensore d'ufficio; violazione del diritto di difesa e del giusto processo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost., art. 420-bis c.p.p.) e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta colpa per la contumacia e all'omessa valutazione della richiesta di rimessione nei termini ex art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la richiesta subordinata di restituzione in termine in quanto le nullità derivanti da celebrazione in assenza devono essere dedotte mediante istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. Ha poi ritenuto infondati i motivi principali, confermando che la Corte di appello aveva correttamente escluso la rescissione: a) la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio impongono un onere di diligenza sull'imputato nel mantenere i contatti; b) le notifiche risultanti nelle relative atti (tra cui notifiche a persone conviventi o legate all'indirizzo dichiarato, avvisi recapitati e comunicazioni della rinuncia del difensore) erano idonee a dimostrare la conoscenza del procedimento; c) la denuncia querela circa l'inesistenza della persona che avrebbe ricevuto la notifica non è, di per sé, idonea a superare la fede privilegiata della relata di notifica; d) il comportamento o l'inadempimento del difensore di fiducia non esime l'imputato dall'onere di vigilanza sulla corretta esecuzione dell'incarico. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Strumento processuale invocato dal ricorrente per la restituzione in termini; la Corte rileva che, per nullità derivanti da giudizio celebrato in assenza, la via corretta è la rescissione del giudicato (art. 629-bis) e non la restituzione in termini ex art. 175.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma indicata quale strumento idoneo per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante da nullità in giudizio celebrato in assenza; la Corte ricorda l'obbligo di usare tale rimedio e ne afferma la rilevanza esclusiva rispetto alla restituzione in termini.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come indicatore della conoscenza del processo: la nomina di un difensore di fiducia è tra i fatti che legittimano la celebrazione in absentia poiché impongono sull'imputato l'onere di diligenza nel mantenere i contatti col difensore.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza citata: l'incidente di esecuzione non è lo strumento per dedurre nullità assolute derivanti da omessa citazione in giudizio celebrato in assenza, a causa del carattere definitivo della sentenza passata in giudicato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Articoli invocati come parametri di censura in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme e mancanza di motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate o inidonee a dimostrare la sussistenza dei presupposti per rescindere il giudicato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di garanzia del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di notifica e della nomina del difensore, non si sia configurata l'incolpevole ignoranza rilevante ai fini della rescissione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio costituzionale relativo al giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile la decisione con i principi costituzionali richiamati, avendo valutato sufficienti indizi di conoscenza del procedimento.

  • art. 6 CEDU

    Tutela del giusto processo; la Corte ha valutato l'assenza dell'imputato alla luce della giurisprudenza sulla 'ignoranza incolpevole' e ha ritenuto che le circostanze del caso escludessero tale ignoranza.

Massime di principio

  • Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in un processo celebrato in assenza non si deducono mediante incidente di esecuzione o tramite restituzione in termini: la via corretta è la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
  • La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio costituiscono indici forti di conoscenza del procedimento e impongono sull'imputato un onere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore; tale comportamento può escludere l'ignoranza incolpevole rilevante ai fini dell'art. 6 CEDU.
  • La relata di notifica dell'ufficiale giudiziario gode di fede privilegiata: una denuncia querela che contesti l'esistenza della persona che avrebbe ricevuto la notifica non prevale automaticamente sulla presunzione di correttezza della notifica medesima, salvo prove contrarie convincenti.
  • Il comportamento negligente o l'inadempimento del difensore di fiducia non esime l'imputato dall'onere di vigilare sulla corretta esecuzione dell'incarico e non costituisce di per sé causa di caso fortuito o forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo è necessario prospettare e provare concrete e determinate nullità o fatti che rendano effettivamente impossibile la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

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