Sentenza del 24/05/2016 n. 3244 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Giudizio primo grado - Soggetto contribuente - Avviso trattazione - Omessa notifica PEC - Violazione diritto difesa - Sussiste - Violazione principio contraddittorio - Sussiste - Giudizio secondo grado - Soggetto contribuente - Questione pregiudiziale - Rileva - Nullità sentenza - Sussiste - Giudizio primo grado - Rimessione causa Ctp - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Roma deducendo, in via pregiudiziale, la mancata notifica tramite PEC al procuratore costituito dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di primo grado. Tale omissione gli avrebbe impedito di partecipare all'udienza e di esercitare pienamente il diritto di difesa, in violazione del principio del contraddittorio. In subordine, ha riproposto le censure relative alla carenza di motivazione dell'accertamento e all'eccessività della rendita catastale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto la questione pregiudiziale, ritenendo documentata l'omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza del 14 ottobre 2014 e rilevando che non risultava neppure effettuata la comunicazione presso la segreteria della CTP in caso di impossibilità di notifica. Ha quindi dichiarato nulla la sentenza di primo grado e ha rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma per un nuovo giudizio, senza decidere nel merito sulla rendita catastale o sulla motivazione dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 31 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza deve garantire alle parti un termine adeguato, indicato dalla norma in almeno trenta giorni, per consentire la preparazione e l'esercizio del diritto di difesa. La sua omissione può determinare la nullità della decisione.
Art. 17, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quando la notificazione o comunicazione dell'avviso non è possibile, devono essere osservate le modalità alternative previste dalla norma, tra cui la comunicazione o notificazione presso la segreteria della Commissione tributaria. L'omissione anche di tale adempimento non sana il vizio.
Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nullità derivante dalla violazione delle regole essenziali del contraddittorio nel primo grado comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, affinché il procedimento sia rinnovato nel rispetto delle garanzie processuali.
Art. 24 della Costituzione
Tutela il diritto di difesa. Nel processo tributario tale diritto richiede che la parte sia effettivamente informata dell'udienza e posta in condizione di parteciparvi.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione o di fissazione dell'udienza può comportare la nullità della sentenza se impedisce concretamente alla parte di partecipare al giudizio e di esercitare il diritto di difesa.
- Nel giudizio tributario la notifica o comunicazione dell'udienza al difensore costituito deve essere verificabile; non è sufficiente presumere che la parte fosse comunque a conoscenza del procedimento.
- Se la comunicazione tramite PEC non è possibile, devono essere rispettate le modalità sostitutive previste dalla legge, inclusa, quando richiesta, la comunicazione presso la segreteria dell'ufficio giudiziario.
- La violazione del contraddittorio costituisce una questione pregiudiziale: il giudice di secondo grado deve esaminarla prima delle questioni di merito e, se fondata, dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice.
- La rimessione al primo grado non equivale alla vittoria nel merito dell'accertamento: consente soltanto di ottenere un nuovo giudizio regolare, nel quale le contestazioni sostanziali potranno essere nuovamente esaminate.
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