Cassazione Civile, Ordinanza n. 04228/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato e difensore di se stesso, aveva presentato istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione, ritenendo tardiva la domanda perché depositata dopo la conclusione del giudizio nel quale si riferiva. Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, censurando l'interpretazione secondo cui il deposito postumo dell'istanza comporterebbe decadenza o impedirebbe al giudice di provvedere sulla liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che depositi l'istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale; la norma ha soltanto finalità acceleratoria, raccomandando la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento conclusivo. Per questo la Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
"il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"
La disposizione non prevede una decadenza a carico del difensore che presenti l'istanza dopo la chiusura della fase; stabilisce solo un criterio di sollecita emissione del decreto di pagamento, con funzione acceleratoria.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente per la violazione dei criteri interpretativi della legge generale, ma la Corte decide principalmente sulla lettura letterale e sistematica dell'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente per la violazione dei criteri interpretativi della legge generale, senza che dalla motivazione emergano autonome statuizioni applicative ulteriori.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata come base del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce un termine decadenziale per il deposito dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore.
- Il deposito dell'istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che definisce la fase non preclude al giudice di provvedere sulla richiesta.
- La previsione di contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento conclusivo ha natura acceleratoria e organizzatoria, non sanzionatoria.
- L'interpretazione della disciplina sul compenso del difensore ammesso al patrocinio deve evitare letture restrittive non sorrette da un'espressa previsione di decadenza.
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