Ordinanza n. 2031/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 8004/2025, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione cautelare riguardava, almeno in parte, la ritualità della notificazione effettuata presso il domicilio eletto in un precedente giudizio, successivamente dichiarato estinto per perenzione. L’appellante ha inoltre dedotto, implicitamente attraverso la domanda cautelare, il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non sussistente il fumus boni iuris, in quanto dagli atti appariva rituale la notificazione effettuata presso il domicilio eletto nel precedente giudizio poi dichiarato estinto per perenzione. Ha inoltre rilevato che non era stato neppure allegato un pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; la domanda è stata respinta per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell’efficacia di una sentenza appellata richiede una sommaria valutazione favorevole del fumus boni iuris; quando dagli atti emerga l’apparente ritualità dell’atto processuale posto a fondamento della decisione impugnata, tale requisito può essere ritenuto insussistente.
- La tutela cautelare in appello non può essere concessa in assenza di allegazione di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata.
- Il giudice cautelare può fondare il diniego della sospensione sulla mancanza anche di uno solo dei presupposti cautelari, ma la motivazione può rilevare cumulativamente l’assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
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