Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1135

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135 della Commissione del 9 luglio 2021 che istituisce massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32021R1135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2021 i massimali nazionali annui per diversi regimi di pagamenti diretti della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. I valori sono determinati per ciascuno Stato membro nell’allegato, con specifiche regole di calcolo per i diversi regimi e con un plafond massimo per il pagamento ai giovani agricoltori. L’atto si applica dal 1º gennaio 2021, in coerenza con l’inizio dell’anno di domanda, ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Stabilisce per il 2021 i massimali nazionali annui applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che attuano, nell’anno di domanda 2021, uno o più regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, pagamento per giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. L’atto riguarda la fissazione dei massimali di bilancio nazionali annui e, per i giovani agricoltori, anche degli importi massimi di cui all’articolo 51, paragrafo 1. Non disciplina direttamente i beneficiari finali, ma incide sulla dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti in ciascuno Stato membro. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri interessati.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1135: massimali di bilancio 2021 per alcuni regimi di sostegno diretto della PAC

Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 1307/2013 fissando, per l’anno 2021, i massimali nazionali annui applicabili a diversi regimi di sostegno diretto agli agricoltori. L’intervento della Commissione è funzionale a determinare, Stato per Stato, la dotazione finanziaria disponibile per i pagamenti diretti nell’ambito della politica agricola comune.

Finalità e base giuridica

La Commissione adotta l’atto sulla base del regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare degli articoli 22, paragrafo 1; 36, paragrafo 4; 42, paragrafo 2; 47, paragrafo 3; 49, paragrafo 2; 51, paragrafo 4; e 53, paragrafo 7. I considerando chiariscono che i massimali nazionali vanno determinati per ciascun regime secondo criteri già previsti dal regolamento di base, tenendo conto, ove occorra, degli aumenti comunicati o applicati dagli Stati membri.

Regimi interessati e criteri di determinazione

Per il regime di pagamento di base e per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione fissa i massimali nazionali annui 2021 deducendo dai massimali nazionali stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 i massimali previsti per i regimi collegati di cui agli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. I considerando richiamano inoltre l’esigenza di tenere conto degli eventuali incrementi disposti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 22, paragrafo 2, e 36, paragrafo 4.

Per il pagamento ridistributivo, il massimale nazionale annuo 2021 è fissato in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1. Analogamente, per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e per il sostegno accoppiato facoltativo, i massimali dipendono dalle percentuali comunicate dagli Stati membri rispettivamente ai sensi degli articoli 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1.

Per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente il massimale nazionale annuo 2021 è pari al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato, come stabilito nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e conformemente all’articolo 47, paragrafo 1.

Per il pagamento per i giovani agricoltori, il massimale nazionale annuo 2021 è fissato sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, e non può superare il 2 % del massimale annuo fissato nell’allegato II. Il regolamento chiarisce inoltre che, se l’importo totale richiesto supera il massimale applicabile nello Stato membro, la differenza è finanziata dallo Stato membro nel rispetto dell’importo massimo previsto dall’articolo 51, paragrafo 1.

Contenuto dispositivo dell’articolo 1

L’articolo 1 dispone che i massimali nazionali annui per il 2021 sono fissati nell’allegato per i seguenti regimi:

  • pagamento di base;
  • pagamento unico per superficie;
  • pagamento ridistributivo;
  • pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;
  • pagamento per zone soggette a vincoli naturali;
  • pagamento per i giovani agricoltori;
  • sostegno accoppiato facoltativo.

Inoltre, per i giovani agricoltori, l’articolo 1 fissa anche gli importi massimi di cui all’articolo 51, paragrafo 1.

Allegato: ripartizione per Stato membro

L’allegato contiene tabelle, espresse in migliaia di euro, con i massimali nazionali annui 2021 per ciascun regime e per i soli Stati membri che applicano il corrispondente strumento. Tra i dati riportati figurano, a titolo esemplificativo, i massimali per Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Romania, Belgio e gli altri Stati membri elencati nelle singole sezioni dell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma che si applichi dal 1º gennaio 2021. Si tratta quindi di un atto con efficacia retrodatata rispetto alla pubblicazione, giustificata dalla necessità di coordinare i massimali di bilancio con l’anno di domanda 2021.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese agricole e amministrazioni, il regolamento rileva come atto tecnico di allocazione di bilancio: non introduce nuovi requisiti sostanziali per l’accesso agli aiuti, ma determina il tetto finanziario massimo entro cui gli Stati membri possono erogare i pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2021.

Disposizioni principali

Fissazione dei massimali nazionali annui 2021

L’articolo 1 stabilisce, rinviando all’allegato, i massimali nazionali annui per il 2021 relativi a: regime di pagamento di base (art. 22, par. 1), regime di pagamento unico per superficie (art. 36, par. 4), pagamento ridistributivo (art. 42, par. 2), pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente (art. 47, par. 3), pagamento per zone soggette a vincoli naturali (art. 49, par. 2), pagamento per i giovani agricoltori (art. 51, par. 4) e sostegno accoppiato facoltativo (art. 53, par. 7) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Importi massimi per i giovani agricoltori

L’articolo 1, paragrafo 7, fissa anche gli importi massimi per il 2021 del pagamento per i giovani agricoltori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, come riportati al punto VII dell’allegato. Il considerando (7) precisa che, se l’importo totale richiesto supera il massimale nazionale dello Stato membro, quest’ultimo finanzia la differenza nei limiti dell’importo massimo previsto dall’articolo 51, paragrafo 1.

Applicazione temporale e entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2021. Il considerando (9) giustifica tale scelta per garantire coerenza con l’applicazione dei regimi di sostegno diretto nell’anno di domanda 2021.

Metodologia di calcolo dei massimali

I considerando da (1) a (8) spiegano la logica di determinazione dei massimali: per il regime di pagamento di base e per il regime di pagamento unico per superficie si parte dal massimale nazionale dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, deducendo i massimali dei regimi collegati; per il pagamento ridistributivo, per le zone soggette a vincoli naturali e per il sostegno accoppiato facoltativo i massimali dipendono dalle percentuali comunicate dagli Stati membri; per il pagamento per il clima e l’ambiente il massimale è pari al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro; per i giovani agricoltori il massimale non può superare il 2 % del massimale annuo di cui all’allegato II.

Allegato con i massimali per Stato membro

L’allegato riporta, in migliaia di euro, i massimali nazionali annui 2021 per ciascun regime e per ciascuno Stato membro interessato. Sono inclusi, tra gli altri, i valori per Belgio, Italia, Francia, Germania, Spagna, Polonia, Romania e gli altri Stati membri elencati per ciascun regime.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesostegni diretti agli agricoltoribilancio dell'unione europeaaiuti di stato in agricolturafinanziamento agricolo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.