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Sentenza

Sentenza n. 961/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data; b) del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data; c) del provvedimento di revoca del nulla osta -OMISSIS-in favore del lavoratore -OMISSIS-, adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data; d) del diniego tacito dell'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata in data -OMISSIS- ai sensi dell'art. 10 L. 241/1990; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202500939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di revoca di tre nulla osta al lavoro subordinato e diniego tacito dell'istanza di accesso agli atti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto tre nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva successivamente comunicato l'avvio del procedimento di revoca, richiamando genericamente la presenza di "reati in carico al datore di lavoro". La società aveva presentato osservazioni e chiesto l'accesso agli atti, negato implicitamente dall'amministrazione. I provvedimenti finali di revoca affermavano erroneamente che, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvio, non erano pervenute osservazioni o documentazione. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione per genericità e contraddittorietà; violazione dell'art. 42 d.l. 73/2022 e dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, nonché sviamento e sproporzione; violazione degli artt. 10 e 25 l. 241/1990 per il mancato accesso agli atti. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, sostenendo che le posizioni relative ai tre lavoratori fossero differenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo sussistenti identità soggettiva, connessione oggettiva e assenza di conflitto di interessi: i tre nulla osta erano stati richiesti dal medesimo datore di lavoro, i provvedimenti erano coevi, adottati nell'ambito dello stesso procedimento di controllo e fondati sulla medesima motivazione generica. Nel merito, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti di revoca sono stati annullati. Il giudice ha ritenuto apparente la motivazione, poiché l'amministrazione non aveva indicato quali condanne o quali reati ostativi fossero concretamente riferibili al datore di lavoro; inoltre, la società aveva negato di avere precedenti penali e l'amministrazione non aveva fornito in giudizio elementi contrari. La disciplina dell'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998 prevede il rifiuto o la revoca del nulla osta solo in presenza delle specifiche condanne e dei reati tassativamente indicati dalla legge. È stata altresì rilevata la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento aveva contraddittoriamente affermato sia che non erano state presentate osservazioni sia che l'interessato aveva prodotto osservazioni e documentazione, senza darne conto nella decisione. Infine, il mancato riscontro alla richiesta di accesso è stato ritenuto lesivo degli artt. 10 e 25 l. 241/1990 e del diritto di difesa. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

    l’art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 cit. disciplina i casi tassativi in cui il nulla osta al lavoro dello straniero è rifiutato o revocato per la presenza di condanne, anche non definitive, a carico del datore di lavoro per i reati ivi specificamente indicati ed intervenute nell’ultimo quinquennio

    Il rifiuto o la revoca del nulla osta sono consentiti esclusivamente nei casi tassativi previsti dalla disposizione, ossia in presenza di condanne, anche non definitive, per gli specifici reati indicati dalla legge e intervenute nell'ultimo quinquennio.

  • art. 3 l. 241/1990

    l’art. 3, l. n. 241 del 1990 prescrive che la motivazione del provvedimento debba «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»

    La motivazione deve indicare in concreto i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione all'istruttoria; il mero richiamo generico a reati a carico del datore di lavoro non soddisfa tale obbligo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    l’amministrazione neppure ha dato conto delle osservazioni presentate da parte ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, avendo nel provvedimento impugnato precisato, in modo contraddittorio, «A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione», «B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione», con ciò violando la norma citata, per difetto di istruttoria derivante dall’omessa valutazione delle osservazioni che, per quanto sopra esposto, parte ricorrente ha provato di avere introdotto nel procedimento.

    L'amministrazione deve esaminare e considerare le osservazioni tempestivamente presentate dopo la comunicazione dei motivi ostativi; l'omessa valutazione, aggravata dall'affermazione contraddittoria della loro mancata presentazione, integra violazione partecipativa e difetto di istruttoria.

  • artt. 10 e 25 l. 241/1990

    Deve, infine, essere parimenti evidenziato che l’amministrazione non ha consentito alla parte ricorrente l’accesso, come dalla stessa ritualmente richiesto, così incorrendo nell’ulteriore violazione degli art. 10 e 25 l. 241/1990, nonché del diritto di difesa.

    La parte che partecipa al procedimento ha diritto di accedere agli atti ritualmente richiesti quando l'accesso è funzionale alla difesa; il mancato riscontro dell'amministrazione costituisce violazione degli artt. 10 e 25 l. 241/1990.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della presente decisione può, infine, consistere, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in un succinto richiamo alla recente pronuncia di questa Sezione n. 132 del 17 febbraio 2026, che ha definito controversie perfettamente sovrapponibili a quella all’esame.

    Nella sentenza in forma semplificata il giudice può motivare mediante un succinto richiamo a una precedente pronuncia della stessa Sezione relativa a controversie perfettamente sovrapponibili.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero è un potere vincolato esercitabile soltanto nei casi tassativi previsti dall'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998; l'amministrazione non può fondarla su un generico riferimento a reati a carico del datore di lavoro, ma deve indicare le specifiche condanne, anche non definitive, per i reati ostativi previsti dalla legge e intervenute nell'ultimo quinquennio.
  • Il provvedimento di revoca del nulla osta deve indicare concretamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; una motivazione generica e apparente, non accompagnata dall'indicazione dei reati ostativi concretamente contestati, determina l'illegittimità dell'atto.
  • L'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dall'interessato nel procedimento di revoca e darne conto nella motivazione; l'affermazione contraddittoria circa la mancata presentazione delle osservazioni, quando esse siano state tempestivamente prodotte, integra violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria.
  • Il ricorso collettivo è ammissibile quando più provvedimenti riguardano il medesimo ricorrente, sono adottati nello stesso contesto procedimentale e con motivazione identica o sostanzialmente uniforme, purché le posizioni siano omogenee e non sussista conflitto di interessi tra i co-ricorrenti.
  • La richiesta di accesso agli atti presentata nell'ambito del procedimento amministrativo deve essere concretamente esaminata quando sia funzionale all'esercizio del diritto di difesa; il mancato riscontro integra violazione degli artt. 10 e 25 l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoAccesso documentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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