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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16595/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP del Tribunale di Cagliari del 16/04/2025 per omissione di statuizioni obbligatorie a seguito della condanna per il delitto di cui all'art. 314 c.p.: mancata pronuncia sulla confisca del profitto del reato (art. 322-ter, comma 1 c.p.), sulle pene accessorie (interdizione e divieti ex art. 317-bis, comma 1 c.p.) e sulla riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa (art. 322-quater c.p.).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l'annullamento parziale della sentenza impugnata limitatamente alle omissioni segnalate, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari affinché si pronunci sulle misure omesse (confisca, pene accessorie e riparazione pecuniaria). Ha inoltre precisato che il giudice del rinvio dovrà valutare i profili di proporzionalità connessi all'art. 322-quater alla luce della questione di legittimità costituzionale già sollevata con ordinanza n. 36356/2025 di questa Corte, in particolare in relazione a una possibile duplicazione sanzionatoria rispetto alla confisca.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Delitto contestato: appropriazione della somma di euro 417.717,69 da parte del concessionario del servizio di ricevitoria del lotto; base della condanna di primo grado.

  • art. 322-ter, comma 1 cod. pen.

    Norma interpretata come disposizione che impone sempre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 314; l'omissione della relativa statuizione ha giustificato l'annullamento parziale e il rinvio.

  • art. 317-bis, comma 1 cod. pen.

    La condanna per il delitto ex art. 314 comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione; se la reclusione inflitta è non superiore a due anni, si applicano invece interdizione e divieto temporanei da 5 a 7 anni. L'omessa statuizione su tali pene accessorie è censurabile.

  • art. 322-quater cod. pen.

    Stabilisce l'obbligo di ordinare, con la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 314, il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa; l'omissione della pronuncia è motivo di annullamento parziale; va valutata la proporzionalità e il possibile conflitto con la confisca.

Massime di principio

  • In caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 314 c.p. il giudice è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla confisca del profitto (art. 322-ter), sulle pene accessorie (art. 317-bis) e sulla riparazione pecuniaria (art. 322-quater); l'omissione di tali statuizioni è vizio rilevante che può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Quando la reclusione inflitta è pari o inferiore a due anni, le pene accessorie previste dall'art. 317-bis operano in forma temporanea (interdizione e divieto da 5 a 7 anni); se la pena è superiore, si applicano le misure in perpetuo. Il giudice deve motivare la misura applicata in relazione alla durata della pena.
  • La pronuncia sulla riparazione pecuniaria ex art. 322-quater è obbligatoria e va calibrata tenendo conto della confisca per evitare duplicazioni sanzionatorie: il giudice di merito, su rinvio, dovrà valutare la proporzionalità e l'eventuale sovrapposizione tra misure patrimoniali e riparatorie anche alla luce di questioni costituzionali sollevate.
  • La parte pubblica (Procura) può ottenere l'annullamento parziale della sentenza per omessa statuizione di misure obbligatorie anche se la condanna principale è stata pronunciata; il rinvio permette al giudice di primo grado di sanare le omissioni e motivare in modo articolato le scelte sanzionatorie.
  • In casi simili la difesa può sollevare questioni di proporzionalità e di possibile duplicazione di sanzioni (ad es. confisca vs. riparazione pecuniaria) e chiedere al giudice di valutare la compatibilità costituzionale delle norme applicate.

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