Sentenza del 17/06/2015 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Illegittimo disconoscimento credito per omessa dichiarazione annuale - Detrazione ex art. 30 e 55 del d.p.r. n. 633/72 entro secondo anno successivo a quello spettante - Decadenza - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il disconoscimento del credito IVA maturato in un'annualità per la quale era stata omessa o presentata tardivamente la dichiarazione annuale. La questione riguardava se il diritto alla detrazione fosse decaduto oppure potesse essere esercitato entro il termine previsto dagli articoli 30 e 55 del d.P.R. n. 633/1972, ossia al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo il disconoscimento del credito IVA. Il diritto alla detrazione maturato nell'anno d'imposta oggetto di omessa o tardiva dichiarazione non è soggetto a decadenza quando viene esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito deve essere riconosciuto, sempre che siano rispettati gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla disciplina IVA.
Norme richiamate
Articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972
La disposizione disciplina il credito IVA e le modalità con cui il contribuente può chiederne il rimborso o utilizzarlo, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Articolo 55 del d.P.R. n. 633/1972
La norma è stata interpretata nel senso che l'omessa o tardiva dichiarazione annuale non determina automaticamente la decadenza dal diritto alla detrazione, purché il diritto venga esercitato entro il termine massimo individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Massime di principio
- L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non comporta automaticamente la perdita del credito, se il contribuente esercita il diritto alla detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di maturazione.
- Per conservare il diritto è essenziale rispettare il termine temporale massimo previsto e dimostrare l'esistenza sostanziale del credito, mediante fatture, registri e documentazione contabile.
- Il mancato rispetto di un adempimento formale non dovrebbe comportare la perdita del diritto quando il credito IVA è effettivamente esistente e sono rispettati i termini sostanziali di esercizio.
- La regola riguarda il diritto alla detrazione e non elimina la necessità di verificare separatamente le condizioni per ottenere il rimborso, inclusi eventuali requisiti documentali e procedurali.
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