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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22423/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, che aveva dichiarato la nullità di una compravendita immobiliare del 1994 e del correlato contratto di locazione, aventi ad oggetto immobili siti in Siracusa. Successivamente la società oggi ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una delle parti originarie per diversi crediti (anticipi, tributi e imposte sugli immobili, spese straordinarie per migliorie, prezzo della compravendita/mutuo, interessi e oneri condominiali). Il fallimento si era opposto e aveva proposto domanda riconvenzionale di restituzione di somme, tra cui i canoni di locazione versati quando la società era ancora in bonis. Il tribunale aveva accolto solo il credito per migliorie e, operando il saldo tra partite contrapposte, aveva condannato la società al pagamento di una somma in favore dell'assuntore del concordato fallimentare. La corte d'appello aveva respinto il gravame, ritenendo prescritta la ripetizione dell'indebito relativa al credito restitutorio della vendita nulla, ammissibile la riconvenzionale della curatela e irrilevante la dedotta buona fede del possessore. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, poi respinto, e successivamente ricorso per revocazione dell'ordinanza di rigetto. Nel ricorso per revocazione ha dedotto due errori di fatto: il primo per avere la Corte letto in modo incompleto i motivi originari di ricorso, ritenendoli limitati a censure di omessa pronuncia su questioni processuali, mentre essi contenevano anche denunce di violazione di norme processuali e delle preclusioni; il secondo per avere la Corte confuso la censura sull'erronea distribuzione dell'onere della prova circa la buona fede/mala fede con una critica alla valutazione delle prove. Nel giudizio rescissorio la Corte ha però rilevato che i motivi originari relativi alla tardività dell'eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale erano comunque inammissibili per difetto di specificità e per novità, poiché non risultava adeguatamente dimostrato che tali questioni fossero state tempestivamente dedotte nei gradi di merito e, in ogni caso, la sentenza impugnata non aveva affrontato il tema delle preclusioni processuali nei termini prospettati. Inoltre, quanto alla questione dell'onere della prova sulla buona fede, la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore percettivo fosse privo di decisività, perché il rigetto del quinto motivo originario, fondato sulla valutazione delle prove, rendeva ultronea la censura sull'art. 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha revocato l'ordinanza n. 25386/2024 per errore di fatto limitatamente al primo motivo del precedente ricorso, ma, decidendo nel merito rescissorio, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 875/2023. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese sia del giudizio di cassazione sul ricorso originario sia del giudizio di revocazione, oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto, nei limiti delineati dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del contenuto degli atti o documenti, non in un errore di giudizio, ed essere decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non il mero mancato esame di questioni processuali.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come principio della domanda, ma il suo richiamo non basta se la questione prospettata non è stata specificamente e tempestivamente introdotta.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno della tutela del diritto di difesa e delle preclusioni processuali.

  • art. 98 r.d. 267/1942

    Richiamato nella disciplina fallimentare ratione temporis delle opposizioni e delle preclusioni nel procedimento di accertamento del passivo.

  • art. 101 l. fall.

    Nella formulazione applicabile, disciplina l'insinuazione tardiva al passivo e la transizione dalla fase non contenziosa a quella contenziosa.

  • art. 167 c.p.c.

    Le preclusioni del rito ordinario non si applicano in modo pieno nel giudizio di insinuazione tardiva regolato dalla disciplina fallimentare anteriore alla riforma.

  • art. 2697 c.c.

    È regola residuale sull'onere della prova, operante solo quando un fatto non sia provato in alcun modo; non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato in relazione allo stato soggettivo di buona fede del possessore, ma la censura è stata ritenuta priva di decisività per la presenza di una ratio autonoma.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il canone di specificità, indicando compiutamente i fatti processuali, gli atti e le sedi in cui le questioni sono state dedotte.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità o comunque soccombenza, comporta l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile quando la Corte di cassazione abbia letto in modo incompleto o divergente il contenuto degli atti del giudizio di legittimità, omettendo di esaminare effettivamente una censura; non sussiste invece se la Corte si sia pronunciata, pur trascurando alcune argomentazioni della parte.
  • Perché l'errore di fatto sia revocatorio deve essere decisivo: se una seconda ratio decidendi autonoma è sufficiente da sola a sorreggere la declaratoria di inammissibilità, l'eventuale errore su un diverso profilo non travolge la decisione.
  • Nel ricorso per cassazione, le questioni di tardività, preclusione o altre eccezioni processuali devono essere dedotte con specificità, indicando in quali atti dei gradi di merito siano state sollevate e come siano state trattate; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Non è consentito in cassazione introdurre per la prima volta questioni non affrontate dalla sentenza impugnata e non già comprese nel thema decidendum dei gradi precedenti, salvo che siano rilevabili d'ufficio.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece la doglianza mira a contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del merito, il motivo è inammissibile.
  • Nel procedimento di insinuazione tardiva al passivo regolato dalla disciplina fallimentare anteriore alla riforma, la fase sommaria e quella contenziosa sono strettamente collegate e non operano automaticamente le preclusioni del rito ordinario ex art. 167 c.p.c., salva la necessità di rispettare comunque le scansioni processuali pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimentoPossesso
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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