Cassazione Penale, Sentenza n. 26589/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Oristano per il porto di un coltello (art. 4 L. 110/75). La difesa aveva giustificato il porto con lo svolgimento di lavori in campagna; il Tribunale non aveva ritenuto rilevante il tempo intercorso tra l'uso giustificato e il ritrovamento serale dell'arma nel corso del controllo al bar. In appello in cassazione il ricorrente ha dedotto (i) violazione dell'art. 4 L. 110/75 e vizio di motivazione relativamente alla giustificazione del porto, e (ii) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevava inoltre la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (fatto commesso l'11/03/2019 con prescrizione maturata l'11/03/2024). Poiché la prescrizione è intervenuta prima del deposito della motivazione della sentenza del primo grado (termine per il deposito fissato al 18/04/2024), non è potuta operare la sospensione prevista dall'art. 159 c.p. nella formulazione applicabile al fatto. Non emergendo cause di non punibilità di immediata evidenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Non è stata quindi disposta alcuna valutazione definitiva sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
art. 4 L. 110/75
Norma che punisce il porto di armi o oggetti atti ad offendere; applicata dal Tribunale per la condanna del ricorrente per il porto del coltello.
art. 131-bis c.p.
Norma che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne aveva richiesto l'applicazione, ma il Tribunale non l'ha riconosciuta e la Corte di cassazione non l'ha esaminata in punto di merito a causa dell'intervenuta prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di non punibilità: la Corte ricorda l'obbligo di rilevare l'intervenuta prescrizione o altra causa di estinzione quando il ricorso non sia manifestamente infondato.
art. 544 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado; il decorso di tale termine è centrale per il calcolo della sospensione della prescrizione nei casi previsti.
art. 159 c.p.
Alla data del fatto disciplinava la sospensione del decorso della prescrizione a partire dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. fino alla pronuncia della sentenza nel grado successivo; la Corte ha rilevato che tale sospensione non opera se la prescrizione si è già integralmente estinta prima dell'inizio del periodo che sarebbe stato sospeso.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si perfeziona dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado ma prima del deposito della motivazione o prima che si possa far decorrere il periodo di sospensione previsto dalla legge, la prescrizione deve essere rilevata e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna da parte della Cassazione.
- La sospensione del termine prescrizionale (ex art. 159 c.p. nella formulazione applicabile al fatto) opera solo se al momento in cui inizia il periodo di sospensione la prescrizione non si è già completamente estinta; non si può sospendere ciò che è già decorso.
- La Corte di cassazione ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso non sia manifestamente infondato, anche se le contestazioni riguardano il trattamento sanzionatorio o l'applicazione di istituti come l'art. 131-bis; in tali casi la prescrizione prevale e impedisce l'accertamento definitivo della causa di non punibilità.
- Quando si prospetta l'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità del fatto), è opportuno che la difesa richieda chiaramente l'applicazione e che il giudice motivi in modo specifico l'eventuale esclusione; tuttavia, se nel frattempo interviene la prescrizione, il giudizio sulla tenuità può rimanere inespresso perché il processo si estingue.
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