L.R. Toscana 48/2014
Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 23/2012 sulla disciplina dell’Autorità portuale regionale: ridefinisce la composizione delle commissioni consultive del settore pesca, semplifica il quorum di costituzione, chiarisce l’uso del personale dell’Autorità e introduce una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali già adottati. Prevede anche l’integrazione delle commissioni già nominate al 1° giugno 2014.
Semplificazione degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme sul personale
Semplificazione degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme sul personale
La legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 interviene sulla l.r. Toscana 23/2012 per semplificare la disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale, chiarire l’impiego del personale e regolare alcuni casi transitori. Le modifiche riguardano esclusivamente l’ordinamento regionale toscano e incidono sulla disciplina applicabile all’Autorità portuale regionale.
Composizione delle commissioni consultive
La legge ridisegna la composizione della commissione consultiva prevista dall’articolo 12 della l.r. 23/2012 per il settore della pesca.
- Due componenti sono designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca, laddove presenti.
- Un componente è designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca, laddove presenti.
Costituzione valida della commissione e conseguenze della mancata designazione
La disciplina viene semplificata anche sul piano funzionale, per evitare blocchi nella costituzione della commissione.
- Se associazioni sindacali e organizzazioni imprenditoriali non effettuano tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
- Se non si raggiunge il numero minimo di componenti richiesto per tale validità, la commissione non è costituita e, per un periodo pari al mandato della commissione medesima, si prescinde dai pareri previsti dall’articolo 12, comma 4.
Personale dell’Autorità portuale regionale
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la legge precisa che l’Autorità opera di regola con personale proprio, oppure può avvalersi di personale comandato o distaccato dagli enti locali e dalla Regione. Questa previsione consolida l’utilizzo di risorse umane già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche regionali o locali.
Disciplina transitoria per i piani regolatori portuali già adottati
La legge introduce una norma transitoria per i piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, cioè alla data di entrata in vigore della l.r. 23/2012.
- Tali piani sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.
Adeguamento delle commissioni già nominate
La disciplina transitoria riguarda anche le commissioni consultive già esistenti.
- Le commissioni consultive di cui all’articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, devono essere integrate secondo la nuova formulazione dell’articolo 12 introdotta dalla legge regionale n. 48/2014.
Portata temporale e attualità della norma
La legge è del 2014 e contiene soprattutto disposizioni modificative e transitorie riferite a situazioni già esistenti a quella data. La parte più chiaramente circoscritta nel tempo riguarda:
- i piani regolatori portuali già adottati al 16 giugno 2012;
- le commissioni già nominate al 1° giugno 2014;
- l’ipotesi di mancata costituzione della commissione, con effetto di mancata acquisizione dei pareri per il mandato della commissione stessa.
La disciplina, pur ancora formalmente parte del testo regionale consolidato, ha un contenuto prevalentemente organizzativo e transitorio, legato a fattispecie ormai definite.
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