Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 44/2014

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 44/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 40/2005 sulla governance sanitaria e sociosanitaria: ridefinisce organi di partecipazione dei sindaci, conferenze di area vasta e di zona, piani integrati di salute e piani attuativi locali, disciplina le zone-distretto, i comitati utenti e le convenzioni dove non vi siano società della salute. Prevede anche un riordino transitorio delle società della salute entro il 2015.

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano

Modifiche alla disciplina del servizio sanitario regionale toscano

La legge regionale Toscana n. 44 del 2014 interviene in modo organico sulla l.r. 40/2005, ridisegnando gli assetti di partecipazione degli enti locali, la programmazione sanitaria e sociosanitaria e il regime delle società della salute. Le disposizioni incidono su area vasta, zone-distretto, piani di salute e convenzioni per l’integrazione sociosanitaria, con rilevanti regole transitorie concentrate sul 2014-2015.

Governance di area vasta e partecipazione dei sindaci

Il coordinatore di area vasta resta in carica per tre anni e può essere rinominato una sola volta; il suo operato è valutato annualmente in base agli obiettivi definiti dalla Regione. Il comitato di area vasta approva un regolamento di funzionamento previo parere della conferenza dei sindaci, da rendere entro 60 giorni dalla proposta. Il termine per alcuni pareri passa da 30 a 40 giorni.

La conferenza regionale dei sindaci diventa l’organo di raccordo tra conferenze zonali, con compiti di partecipazione alla definizione delle politiche regionali sanitarie e sociali e al coordinamento della programmazione. È copresieduta dagli assessori regionali competenti e comprende i presidenti delle conferenze zonali o delle società della salute; vi partecipano anche ANCI, UNCEM e i coordinatori di area vasta. Essa esprime pareri su atti legislativi e regolamentari, sul piano sanitario e sociale integrato regionale, sui criteri di riparto di risorse e sulla composizione delle zone-distretto, oltre a valutare annualmente lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi.

Conferenza di area vasta

La conferenza dei sindaci di area vasta coordina le relazioni tra comuni e aziende sanitarie della stessa area vasta, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, per esprimere indirizzi, pareri e valutazioni sulle azioni interaziendali. È composta dai presidenti delle conferenze aziendali e zonali, o loro delegati, ed è presieduta da un presidente scelto tra i presidenti delle conferenze aziendali.

Esprime pareri obbligatori sul piano di area vasta, sui bilanci consolidati, di previsione e consuntivo, sui piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie e sul regolamento di funzionamento dell’area vasta. I pareri devono essere resi entro 30 giorni. Il coordinatore di area vasta assicura i rapporti informativi e mette a disposizione i locali.

Conferenza aziendale dei sindaci

La conferenza aziendale dei sindaci è composta da tutti i sindaci dei comuni o dai presidenti delle unioni di comuni ricompresi nell’ASL, con il direttore generale dell’azienda sanitaria. Le quote di partecipazione sono ripartite per il 66% agli enti locali, in proporzione alla popolazione residente, e per il 34% all’azienda sanitaria.

Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e, insieme, il voto favorevole di componenti che rappresentino almeno il 67% delle quote, salvo alcuni pareri che sono deliberati solo dai componenti degli enti locali. La conferenza approva indirizzi per il piano attuativo locale, valuta la nomina e la possibile revoca del direttore generale, esamina i bilanci dell’ASL e approva il piano integrato di salute. Può prevedere un esecutivo interno. L’ASL deve mettere a disposizione i locali e supporto tecnico-organizzativo.

Piani integrati di salute e piani attuativi locali

Il piano integrato di salute (PIS) è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello aziendale, articolato per zona-distretto e società della salute. Serve a definire profilo di salute, obiettivi, azioni contro le disuguaglianze, rete dei servizi, risorse disponibili, fabbisogno di strutture e strumenti di valutazione.

Il PIS è approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci sulla base delle proposte delle conferenze zonali integrate o delle società della salute. Il procedimento richiede raccordo con i comuni e consultazione di volontariato, tutela, cooperative sociali e terzo settore. Ha durata pari al ciclo di programmazione regionale; la parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per attivare specifiche risorse. La Giunta regionale deve emanare le linee guida entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e recepisce il PIS nei limiti delle risorse disponibili. È adottato dal direttore generale dell’ASL, approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci e sottoposto a verifica di conformità della Giunta regionale entro 40 giorni. I programmi annuali di attività devono essere adottati entro l’anno precedente a quello di riferimento.

Zone-distretto, responsabile di zona e supporti tecnici

Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere della conferenza regionale dei sindaci. Svolgono funzioni di valutazione dei bisogni, integrazione operativa tra sanità e sociale, accesso ai servizi, coordinamento tra ospedale, territorio e prevenzione, presa in carico delle cronicità e delle non autosufficienze.

A ciascuna zona-distretto è preposto un responsabile di zona nominato dal direttore generale dell’ASL, previa intesa con la conferenza zonale dei sindaci, tramite avviso pubblico. Il responsabile coordina le attività amministrative, cura i rapporti con gli enti locali, gestisce il budget di zona, negozia i budget con le unità funzionali, attiva forme di collaborazione con i presidi ospedalieri e monitora la rete dei servizi territoriali.

Lo affiancano un comitato di coordinamento e un ufficio di direzione zonale, con composizione mista sanitaria, infermieristica, riabilitativa, farmaceutica e sociale. Per la programmazione unitaria per la salute e l’integrazione sociosanitaria opera un ufficio di piano composto da personale dei comuni e dell’ASL; tale ufficio supporta anche il piano di inclusione zonale e costituisce, insieme agli altri uffici di piano della stessa ASL, il supporto tecnico delle conferenze dei sindaci. Nelle zone con società della salute, il direttore della società esercita le funzioni di responsabile di zona.

Comitato di partecipazione degli utenti

In ogni zona-distretto priva di società della salute è istituito un comitato di partecipazione degli utenti presso la conferenza zonale dei sindaci. Vi partecipano associazioni rappresentative dell’utenza e dell’associazionismo di tutela, promozione e sostegno attivo, purché non erogatrici di prestazioni.

Il comitato approva un proprio regolamento, opera verso tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della zona o convenzionate/accreditate, contribuisce alla programmazione, esprime pareri sulla proposta di articolazione zonale del PIS entro 30 giorni, sulla qualità e quantità delle prestazioni, sull’informazione agli utenti e redige un rapporto annuale sull’attuazione del PIS e sul piano attuativo locale. Può accedere ai dati statistici epidemiologici e di attività nel rispetto della privacy. Devono essergli messi a disposizione locali idonei e sono previste due “agorà della salute” all’anno con la presenza degli assessori regionali competenti.

Convenzione per l’integrazione sociosanitaria nei territori senza società della salute

Negli ambiti in cui non esistono società della salute, l’integrazione sociosanitaria è realizzata mediante convenzione tra tutti i comuni o le unioni di comuni della zona-distretto e l’ASL, previa comunicazione ai consigli comunali. La gestione è attribuita all’ASL, salvo diversa previsione sulla destinazione delle risorse del fondo per la non autosufficienza e di altre risorse sociali a rilevanza sanitaria.

La convenzione può disciplinare anche le funzioni comunali sociali e definisce modelli organizzativi su programmazione, partecipazione, integrazione sociosanitaria, coordinamento interprofessionale, percorsi assistenziali e servizi integrati. Il riferimento operativo è la zona-distretto e il responsabile di zona ne cura l’attuazione. Le funzioni sono finanziate dagli enti associati secondo i criteri convenzionali. La Giunta regionale deve predisporre uno schema-tipo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Le convenzioni dovevano essere trasmesse alla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2014.

Società della salute: requisiti di prosecuzione e scioglimento

Le società della salute già esistenti alla data di entrata in vigore della legge potevano continuare ad esercitare le funzioni solo se, entro il 31 dicembre 2014, garantivano la gestione unitaria delle funzioni indicate dalla legge, oppure se si impegnavano a farlo entro il 31 marzo 2015. Dovevano trasmettere alla Giunta regionale la relativa documentazione entro il 31 dicembre 2014.

Le società della salute prive dei requisiti erano soggette a scioglimento secondo un regime transitorio rigoroso: scioglimento entro statuto o, in alternativa, deliberazione unanime entro il 31 marzo 2015 con individuazione della data di estinzione non oltre il 30 giugno 2015. In caso di inerzia, lo scioglimento operava di diritto dal 31 marzo 2015, con gestione commissariale affidata al direttore generale dell’ASL. La disciplina regola in dettaglio subentro negli attivi e passivi, riparto di funzioni tra ASL e comuni, personale, continuità dei rapporti di lavoro, assegnazione dei beni e responsabilità per eventuali rapporti sopravvenuti. Nei casi di prosecuzione, le assemblee dei soci svolgono le funzioni della conferenza zonale dei sindaci, compresa l’approvazione del piano di inclusione zonale e la formulazione delle proposte per il PIS.

Coordinamento operativo e personale delle società della salute

La legge precisa che, nei casi di scioglimento o di prosecuzione, il personale comandato o trasferito alle società della salute rientra nella disponibilità degli enti originari o viene trasferito all’ente individuato dagli atti di successione. È garantita la continuità del rapporto di lavoro e dell’anzianità di servizio; eventuali differenze retributive sono mantenute come assegno ad personam riassorbibile. Sono previste regole specifiche per il subentro nei beni, nei rapporti e nelle passività e per la gestione commissariale fino all’estinzione.

Modifiche organizzative su nomine e requisiti

Sono eliminati alcuni limiti anagrafici precedentemente previsti per determinate nomine nelle strutture del servizio sanitario regionale. Per il direttore della società della salute si chiarisce che l’incarico è esclusivo e che il trattamento economico è omnicomprensivo; la nomina avviene tramite avviso pubblico tra soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Disposizioni su ESTAR

L’ESTAR è incoraggiato a promuovere azioni di integrazione funzionale delle esperienze innovative attive in Toscana nelle competenze indicate, anche valorizzando formule societarie o consortili che consentano affidamenti in house, al fine di accrescere efficienza e operatività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.