L.R. Toscana 45/2014
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 41/2005 rafforzando il ruolo dei comuni singoli o associati, delle zone-distretto e della conferenza zonale dei sindaci nella programmazione e gestione dei servizi sociali. Introduce il piano di inclusione zonale, disciplina l’esercizio associato, riorganizza l’osservatorio sociale e inserisce nuove previsioni su salute mentale, dipendenze e contrasto alla violenza. Alcuni adempimenti hanno termini di 90 giorni.
Modifiche al sistema regionale dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria
Modifiche al sistema integrato dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria
La legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 interviene sulla l.r. Toscana 41/2005 per ridefinire assetti istituzionali, programmazione zonale e strumenti di coordinamento del sistema locale dei servizi sociali. Il provvedimento rafforza il ruolo dei comuni, delle zone-distretto e della conferenza zonale dei sindaci, introducendo anche nuove previsioni in materia di salute mentale, dipendenze, contrasto alla violenza e osservatorio sociale.
Ruolo dei comuni e ambiti territoriali
I comuni sono confermati titolari della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni. La norma precisa che l’esercizio associato obbligatorio, per i comuni tenuti ai sensi della legislazione statale, riguarda un insieme definito di attività sociali, incluse presa in carico, accesso alle prestazioni, erogazione, progettazione e gestione degli interventi, autorizzazione e vigilanza sulle strutture e definizione di obiettivi di servizio.
Le zone-distretto costituiscono l’ambito territoriale di riferimento per l’integrazione socio-sanitaria e per l’esercizio coordinato della funzione sociale fondamentale. Le funzioni comunali sono esercitate negli ambiti e nelle forme previste dalla disciplina regionale sulle autonomie locali.
Funzioni esercitate in forma associata
L’esercizio associato delle funzioni sociali da parte dei comuni deve avvenire mediante convenzione o unione di comuni. Per le funzioni di integrazione socio-sanitaria, la legge rinvia alle modalità previste dalla normativa sanitaria regionale o, in alternativa, alle società della salute.
La disciplina dell’accesso alle prestazioni deve essere adottata con regolamenti unitari distinti per l’esercizio associato delle funzioni sociali e per quello socio-sanitario. Se il soggetto responsabile è l’unione di comuni, è quest’ultima ad adottare i regolamenti.
Fino alla stipulazione della convenzione per l’integrazione socio-sanitaria, le risorse del fondo per la non autosufficienza sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.
Piano di inclusione zonale
Viene ridisegnato il piano di inclusione zonale, che costituisce lo strumento di programmazione locale per le politiche sociali e territoriali. Il piano, in coerenza con il piano sanitario e sociale integrato regionale, individua attività, reti di servizi, obiettivi di servizio e misure per migliorare la qualità degli interventi, ridurre la frammentazione, promuovere l’autonomia delle persone e dei nuclei familiari, favorire risorse occupazionali e rafforzare il sistema sussidiario tra enti e cittadini.
Il piano definisce inoltre:
- servizi di accesso e presa in carico;
- interventi per la permanenza a domicilio;
- servizi per la prima infanzia e di carattere comunitario;
- servizi residenziali per fragilità;
- misure locali di inclusione sociale e sostegno al reddito;
- modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno nazionali e regionali.
Il PIZ disciplina anche l’integrazione con gli ambiti di attività socio-sanitaria previsti dalla legge e si coordina con il piano integrato di salute. È approvato dalla conferenza zonale dei sindaci o, ove esistano, dalle società della salute. Ha durata pari al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale, mentre la parte attuativa è aggiornata annualmente. L’adozione del piano è condizione per l’attivazione delle risorse del fondo sociale regionale e di quelle previste per la non autosufficienza.
La Giunta regionale deve approvare le linee guida per la predisposizione del PIZ entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Conferenza zonale dei sindaci
In ciascuna zona-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci. Ne fanno parte tutti i sindaci dell’ambito territoriale o i presidenti delle unioni di comuni che esercitano la funzione sociale fondamentale, ovvero chi ricopre temporaneamente la carica di sindaco secondo la normativa nazionale.
La conferenza delibera a maggioranza dei sindaci presenti, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza della popolazione della zona-distretto secondo i dati ISTAT dell’ultimo censimento. Elegge il proprio presidente con la stessa maggioranza e il regolamento di funzionamento ne determina la durata. Il presidente convoca e presiede la conferenza, ne stabilisce l’ordine del giorno e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge e dal regolamento.
È prevista la possibilità di delega a un assessore comunale, in via permanente o temporanea. Le funzioni di segretario sono attribuite a un dirigente o funzionario dei comuni, con compiti di assistenza giuridico-amministrativa, verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni. La partecipazione non dà diritto a indennità o gettoni di presenza; i rimborsi spese restano a carico dei comuni. Per le zone-distretto coincidenti con un unico comune, le funzioni della conferenza sono svolte dall’organo previsto dallo statuto o, in mancanza, dalla Giunta comunale.
Compiti della conferenza e coordinamento locale
La conferenza zonale dei sindaci coordina l’esercizio delle funzioni comunali in materia sociale, svolge le attività di programmazione locale e approva la convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria. Adotta il PIZ e lo trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci.
Per l’elaborazione degli atti di programmazione locale può avvalersi delle strutture comunali oppure dell’ufficio di piano zonale, nell’ambito della convenzione per l’integrazione socio-sanitaria.
Coordinatore sociale
Quando non è costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, d’intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua un coordinatore sociale di zona-distretto tra le professionalità sociali presenti.
Il coordinatore è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale, coordina gli interventi della rete locale dei servizi e partecipa all’ufficio di direzione della struttura sanitaria regionale. Nelle aree in cui è costituita la società della salute, il coordinatore può essere individuato anche tra il personale della società stessa o degli enti consorziati.
Nelle zone-distretto prive di società della salute devono comunque essere garantite coerenza della programmazione unitaria, governance istituzionale, integrazione socio-sanitaria, coordinamento interprofessionale e costruzione di un servizio sociale unico di livello zonale, anche attraverso i rapporti con conferenza dei sindaci, unioni comunali e convenzioni.
Osservatorio sociale e sistemi territoriali integrati
La legge aggiorna la disciplina dell’osservatorio sociale, prevedendo che i comuni vi concorrano mediante uno specifico accordo tra Regione e rappresentanza associativa dei comuni in ambito regionale, con supporto alle funzioni di osservazione sociale sul territorio. Anche le province concorrono per lo scambio e la condivisione di dati e conoscenze sulle funzioni fondamentali di competenza.
È istituita presso l’osservatorio una sezione denominata osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati, incaricata di monitorare i processi di integrazione tra servizi e processi di cura tramite raccolta, elaborazione e analisi dei dati forniti dai soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito sociale integrato. La finalità è sostenere la programmazione attraverso maggiore conoscenza degli assetti organizzativi, delle modalità di produzione e di finanziamento.
Entro 90 giorni dall’approvazione della legge la Giunta regionale deve definire, con deliberazione, il percorso di transizione dagli osservatori sociali provinciali al nuovo assetto.
Salute mentale e dipendenze
Sono introdotte specifiche previsioni sulle politiche per la tutela della salute mentale, intese come insieme di interventi e servizi finalizzati alla prevenzione del disagio psichico, alla prevenzione dell’emarginazione e all’integrazione sociale delle persone con disturbi mentali, anche attraverso il sostegno a autonomia, abitazione e lavoro.
Analogamente, vengono disciplinate le politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope, includendo riduzione dei consumi e dei danni, servizi a bassa soglia e unità di strada, sostegno alla rete pubblica e del privato sociale, prevenzione rivolta ai giovani e azioni per la riabilitazione e il reinserimento abitativo e lavorativo. La disciplina richiama anche gli interventi relativi al gioco consapevole e alla prevenzione della ludopatia.
Contrasto alla violenza
Il piano sanitario e sociale integrato regionale deve individuare le priorità di intervento per il contrasto della violenza contro donne, minori e in ambito familiare, anche in attuazione della normativa regionale contro la violenza di genere.
La programmazione regionale deve inoltre definire indirizzi per la programmazione locale tramite PIZ e piano integrato di salute, includendo le modalità di presa in carico delle vittime di maltrattamenti, molestie e violenze e la definizione dei percorsi assistenziali.
Altre abrogazioni e disposizioni transitorie
La legge sopprime alcuni precedenti articoli della l.r. 41/2005 e abroga talune disposizioni ormai superate, in particolare quelle relative agli assetti delle province e ad altri istituti non più coerenti con il nuovo modello organizzativo.
È inoltre previsto che la conferenza zonale dei sindaci, entro 90 giorni dal proprio insediamento, adotti il regolamento per il proprio funzionamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 lug 2014L.R. Toscana 44/2014
- Legge · 28 lug 2014L.R. Toscana 43/2014
- Legge · 25 lug 2014L.R. Toscana 42/2014
- Legge · 4 ago 2014L.R. Toscana 47/2014
- Legge · 4 ago 2014L.R. Toscana 46/2014
- Legge · 24 lug 2014L.R. Toscana 41/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →