Sentenza n. 9016/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti atti: 1. Permesso di costruire del 28 novembre 2022, n. -OMISSIS-) emesso in data 1 dicembre 2022, con n. prot. -OMISSIS-; 2. Rapporto \ parere dello Sportello unico edilizia in data 19 agosto 2022 e pedissequo provvedimento dirigenziale in pari data; 3. Nota del Dirigente del Settore VII-Urbanistica del 17-22 febbraio 2022, prot. n. -OMISSIS-; 4. Nota del Dirigente del Settore VII-Urbanistica del 1 marzo 2022, prot. n. -OMISSIS-; 5. ogni altro e diverso atto presupposto, conseguente, correlato o connesso dal quale derivi o si propaghi lesione degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per la realizzazione di un'attività destinata a parco termale con moduli prefabbricati in legno e servizi funzionali a vasche polivalenti alimentate con acqua termale, nonché gli atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Viterbo alla società controinteressata, unitamente al rapporto-parere dello Sportello unico per l'edilizia e ad altri atti urbanistici presupposti. Ha dedotto, in sintesi: eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria; violazione della Tavola 5-E10 e dell'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del PRG di Viterbo; incompetenza, violazione della legge urbanistica statale e della legislazione regionale in materia di pianificazione e varianti, travisamento e difetto di istruttoria; violazione dell'art. 4 della legge n. 1150/1942 e del PRG, con ulteriori censure di difetto di istruttoria e travisamento. La ricorrente ha sostenuto di essere legittimata e interessata all'impugnazione sia quale proprietaria di un fondo confinante, sia in ragione di un contenzioso civile pendente con la beneficiaria del titolo edilizio, sia per la prospettata interferenza con proprie iniziative e attività termali. Ha inoltre sostenuto che l'eventuale annullamento del precedente permesso di costruire in sanatoria avrebbe travolto il nuovo titolo edilizio, perché relativo a opere già esistenti in forza del titolo anteriore. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che la mera vicinitas non dimostrava alcun pregiudizio concreto e attuale e che la ricorrente non disponeva di un titolo per esercitare sul proprio fondo un'attività termale concorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di legittimità dedotti. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabili la memoria depositata tardivamente e la replica depositata l'ultimo giorno utile oltre le ore 12:00, mentre ha ritenuto tempestivi i documenti depositati il 16 gennaio 2026. Nel merito processuale, il Collegio ha applicato i principi dell'Adunanza Plenaria n. 22/2021, distinguendo tra legittimazione e interesse al ricorso: la vicinitas può individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse, che richiede la prova di uno specifico, personale, concreto e attuale pregiudizio derivante dall'intervento edilizio. La società non ha dimostrato che il permesso impugnato arrecasse un pregiudizio alla propria proprietà sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, ambientale o sanitario. Neppure il contenzioso civile pendente con la controinteressata è stato ritenuto idoneo a fondare l'interesse all'impugnazione, non essendo sufficiente l'esistenza di altri giudizi tra le parti. È stato inoltre escluso un interesse concorrenziale, poiché la ricorrente non disponeva di alcun titolo per realizzare sul proprio fondo un'attività destinata a parco termale e il progetto da essa prospettato non risultava comunque interferente o sovrapponibile con quello assentito alla controinteressata. Il TAR ha ritenuto altresì che la deduzione di motivi edilizi per ostacolare uno stabilimento concorrente costituisse un uso strumentale della tutela riconosciuta ai terzi in materia urbanistico-edilizia. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
I termini fissati per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio.
La violazione dei termini di deposito determina l'inutilizzabilità processuale degli atti tardivi, posti a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Il deposito telematico effettuato l'ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 si considera effettuato il giorno successivo.
Ai fini del rispetto dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito telematico effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è tardivo.
art. 99, comma 1, c.p.a.
Principi di diritto enunciati dall'Adunanza Plenaria.
La sentenza richiama i principi dell'Adunanza Plenaria n. 22/2021 sulla distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso nell'impugnazione dei titoli edilizi.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fondamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata per l'intervento, senza costituire parametro decisivo della declaratoria di inammissibilità.
art. 833 c.c.
Divieto di atti emulativi.
Il divieto di atti emulativi è richiamato quale ulteriore fondamento dell'esigenza che l'impugnazione edilizia del terzo sia sorretta da un interesse personale, concreto e attuale, e non da una finalità meramente ostruzionistica.
Massime di principio
- Nell'impugnazione di un titolo edilizio altrui, la vicinitas costituisce un elemento utile a individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l'interesse al ricorso; il ricorrente deve allegare e, ove contestato, comprovare uno specifico pregiudizio personale, concreto e attuale derivante dall'intervento.
- L'interesse al ricorso contro un titolo edilizio deve essere collegato all'utilità concretamente conseguibile dall'annullamento e al conseguente effetto ripristinatorio; non è sufficiente una lesione meramente ipotetica o la sola contiguità territoriale.
- L'esistenza di altri giudizi pendenti tra il proprietario confinante e il beneficiario del titolo edilizio non fonda, di per sé, l'interesse all'impugnazione amministrativa, se non viene dimostrato un pregiudizio effettivo derivante dall'esecuzione del titolo.
- L'interesse concorrenziale del proprietario confinante non può essere invocato per impugnare un titolo edilizio quando il ricorrente non dispone di un titolo abilitativo per svolgere sul proprio fondo l'attività asseritamente concorrente; la deduzione di soli motivi edilizi per ostacolare uno stabilimento concorrente può integrare un uso strumentale della tutela del terzo.
- I termini processuali per il deposito di memorie e documenti previsti dall'art. 73, comma 1, c.p.a. sono perentori; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili. Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato l'ultimo giorno utile oltre le ore 12:00 si considera eseguito il giorno successivo e, pertanto, è tardivo.
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