Sentenza n. 667/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Marche n. 55/2026, resa in un precedente giudizio di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR Marche n. 55/2026, notificata all'Agenzia delle Entrate il 20 gennaio 2026. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza il 6 marzo 2026, consentendo l'integrale soddisfazione dell'interesse all'ostensione degli atti. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese processuali e al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificata in 50 euro per ogni giorno di ritardo, per complessivi 750 euro. L'amministrazione ha chiesto la compensazione delle spese e il rigetto della domanda di astreinte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva conseguito integralmente il bene della vita perseguito nel giudizio di accesso. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, poiché l'esecuzione era intervenuta dopo la scadenza del termine e dopo la notifica del ricorso. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Il giudice ha ritenuto che l'astreinte abbia, in via generale, una funzione coercitiva, diretta a indurre il soccombente ad adempiere, e sia quindi ultronea quando l'amministrazione abbia spontaneamente eseguito la sentenza, seppure tardivamente. Ha inoltre precisato che la penalità di mora non costituisce una misura risarcitoria: l'eventuale danno patrimoniale da ritardo nell'esecuzione deve essere richiesto espressamente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. e adeguatamente provato. Nel caso concreto mancava sia una domanda risarcitoria sia la prova di un danno derivante dal breve ritardo nell'ostensione degli atti. Le spese sono state liquidate in 1.200 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della difensora antistataria.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora ha funzione coercitiva e non risarcitoria; quando il giudicato sia stato spontaneamente eseguito, anche se tardivamente, la sua applicazione può risultare ultronea.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Il danno patrimoniale derivante dal ritardo nell'esecuzione del giudicato deve essere oggetto di un'espressa domanda risarcitoria e deve essere adeguatamente provato.
Massime di principio
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. ha funzione coercitiva, diretta a favorire l'esecuzione del giudicato, e non natura risarcitoria.
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente il giudicato nelle more del giudizio di ottemperanza, sebbene oltre il termine assegnato, la penalità di mora può essere negata perché la sua funzione coercitiva è ormai priva di utilità.
- Il ritardo nell'esecuzione del giudicato non comporta automaticamente il riconoscimento di un risarcimento: il danno deve essere richiesto espressamente ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. e deve essere provato.
- La sopravvenuta integrale soddisfazione dell'interesse tutelato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, ferma restando la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e del comportamento processuale delle parti.
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