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Circolare

Circolare numero 41 del 25-02-2011

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per le domande presentate dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva richiesto per l’accredito figurativo o il riscatto dei periodi di maternità e congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro può essere raggiunto anche sommando periodi assicurativi maturati in altri Stati UE. Il superamento della precedente interpretazione comporta che non sia più necessario soddisfare tale requisito solo con contribuzione italiana. Il principio è esteso anche alla Svizzera e ai Paesi SEE, fermo restando il minimale comunitario di 52 settimane di contribuzione e l’accertamento dei periodi tramite la documentazione comunitaria prevista.

Cumulo dei periodi assicurativi esteri per il requisito contributivo dei congedi di maternità e parentali fuori dal rapporto di lavoro

Cumulo dei periodi assicurativi esteri per i congedi di maternità e parentali fuori dal rapporto di lavoro

La circolare interviene sul coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di maternità e la normativa comunitaria di sicurezza sociale entrata in vigore il 1° maggio 2010. In particolare, chiarisce le modalità di calcolo del requisito contributivo richiesto per ottenere l’accredito figurativo o il riscatto dei periodi di maternità e di congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro.

Quadro normativo di riferimento

Dal 1° maggio 2010 i regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. La circolare richiama l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, secondo cui, quando una legislazione nazionale prevede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza per il diritto o la durata delle prestazioni, per l’iscrizione all’assicurazione o per l’accesso a un beneficio, l’istituzione competente deve considerare anche gli analoghi periodi maturati in altri Stati membri.

Disciplina interna sui periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro

Gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riconoscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS, rispettivamente l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Tali istituti sono subordinati al possesso, al momento della domanda, di almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro.

Superamento del requisito limitato alla sola contribuzione italiana

La circolare ricorda che il messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004 aveva confermato la precedente circolare n. 261 del 9 novembre 1993, secondo cui i cinque anni dovevano essere maturati esclusivamente con contribuzione italiana. A seguito del chiarimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale impostazione è stata superata per effetto del principio di totalizzazione comunitaria di cui all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004.

Decorrenza della nuova interpretazione

Per le domande presentate dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può quindi essere perfezionato anche mediante il cumulo di periodi assicurativi maturati in altri Stati dell’Unione europea. I periodi esteri devono essere verificati con gli ordinari formulari comunitari E205 e, in futuro, con il Paper SED P5000. Resta comunque necessario il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.

Estensione a Svizzera e Paesi SEE

Il Ministero ha inoltre precisato che il medesimo criterio si applica, sempre dal 1° maggio 2010, anche ai periodi assicurativi fatti valere in Svizzera e nei Paesi SEE, cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in vista dell’estensione della nuova regolamentazione comunitaria anche a tali ordinamenti.

Punti principali

Quadro normativo comunitario

Dal 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009, che hanno sostituito i precedenti regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972. In base all’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, quando una normativa nazionale richiede determinati periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza per il diritto, la durata delle prestazioni o l’accesso a un beneficio, l’istituzione competente deve considerare anche gli analoghi periodi compiuti in altri Stati membri come se fossero stati maturati secondo la propria legislazione.

Oggetto del chiarimento

L’Istituto ha chiesto al Ministero del Lavoro se i periodi assicurativi esteri possano essere cumulati per raggiungere il requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. Il tema riguarda in particolare gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevedono, rispettivamente, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro.

Requisito dei cinque anni di contribuzione

La normativa richiede che, al momento della domanda, il soggetto possa far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro. In passato, con il messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004 e con la circolare n. 261 del 9 novembre 1993, tale requisito era stato interpretato come perfezionabile esclusivamente con contribuzione italiana.

Superamento della precedente interpretazione

Il Ministero del Lavoro ha ritenuto superato il punto 6 della circolare n. 261/1993 alla luce dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004. Di conseguenza, per le domande presentate dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere raggiunto anche sommando periodi assicurativi maturati in altri Stati comunitari.

Modalità di accertamento dei periodi esteri

I periodi assicurativi esteri devono essere accertati mediante i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, tramite il Paper SED P5000. Rimane fermo il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.

Estensione a Svizzera e Paesi SEE

Il Ministero ha precisato che la stessa possibilità di cumulo opera, sempre dal 1° maggio 2010, anche con riferimento ai periodi assicurativi fatti valere in Svizzera e nei Paesi SEE, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia, in considerazione dell’imminente applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche a tali Stati.

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