L.R. Valle d'Aosta 33/2021
Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 33/2021 aumenta per il solo anno 2021 di 28,36 milioni di euro il finanziamento degli investimenti nel settore degli impianti a fune, a sostegno dell’economia montana colpita dal COVID-19. Reca coperture e variazioni di bilancio, abroga gli articoli 4 e 37 della l.r. 15/2021 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Incremento dei finanziamenti 2021 per gli investimenti negli impianti a fune
Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene in via straordinaria per sostenere l’economia montana, duramente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’obiettivo è rafforzare, per il solo anno 2021, i finanziamenti destinati agli investimenti nel comparto degli impianti a fune e delle strutture connesse.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento aumenta il finanziamento degli investimenti previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8, relativa agli interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio. L’incremento è finalizzato al mantenimento e al miglioramento dell’offerta sciistica e trasportistica mediante impianti a fune.
Misura del finanziamento
Per l’anno 2021 il finanziamento è incrementato di euro 28.360.000. Si tratta di una misura puntuale, collegata esclusivamente all’esercizio 2021, senza previsione di estensione automatica ad anni successivi.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
L’onere complessivo derivante dalla legge è pari a euro 28.360.000 per il 2021 ed è imputato al bilancio regionale 2021/2023, Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 2 "Spese di investimento".
La copertura è assicurata nel 2021 tramite:
- riduzione del fondo accantonato a copertura delle minori entrate per euro 15.000.000;
- riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica per euro 7.130.000;
- riduzione dell’autorizzazione di spesa per interventi della l.r. 15/2021 per euro 1.200.000;
- riduzione delle spese connesse ai trasferimenti al fondo di dotazione della Gestione speciale presso Finaosta S.p.A. per euro 1.730.000;
- riduzione delle spese per l’imposta sugli spettacoli per euro 1.120.000;
- iscrizione di una maggiore entrata già accertata e incassata, derivante da dividendi di società a partecipazione regionale, per euro 2.180.000.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 4 e 37 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, richiamata anche come fonte di parte delle coperture finanziarie.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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