Prescrizioni del Garante n. 617 del 21/12/2023
Provvedimento del 21 dicembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante decide su un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una interessata contro due editori e Google per la persistente reperibilità online di articoli di cronaca giudiziaria relativi al proprio nome. L'Autorità prende atto che uno degli articoli e gli URL reclamati verso Google sono già stati rimossi/deindicizzati, dichiara infondato il reclamo quanto alla richiesta di cancellazione dell'articolo conservato nell'archivio online dell'altro editore, ma ordina a quest'ultimo di adottare misure tecniche per impedirne l'indicizzazione dai motori di ricerca esterni al sito. Dispone inoltre l'annotazione nel registro interno, precisando che non vale come precedente ai fini sanzionatori in futuri procedimenti.
Reclamo di una interessata contro due editori e Google per cancellazione di articoli e deindicizzazione di URL relativi a vicenda giudiziaria pregressa
Reclamo su articoli di cronaca giudiziaria e deindicizzazione
Il Garante esamina il reclamo presentato da un'interessata contro due editori e Google in relazione alla persistente reperibilità online di articoli riferiti a una vicenda penale risalente. Il procedimento riguarda sia la richiesta di cancellazione degli articoli dagli archivi degli editori, sia la richiesta di deindicizzazione degli URL dai risultati dei motori di ricerca.
Origine del procedimento e posizioni delle parti
L'interessata, mediante reclamo ex art. 77 GDPR, lamenta che digitando il proprio nominativo siano ancora reperibili articoli di cronaca giudiziaria relativi a fatti molto risalenti, rispetto ai quali la pena è stata scontata ed estinta. Sostiene che la permanenza in rete delle notizie le arrechi un grave pregiudizio nella vita relazionale e lavorativa e che gli articoli abbiano perso attualità, anche perché non aggiornati con gli sviluppi successivi della vicenda.
L'Autorità acquisisce le osservazioni dei titolari del trattamento. Robin S.r.l. comunica di avere già rimosso e deindicizzato l'articolo di propria competenza. Google comunica di aver rimosso gli URL oggetto di reclamo. L'interessata replica anche sul diverso articolo pubblicato da un altro editore, chiedendone la cancellazione o comunque la deindicizzazione.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il GDPR, in particolare gli artt. 3, 5, 17, 55, 57 e 58;
- il Codice privacy, con riferimento agli artt. 136 e ss., 102, comma 2, lett. a), 157, 166 e 168;
- le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in particolare l'art. 6 sull'essenzialità dell'informazione;
- il regolamento del Garante n. 1/2019, art. 17.
Richiama inoltre il principio, costantemente affermato dall'Autorità, del bilanciamento tra diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero nei trattamenti giornalistici.
Valutazione sulla pubblicazione originaria
Il Garante ritiene che la pubblicazione originaria della notizia fosse lecita, perché svolta nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e rispondente all'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti narrati. In tale quadro, la pubblicazione non viene considerata illecita né lesiva, in sé, dei diritti dell'interessata.
Archivi online e diritto alla cancellazione
Per l'articolo conservato nell'archivio online dell'editore, l'Autorità evidenzia che la conservazione risponde a una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, distinta ma compatibile con la finalità originaria di cronaca ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), GDPR. Richiama inoltre l'art. 17, par. 3, lett. d), GDPR, che limita il diritto alla cancellazione in presenza di tali finalità, e sottolinea la funzione storica degli archivi giornalistici, anche online, ai fini della ricostruzione degli eventi.
Alla luce di ciò, la richiesta di cancellazione dell'articolo viene ritenuta infondata.
Deindicizzazione e misure tecniche verso l'editore
Diversa è la valutazione sulla reperibilità dell'articolo tramite motori di ricerca esterni. Il Garante osserva che la vicenda è risalente, la pena è stata scontata e dichiarata estinta, e non emergono attuali specifiche ragioni di interesse pubblico tali da giustificare la persistente indicizzazione del contenuto fuori dall'archivio del giornale.
Poiché la sola deindicizzazione operata da Google dissocia il nome dell'interessata dall'URL ma non elimina la reperibilità del contenuto con altre chiavi di ricerca o attraverso altri motori, l'Autorità reputa necessario un intervento anche dell'editore. In particolare, ordina al titolare di adottare misure tecniche idonee a inibire l'indicizzazione dell'articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito, indicando come esempi la compilazione del file robots.txt e l'uso del Robots Meta Tag.
Dispositivo e adempimenti
Il Garante:
- prende atto della rimozione dell'articolo di Robin S.r.l.;
- prende atto della rimozione degli URL da parte di Google;
- dichiara infondato il reclamo nei confronti dell'editore limitatamente alla richiesta di cancellazione dell'articolo;
- ordina all'editore l'adozione di misure tecniche per impedire l'indicizzazione esterna dell'articolo;
- dispone l'annotazione nel registro interno dell'Autorità delle misure adottate, ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell'art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
L'Autorità precisa espressamente che tale annotazione non avrà valore di precedente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare.
Infine, ai sensi dell'art. 157 del Codice, il destinatario è invitato a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate per dare esecuzione al provvedimento; viene altresì richiamata la sanzione prevista per l'eventuale mancato riscontro.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste dell'interessata
La procedura origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 14 dicembre 2022 contro Robin S.r.l., Ledi S.r.l. e Google LLC. L'interessata chiede la cancellazione di articoli di cronaca giudiziaria pubblicati dagli editori e la rimozione di URL associati al proprio nominativo nei risultati del motore di ricerca, lamentando che la notizia, risalente a molti anni prima e relativa a fatti penali ormai esauriti, continui a incidere negativamente sulla sua vita personale e professionale.
Riscontri dei titolari del trattamento
Robin S.r.l. comunica di aver rimosso e deindicizzato l'articolo di propria competenza sin dall'8 agosto 2022. Google informa di aver rimosso gli URL oggetto di reclamo. Successivamente l'interessata contesta che un diverso editore non avesse ricevuto gli interpelli preventivi e osserva che, per l'articolo di riferimento, Google avrebbe inizialmente negato la rimozione ritenendo prevalente l'interesse pubblico alla notizia.
Valutazioni sulla liceità della pubblicazione e sull'archivio storico
Il Garante ritiene che la pubblicazione originaria dell'articolo, all'epoca dei fatti, fosse lecita in quanto effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica e conforme al quadro degli artt. 136 e ss. e 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché all'art. 6 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica. Quanto alla conservazione nell'archivio online dell'editore, la considera riconducibile a una legittima finalità di archiviazione storico-documentaristica, compatibile con la finalità originaria ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b), GDPR e sottratta al diritto di cancellazione ex art. 17, par. 3, lett. d), GDPR.
Deindicizzazione e bilanciamento degli interessi
Con riferimento all'articolo di Ledi S.r.l., l'Autorità osserva che la vicenda giudiziaria è risalente, la pena è stata scontata e dichiarata estinta, e non emergono attuali specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino la persistente reperibilità dell'articolo fuori dall'archivio del giornale. Poiché la deindicizzazione richiesta a Google non esaurisce la reperibilità del contenuto tramite altre chiavi di ricerca o altri motori, il Garante ritiene opportuno imporre all'editore misure tecniche idonee a inibire l'indicizzazione dell'articolo da parte dei motori di ricerca esterni, ad esempio mediante robots.txt e Robots Meta Tag.
Dispositivo, annotazione interna e adempimenti
Il Garante dichiara infondato il reclamo quanto alla cancellazione dell'articolo dell'archivio, ordina all'editore di adottare misure tecniche per impedire l'indicizzazione esterna dell'articolo e dispone l'annotazione nel registro interno dell'Autorità ex art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Precisa che tale annotazione non costituisce precedente pertinente ai fini dell'art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in futuri procedimenti. Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita inoltre il destinatario a comunicare entro trenta giorni le iniziative adottate.
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