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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26103/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di due soggetti, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, relativi al recupero a tassazione di redditi di locazione di immobili situati all’estero, dell’IVIE commisurata al valore degli immobili esteri e di importi non dichiarati emersi da accertamenti bancari. La CTR del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che uno dei contribuenti non aveva contestato la ripresa IRPEF e, comunque, che i contribuenti non avevano fornito prova idonea a contrastare la pretesa fiscale. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, con violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; 2) nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, in particolare dei documenti prodotti. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’estinzione della controversia per intervenuta definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi della legge n. 197 del 2022, depositando le domande di definizione e le quietanze di pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza dei ricorrenti, dichiarando l’estinzione del processo in conseguenza dell’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022. In ragione dell’estinzione, la Corte non ha esaminato i motivi di ricorso. Ha inoltre posto le spese a carico della parte che le ha anticipate. È stata esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario.

  • art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite..."

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, su domanda del soggetto legittimato e con pagamento del valore della controversia.

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    "...il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento determina l’estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché consegue solo a rigetto nel merito o a declaratoria di inammissibilità/improcedibilità, non all’estinzione del processo.

Massime di principio

  • La produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento dovuto comporta, nelle controversie tributarie pendenti, la declaratoria di estinzione del processo.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso, che non devono essere scrutinati nel merito.
  • Nei casi di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La disciplina del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché tale onere è collegato solo a decisioni di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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