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Legge

L.R. Abruzzo 34/2014

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 34/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 34 del 2014 interviene solo sulla copertura finanziaria dell’art. 7 della L.R. 14/2014, fissando in euro 5.972.000,00 gli oneri e indicando la relativa fonte di finanziamento. Entra in vigore il 2 agosto 2014. Tuttavia la norma modificata è stata poi dichiarata incostituzionale, con effetti anche sulla presente modifica.

Modifica della copertura finanziaria dell'art. 7 della L.R. Abruzzo 14/2014

Modifica della copertura finanziaria della L.R. Abruzzo 14/2014

La legge regionale Abruzzo n. 34 del 2014 apporta una modifica puntuale alla disciplina contenuta nell’articolo 7 della L.R. 27 marzo 2014, n. 14, intervenendo esclusivamente sul comma relativo alla copertura degli oneri. L’atto ha efficacia nel territorio della Regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Contenuto della modifica

La legge sostituisce il comma 3 dell’articolo 7 della L.R. 14/2014 e stabilisce che gli oneri previsti dal medesimo articolo, quantificati in euro 5.972.000,00, sono coperti mediante l’impiego delle disponibilità derivanti dalle risorse destinate ai trasferimenti per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della deliberazione CIPE 5 novembre 1999, n. 175. La copertura è imputata all’UPB 02.02.008, capitolo di spesa 12352.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il 2 agosto 2014, cioè il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA del 1 agosto 2014. Si tratta di una disposizione strettamente collegata alla finanziaria regionale 2014 e alla copertura di specifici oneri già quantificati.

Rilievi sulla perdurante utilità

La nota normativa segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 249 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7 della L.R. 14/2014 e, in via consequenziale, del comma 1 del presente articolo. Di conseguenza, la modifica introdotta da questa legge risulta priva di utilità applicativa autonoma ed è da considerarsi sostanzialmente superata/obsoleta.

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