Circolare numero 189 del 21-8-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare indica le modalità speciali di compilazione delle denunce DM10/2 per gli enti creditizi che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991. Viene chiarito che le agevolazioni contributive già previste per i datori di lavoro si applicano anche a tali enti quando l’assunzione avviene tramite ordinarie procedure private di collocamento. Sono poi distintamente disciplinate le modalità operative per assunzioni a tempo indeterminato e a termine, con indicazione dei codici da usare, delle quote contributive, delle riduzioni spettanti e dei riferimenti alle altre gestioni e modelli previdenziali.
Modalità di compilazione DM10/2 per agevolazioni contributive agli enti creditizi che assumono lavoratori in mobilità
Modalità di compilazione del mod. DM10/2 per gli enti creditizi che assumono lavoratori in mobilità
La circolare disciplina le particolari modalità di esposizione e versamento della contribuzione dovuta dagli enti pubblici creditizi, ai sensi del d.lgs. n. 357/1990, quando assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità previste dalla legge n. 223/1991. Il documento precisa che le agevolazioni contributive già riconosciute dalla normativa generale si applicano anche a tali datori di lavoro, purché l’assunzione avvenga mediante ordinarie procedure private di collocamento e non a seguito di concorsi o prove generali di selezione.
Ambito applicativo e riferimenti normativi
La circolare si innesta sulle precedenti indicazioni contenute nella circolare n. 260 del 12 novembre 1991 e nella circolare n. 50 del 5 marzo 1997, dalle quali richiama sia il quadro delle agevolazioni sia le istruzioni operative già impartite. L’oggetto specifico è la Gestione Speciale IVS degli enti pubblici creditizi e la corretta compilazione del mod. DM10/2 per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità.
Assunzioni a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, L. 223/1991
Per le assunzioni a tempo indeterminato, la circolare ribadisce che per ciascun lavoratore la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, è quella prevista per gli apprendisti. Per la quota a carico del lavoratore dovuta alla Gestione Speciale, pari all’8,89%, deve essere utilizzato un rigo in bianco dei quadri "B-C" del DM10/2 con codice B750 e dicitura "F.P. L. 223/91", indicando anche numero dei dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili.
Per il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro spettante alla Gestione Speciale, pari per l’anno 1997 a lire 4.558 settimanali, deve essere impiegato il codice B150. In questo caso non devono essere compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.
Le contribuzioni previdenziali minori devono essere versate calcolandole sull’intera aliquota contributiva, senza alcuna riduzione. A tal fine si usano i codici qualifica 175 per gli operai e 275 per gli impiegati; la relativa riduzione, corrispondente all’esonero totale dei contributi minori, va evidenziata nel quadro D con codice L180 e dicitura "RID. L. 223/91".
La circolare precisa inoltre che per le gestioni ANF, TBC e maternità è dovuto il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro, pari per il 1997 a lire 222 settimanali, da esporre con codice S165. Anche il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 a carico del lavoratore segue le modalità ordinarie e va riportato con codice B980. Per i contributi del Servizio sanitario si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, punto 1, lettera H11.
Assunzioni a termine di durata non superiore a dodici mesi ex art. 8, comma 2, L. 223/1991
Per i contratti a termine di durata non superiore a dodici mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è anch’essa quella prevista per gli apprendisti. La quota a carico del lavoratore dovuta alla Gestione Speciale, pari all’8,89%, deve essere esposta nel DM10/2 con codice B760 e dicitura "F.P. L. 223/91", compilando le caselle relative a numero dipendenti, giornate retribuite e retribuzioni imponibili.
Per le altre contribuzioni la circolare richiama le regole già indicate per il tempo indeterminato, precisando però che, ai fini dei contributi minori, devono essere usati i codici qualifica 176 per gli operai e 276 per gli impiegati.
Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato
Se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato nel corso del rapporto, il beneficio contributivo continua a spettare per ulteriori dodici mesi. In tale ipotesi, la quota a carico del lavoratore alla Gestione Speciale va indicata con codice B770 e dicitura "F.P. L. 223/91". Per le contribuzioni minori devono essere impiegati i codici qualifica 177 per gli operai e 277 per gli impiegati.
Ulteriore beneficio per assunzioni a tempo pieno e indeterminato
La circolare conclude richiamando l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, precisando che, ove ne ricorrano i presupposti, occorre attenersi alle istruzioni già impartite con la circolare n. 252 del 30 ottobre 1992.
Punti principali
Ambito di applicazione e richiamo delle precedenti istruzioni
La circolare riguarda gli enti pubblici creditizi di cui al d.lgs. n. 357/1990 e disciplina le modalità di versamento della contribuzione alla Gestione Speciale IVS per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità. Viene precisato che le agevolazioni contributive illustrate nelle circolari n. 260/1991 e n. 50/1997 si applicano anche a questi datori di lavoro quando utilizzano le ordinarie procedure private di collocamento, mediante diretta attivazione delle liste, con esclusione delle assunzioni conseguenti a concorsi o prove generali di selezione.
Assunzioni a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, L. 223/1991
Per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi diciotto mesi, è quella prevista per gli apprendisti. La quota a carico del lavoratore alla Gestione Speciale è pari all’8,89% e va esposta nel DM10/2 con codice B750 e dicitura "F.P. L. 223/91". Il contributo fisso settimanale datoriale della Gestione Speciale, pari per il 1997 a lire 4.558, va indicato con codice B150 senza compilare i campi relativi a dipendenti, giornate e retribuzioni. Le contribuzioni previdenziali minori vanno calcolate sull’intera aliquota, senza riduzioni, con codici qualifica 175 per operai e 275 per impiegati; la riduzione corrispondente all’esonero totale dei contributi minori va esposta nel quadro D con codice L180 e dicitura "RID. L. 223/91". È inoltre dovuto il contributo fisso settimanale per ANF, TBC e maternità, pari per il 1997 a lire 222 settimanali, da indicare con codice S165. Il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter L. 438/1992 segue le regole ordinarie (codice B980). Per i contributi del Servizio sanitario si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53/1993, punto 1, lett. H11.
Assunzioni a termine fino a dodici mesi ex art. 8, comma 2, L. 223/1991
Per i contratti a termine di durata non superiore a dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è anch’essa quella prevista per gli apprendisti. La quota a carico del lavoratore alla Gestione Speciale, pari all’8,89%, va riportata nel DM10/2 con codice B760 e dicitura "F.P. L. 223/91". Per le altre contribuzioni si applicano le istruzioni già previste per i contratti a tempo indeterminato, con l’unica variante dei codici qualifica per i contributi minori: 176 per gli operai e 276 per gli impiegati.
Trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato
Se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato nel corso del rapporto, il beneficio contributivo continua per ulteriori dodici mesi. Dopo la trasformazione, la quota a carico del lavoratore alla Gestione Speciale va indicata con codice B770 e dicitura "F.P. L. 223/91"; per i contributi minori si utilizzano i codici qualifica 177 per gli operai e 277 per gli impiegati.
Ulteriore beneficio per assunzioni a tempo pieno e indeterminato
La circolare richiama infine la possibilità di applicare l’ulteriore beneficio previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato, ove spettante, rinviando alle istruzioni già fornite con la circolare n. 252 del 30 ottobre 1992.
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