Circolare numero 33 del 27-08-1997 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, in base al decreto ministeriale 25 luglio 1997 pubblicato in G.U. n. 193 del 20 agosto 1997, sono state individuate per il 1997 le circoscrizioni del Centro-Nord considerate aree svantaggiate ai fini dell’art. 8, comma 2, della legge 407/1990. Per le imprese operanti in tali zone, i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono dovuti in misura fissa come per gli apprendisti. La circolare elenca le circoscrizioni interessate, ricorda che in tali aree il CFL è ammesso fino a 32 anni, e disciplina gli adempimenti per il conguaglio dei contributi versati in misura non corretta dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997, nonché i criteri di recupero dei crediti contributivi e l’importo settimanale e giornaliero dovuto per l’assicurazione IVS nel 1997.
Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e agevolazioni contributive per contratti di formazione e lavoro
Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord e trattamento contributivo dei contratti di formazione e lavoro
La circolare dà conto del decreto ministeriale 25 luglio 1997, pubblicato nella G.U. n. 193 del 20 agosto 1997, con il quale sono state individuate per il 1997 le circoscrizioni del Centro-Nord considerate aree svantaggiate ai fini della disciplina agevolativa sui contratti di formazione e lavoro. L’intervento chiarisce l’ambito territoriale di applicazione, l’aliquota contributiva ridotta e gli adempimenti necessari per la regolarizzazione dei versamenti effettuati in misura non corretta dal 1° gennaio 1997.
Quadro normativo e criterio di individuazione
Il decreto ministeriale richiama il criterio del rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, che per il 1997 è stato fissato nella media nazionale del 16,3%. Le circoscrizioni del Centro-Nord che superano tale soglia rientrano nel perimetro delle aree svantaggiate rilevanti non solo per la norma richiamata, ma anche per altre disposizioni legislative che facciano riferimento allo stesso criterio annualmente determinato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Ambito territoriale interessato
Le circoscrizioni beneficiarie dell’agevolazione sono indicate puntualmente dalla circolare:
- Emilia Romagna: Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione, Rimini, Forlì;
- Lazio: Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana, Roma;
- Marche: Fano;
- Toscana: Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica;
- Umbria: Terni.
Beneficio contributivo per i contratti di formazione e lavoro
Per le imprese operanti nelle circoscrizioni indicate, l’art. 8, comma 2, della legge 407/1990 prevede che la quota dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sia dovuta in misura fissa, pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. La circolare specifica che, per l’anno 1997, la quota a carico del datore di lavoro, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, è di L. 4.558 a settimana, equivalenti a L. 760 al giorno.
Limite anagrafico per l’assunzione
Nelle circoscrizioni agevolate, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro resta ammessa fino al compimento del trentaduesimo anno di età, in base a quanto stabilito dal D.L. 108/1991, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 169.
Regolarizzazione dei versamenti e recupero delle differenze
Le imprese che, a decorrere dall’1 gennaio 1997, abbiano assolto gli adempimenti contributivi con aliquota diversa devono presentare i modd. 031/R di variazione per i periodi di paga compresi tra il 1° gennaio 1997 e il 31 agosto 1997. Le eventuali differenze a credito possono essere recuperate mediante il codice causale "128" (rimborso contributi da denunce di variazione), da indicare nel quadro C del mod. 031/R, in sede di adempimenti relativi al mese di settembre 1997, con versamento in scadenza il 20 ottobre 1997.
Se il credito supera quanto dovuto per il mese di settembre, il recupero deve essere frazionato nei modelli di denuncia dei mesi successivi. Qualora l’impresa abbia cessato l’attività, oltre ai modd. 031/R di variazione deve presentare una formale richiesta di rimborso dei contributi eccedenti agli uffici territorialmente competenti.
Durata temporale dell’agevolazione
La circolare precisa infine che il beneficio spetta per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1997 e si protrae per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro, anche se quest’ultimo venga a scadere in un anno successivo in cui non si registri la medesima situazione occupazionale.
Punti principali
Individuazione delle aree svantaggiate del Centro-Nord
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto 25 luglio 1997 che individua gli ambiti territoriali circoscrizionali del Centro-Nord con rapporto tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale del 16,3% per il 1997. Tale individuazione è rilevante anche per altre disposizioni di legge che richiamano il medesimo criterio annualmente determinato dal Ministro.
Agevolazione contributiva per i contratti di formazione e lavoro
Per le imprese del Centro-Nord operanti nelle circoscrizioni individuate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 407/1990, la quota dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Elenco delle circoscrizioni interessate
Le aree agevolate sono: Emilia Romagna (Cesena, Codigoro, Ravenna, Riccione, Rimini, Forlì), Lazio (Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Monterotondo, Poggio Mirteto, Rieti, Tarquinia, Tivoli, Viterbo, Civita Castellana, Roma), Marche (Fano), Toscana (Grosseto, Pisa, Livorno, Follonica), Umbria (Terni).
Limite di età per l’assunzione con CFL
Nelle circoscrizioni indicate, come stabilito dal D.L. 108/1991 convertito dalla legge 169/1991, l’assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all’età di 32 anni.
Regolarizzazione dei contributi già versati
Le imprese che, dal 1° gennaio 1997, hanno assolto gli adempimenti contributivi con aliquota diversa devono presentare modd. 031/R di variazione per i periodi di paga dal 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997. Le eventuali differenze a credito possono essere portate in detrazione con il codice causale "128" nel quadro C del mod. 031/R, in occasione degli adempimenti del mese di settembre 1997, con versamento in scadenza il 20 ottobre 1997.
Modalità di recupero dei crediti contributivi
Se l’importo da detrarre supera quanto dovuto per il mese di settembre, le imprese devono frazionare il recupero nei modelli di denuncia dei mesi successivi. Se invece l’impresa ha cessato l’attività, deve presentare oltre ai modd. 031/R di variazione anche una formale richiesta di rimborso agli uffici competenti per territorio.
Importo del contributo IVS per il 1997
Per l’anno 1997, limitatamente all’assicurazione IVS amministrata dall’Ente, il contributo a carico del datore di lavoro per la quota dovuta in misura ridotta ammonta a L. 4.558 settimanali, pari a L. 760 giornaliere.
Durata dell’agevolazione
L’agevolazione spetta per le assunzioni con decorrenza nell’anno 1997 e continua per tutta la durata del contratto di formazione e lavoro, anche se il contratto scade in un anno successivo in cui non si registri la medesima situazione occupazionale.
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