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Circolare

Circolare numero 32 del 21-08-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997, che proroga al 31 ottobre 1997 la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti e i contributi per il SSN, per i soggetti residenti o operanti nei comuni colpiti dall’alluvione del 19 giugno 1996. Vengono riepilogati i comuni interessati, le modalità di regolarizzazione dei contributi sospesi, i soggetti che possono beneficiare della misura e i casi di esclusione. La circolare precisa inoltre che la sospensione si estende ad alcuni termini amministrativi e contenziosi, che non si applicano sanzioni nel periodo di sospensione e che le denunce mensili e trimestrali devono comunque essere presentate entro il 1° novembre 1997, con istruzioni operative per la compilazione dei modelli.

Proroga della sospensione dei contributi per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del giugno 1996 in province di Lucca e Massa Carrara

Proroga della sospensione contributiva per gli alluvionati di Lucca e Massa Carrara

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ordinanza 28 giugno 1997, n. 2617, che proroga la sospensione di alcuni termini contributivi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Il documento precisa l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, le regole per la regolarizzazione dei contributi sospesi e le modalità operative per gli adempimenti connessi.

Ambito soggettivo e comuni interessati

La sospensione riguarda i soggetti residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara individuati dall’ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996, colpiti dall’alluvione del 19 giugno 1996. I comuni elencati sono:

  • Provincia di Lucca: Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli.
  • Provincia di Massa Carrara: Aulla, Massa, Montignoso.

Contenuto della sospensione

L’ordinanza dispone la sospensione, fino al 31 ottobre 1997, del pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, e dei contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.

La circolare ricorda che la misura opera sui termini di pagamento dei contributi scaduti nel periodo compreso tra il 20 giugno 1996 e il 20 ottobre 1996, nonché sulle somme dovute ai sensi dell’art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295 relativo al condono previdenziale.

Effetti su procedure, rateazioni e sanzioni

La sospensione si estende anche:

  • ai termini relativi ad azioni legali;
  • ai termini di procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro scadenze comprese nel periodo sospeso;
  • ai debiti contributivi già oggetto di rateazioni concesse.

Non trova invece applicazione al versamento delle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come modificato dal D.L. 338/1989 e dal D.Lgs. 211/1994.

Durante il periodo interessato non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative. Inoltre, la norma esclude il rimborso o la restituzione di eventuali somme già versate all’Ente dai datori di lavoro che non abbiano fatto valere il beneficio della sospensione.

Denunce mensili e trimestrali

La sospensione opera anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). Per il periodo 20 giugno-20 ottobre 1996, l’eventuale inadempimento non comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Le denunce, tuttavia, devono essere presentate improrogabilmente entro il 1° novembre 1997, anche da parte delle imprese che si avvalgono dei supporti magnetici.

Requisiti per beneficiare della misura

L’accesso ai benefici non è automatico, ma subordinato alla presentazione presso gli uffici dell’Ente di una certificazione dalla quale risulti:

  • la residenza, il domicilio o la sede, alla data dell’evento alluvionale, in uno dei comuni interessati;
  • oppure lo svolgimento dell’attività in uno di tali comuni alla medesima data;
  • il rilevante danno conseguente agli eventi alluvionali, asseverato dal sindaco o da un suo delegato.

Regolarizzazione dei contributi sospesi

La circolare precisa che il termine per il versamento dei contributi sospesi, già fissato al 31 dicembre 1996 dalla legge n. 569/1996, è differito al 1° novembre 1997.

La regolarizzazione deve avvenire:

  • in unica soluzione entro il 1° novembre 1997;
  • oppure in 12 rate mensili di uguale importo e consecutive, con prima scadenza il 1° novembre 1997.

I versamenti devono essere eseguiti senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Poiché il 1° e il 2 novembre 1997 sono festivi, il termine per gli adempimenti deve intendersi prorogato al 3 novembre 1997.

Istruzioni operative per i modelli 031/R

Per la corretta compilazione dei modd. 031/R, le imprese interessate devono riportare:

  • nel quadro B il codice "A03";
  • nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi del periodo sospeso, il codice causale 025 in luogo del codice 020.

Tale indicazione è finalizzata a evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo.

Punti principali

Soggetti beneficiari e comuni interessati

Beneficiano della sospensione i soggetti residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara colpiti dall’evento alluvionale del 19 giugno 1996, già individuati dall’ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996. I comuni elencati sono: per Lucca Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Vergemoli; per Massa Carrara Aulla, Massa e Montignoso.

Oggetto della sospensione e periodo interessato

È sospeso fino al 31 ottobre 1997 il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. La sospensione riguarda i termini di versamento scaduti nel periodo compreso tra il 20 giugno 1996 e il 20 ottobre 1996, oltre alle somme dovute ai sensi dell’art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295 (condono previdenziale).

Effetti della sospensione su adempimenti, rateazioni e sanzioni

La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e procedimenti amministrativi con adempimenti in scadenza nel periodo interessato. Si estende pure ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse. Non si applica invece alle trattenute operate a carico dei lavoratori pensionati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 463/1983, convertito dalla legge 638/1983, come modificato dal D.L. 338/1989 e dal D.Lgs. 211/1994. Durante il periodo di sospensione non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative. Non sono previsti rimborsi per somme già versate da datori di lavoro che non abbiano fruito del beneficio.

Denunce mensili e trimestrali e presentazione della documentazione

La sospensione incide anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM): per il periodo 20 giugno-20 ottobre 1996, in caso di omissione non devono essere applicate le sanzioni amministrative. Le denunce devono comunque essere presentate improrogabilmente entro il 1° novembre 1997, anche dalle imprese che utilizzano supporti magnetici. Per ottenere il beneficio non è sufficiente la sola situazione di fatto: occorre presentare agli uffici dell’Ente una certificazione attestante la residenza, il domicilio o la sede, oppure lo svolgimento dell’attività nei comuni interessati alla data dell’evento, nonché il rilevante danno subito, asseverato dal sindaco o da un suo delegato.

Regolarizzazione dei contributi sospesi e modalità di pagamento

A seguito della proroga disposta dall’ordinanza n. 2617/1997, il termine per il versamento dei contributi sospesi, originariamente fissato al 31 dicembre 1996 dalla legge n. 569/1996, è differito al 1° novembre 1997. La regolarizzazione può avvenire in unica soluzione entro tale data oppure in 12 rate mensili di uguale importo e consecutive, con prima scadenza il 1° novembre 1997. I pagamenti devono essere effettuati senza sanzioni, interessi o altri oneri accessori. Poiché il 1° e il 2 novembre 1997 sono festivi, il termine operativo viene considerato spostato al 3 novembre 1997.

Indicazioni operative per la compilazione dei modelli 031/R

Per evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme tardivamente versate, nella compilazione dei modelli 031/R le imprese interessate devono indicare nel quadro B il codice "A03" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi del periodo sospeso, il codice causale 025 in luogo del normale codice 020.

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