Circolare numero 190 del 30-8-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come applicare, per le pensioni a carico del Fondo elettrici, le norme di armonizzazione introdotte dal decreto legislativo n. 562/1996. Vengono distinti i criteri di calcolo per le decorrenze fino al 30 aprile 1997 e quelle dal 1 maggio 1997, le modalità di applicazione dei limiti di importo, l’impatto sull’opzione ex legge n. 407/1990, nonché il regime delle prestazioni di invalidità e inabilità, comprese quelle privilegiate, i trattamenti ai superstiti, l’assegno di assistenza e le istruzioni operative per le procedure informatiche. Sono inoltre richiamati gli effetti dell’abrogazione dell’arrotondamento dell’ultimo anno di contribuzione e le regole transitorie per le posizioni già in essere.
Criteri applicativi del decreto legislativo n. 562/1996 per il Fondo elettrici
Criteri applicativi del decreto legislativo n. 562/1996 per il Fondo elettrici
La circolare fornisce i criteri operativi per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche del Fondo elettrici dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, che ha armonizzato il regime del Fondo con quello dell’assicurazione generale obbligatoria. Il documento chiarisce innanzitutto il passaggio tra il regime anteriore e quello successivo al 1 maggio 1997 e disciplina, con taglio applicativo, pensioni di vecchiaia, invalidità e inabilità, prestazioni privilegiate, cumuli e istruzioni informatiche.
Ambito temporale di applicazione e anzianità contributiva
La circolare distingue due fasce temporali fondamentali:
- pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 al 30 aprile 1997;
- pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi.
Per effetto dell’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 562/1996, è stata abrogata dal sesto mese successivo all’entrata in vigore del decreto la regola dell’arrotondamento dell’ultimo anno prevista dall’articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41. Ne consegue che:
- per le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi non si applica più l’arrotondamento dell’ultimo anno;
- l’anzianità contributiva deve essere espressa in settimane, sia per il diritto sia per la misura della pensione.
Per tali trattamenti si applicano i parametri AGO di trasformazione:
- 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali;
- 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali.
Pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 al 30 aprile 1997
Per i soggetti iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1995 possano far valere almeno 18 anni interi di contribuzione, la pensione è liquidata con il sistema retributivo. La circolare richiama i criteri di arrotondamento già illustrati nella circolare n. 41 del 22 febbraio 1997 e specifica che la quota D, non potendo coprire un periodo superiore a tre mesi, è assorbita nelle quote precedenti per effetto dell’arrotondamento.
La circolare precisa inoltre che, in relazione all’articolo 3, comma 4, del decreto n. 562/1996, che estende le regole sulle aliquote di rendimento dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992, è stato richiesto un chiarimento ministeriale circa l’eventuale decorrenza dal 1 gennaio 1997. In attesa di tale chiarimento, le anzianità dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 devono essere accorpate nella quota C.
Pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi
Per le pensioni decorrenti dal 1 maggio 1997 in poi, tutte le anzianità contributive devono essere espresse in settimane per ogni quota di pensione da determinare. Non opera più il criterio dell’arrotondamento annuale e il computo segue i parametri di trasformazione previsti per l’AGO.
Limite massimo del trattamento pensionistico
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 562/1996 prevede che il trattamento complessivo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non possa superare il più favorevole tra:
- 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria;
- 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995.
La circolare stabilisce che, per il confronto, deve essere presa a riferimento la retribuzione utilizzata per la determinazione della quota B di pensione.
Calcolo del parametro 80% della retribuzione pensionabile AGO
Per individuare il parametro di cui alla lettera a), occorre prima determinare il periodo utile della quota B di una teorica pensione AGO avente la medesima decorrenza. Tale periodo si ottiene sommando:
- le 260 settimane richieste dalla normativa AGO ante 1 gennaio 1993;
- il 50% del periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995;
- il 66,6% del periodo dal 1 gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione.
Per i periodi anteriori al 1 gennaio 1997 vanno considerate le retribuzioni imponibili del Fondo sui cui sono stati versati i contributi pensionistici; dal 1 gennaio 1997 in poi vanno invece prese le retribuzioni imponibili AGO, poiché da tale data la retribuzione imponibile e pensionabile per il personale iscritto al Fondo coincide con quella definita dall’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche.
Le retribuzioni così individuate devono essere rivalutate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 503/1992 con i coefficienti collegati alla decorrenza della pensione.
Calcolo del parametro 88% della retribuzione pensionabile Fondo
Per il parametro di cui alla lettera b), il periodo utile coincide con quello della quota B di pensione. Per le retribuzioni da considerare, la circolare distingue:
- retribuzioni imponibili del Fondo per gli anni antecedenti il 1997;
- retribuzioni teoriche del Fondo per i periodi dal 1 gennaio 1997 in poi, cioè quelle che sarebbero state imponibili secondo la previgente normativa, e non quelle effettivamente assoggettate a contribuzione AGO dal 1997.
Anche tali retribuzioni sono rivalutate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 503/1992.
Opzione ex legge n. 407/1990
La circolare chiarisce gli effetti dell’aumento dell’anzianità massima computabile nel Fondo da 35 a 40 anni, disposto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 562/1996. Per le pensioni decorrenti dal 1 dicembre 1996 in poi, la maggiorazione prevista dall’articolo 6 della legge n. 407/1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.
Per i lavoratori che abbiano raggiunto l’età pensionabile, la maggiorazione può quindi essere riconosciuta solo per i periodi successivi al quarantesimo anno. Tuttavia, il trattamento complessivo non può superare l’importo della retribuzione pensionabile previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 503/1992, richiamato come retribuzione della quota B.
Per i soggetti che avevano esercitato l’opzione prima del 15 novembre 1996:
- restano attribuiti i benefici dell’articolo 6 della legge n. 407/1990 per gli anni maturati prima di tale data;
- l’anzianità dal 15 novembre 1996 entra nel trattamento pensionistico ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 562/1996;
- la pensione va costruita sommando l’anzianità maturata alla data di risoluzione automatica e quella maturata dal 15 novembre 1996 alla cessazione effettiva;
- al risultato va aggiunta la maggiorazione maturata tra la risoluzione automatica e l’entrata in vigore del decreto n. 562/1996;
- l’importo complessivo va confrontato con il trattamento di garanzia previsto dalla circolare n. 41/1997, scegliendo il più favorevole.
Prestazioni di invalidità: domande anteriori e successive al 16 novembre 1996
Per le prestazioni di invalidità la circolare distingue tra domande presentate prima e dopo il 16 novembre 1996.
Per le domande anteriori a tale data, si tratta di:
- pensione ordinaria di invalidità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 1079/1971;
- pensione di invalidità per causa di servizio ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della stessa legge.
Queste domande devono essere istruite e definite secondo la normativa previgente. La decorrenza resta fissata, come già previsto dall’articolo 14 della legge n. 1079/1971, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio ovvero, se posteriore, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Alla misura continua ad applicarsi l’articolo 7 della legge n. 1079/1971.
Per tali prestazioni non trovano applicazione:
- l’elevazione a 40 anni dell’anzianità massima computabile;
- i limiti di importo di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 562/1996.
Per le pensioni con decorrenza successiva al 30 aprile 1997, tuttavia, trova applicazione la regola generale dell’abrogazione dell’arrotondamento di cui all’articolo 6, secondo comma, del decreto-legge n. 942/1977.
Se le pensioni di invalidità già richieste prima del 16 novembre 1996 risultano liquidate con decorrenza dal 1 dicembre 1996 in poi e siano inferiori al trattamento minimo, ai fini dell’integrazione si applica l’articolo 3, comma 9, del decreto n. 562/1996, che ha abrogato l’articolo 10 della legge n. 1079/1971 relativo al trattamento minimo maggiorato del 10% rispetto all’AGO.
Per le domande presentate dal 16 novembre 1996 in poi, si applica integralmente la disciplina AGO in materia di invalidità.
Assegno ordinario di invalidità
L’assegno ordinario di invalidità è disciplinato dalla normativa AGO quanto a:
- requisiti contributivi;
- decorrenza;
- accertamento dello stato invalidante;
- cumulo con redditi da lavoro;
- cumulo con rendite INAIL per lo stesso evento invalidante.
L’assegno è soggetto a revisione triennale e non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del titolare, i familiari sono considerati superstiti di assicurato; in sede di pensione ai superstiti sono utili, ai soli fini del diritto, i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata svolta attività lavorativa.
Prima di disporre l’accertamento sanitario occorre verificare la sussistenza dei requisiti contributivi.
Liquidazione per soggetti con almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995
La misura dell’assegno si determina con quattro quote:
- quota A: anzianità fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo le norme del Fondo, prendendo a riferimento l’ultimo semestre di retribuzione effettiva ragguagliata ad anno per i trattamenti con decorrenza 1 dicembre 1996 e 1 gennaio 1997; per le decorrenze successive si utilizzano le retribuzioni imponibili e pensionabili del Fondo fino al 1996 e le retribuzioni teoriche dal 1 gennaio 1997;
- quota B: anzianità dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, con retribuzione pensionabile determinata sul periodo dato dal semestre previsto dalla normativa previgente, aumentato del 50% del periodo 1 gennaio 1993-31 dicembre 1995 e del 66,6% del periodo dal 1 gennaio 1996 alla decorrenza;
- quota C: anzianità dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, con la stessa retribuzione pensionabile della quota B;
- quota D: anzianità dal 1 gennaio 1997 in poi, con periodo di riferimento uguale a quello della quota B, ma utilizzando le retribuzioni imponibili AGO dal 1 gennaio 1997 in avanti.
Le retribuzioni pensionabili, salvo quelle della quota A, sono rivalutate ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/1992. Il trattamento complessivo non può superare il limite di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto n. 562/1996.
Liquidazione per soggetti con meno di 18 anni interi al 31 dicembre 1995
Per questi soggetti si applica il sistema misto:
- sistema retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 1995;
- sistema contributivo per le anzianità dal 1 gennaio 1996 in poi.
Aliquote di rendimento, minimo e trasformazione
Per la quota A si applicano le disposizioni dell’articolo 7 della legge n. 1079/1971; per la quota B quelle dell’articolo 12, comma 3, del decreto n. 503/1992; per la quota C quelle dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994; per la quota D, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto n. 562/1996, si applica l’articolo 12, comma 1, del decreto n. 503/1992 per le retribuzioni eccedenti il tetto previsto, indicato per il 1997 in lire 63.054.000.
Se l’importo dell’assegno è inferiore al minimo, si applica l’integrazione al minimo secondo l’articolo 1 della legge n. 222/1984 e alle condizioni reddituali ivi previste.
Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi. Ai fini del diritto, ma non della misura, si considerano utili i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, purché l’interessato abbia cessato l’attività dipendente. La pensione di vecchiaia non può essere inferiore all’importo dell’assegno in godimento al compimento dell’età pensionabile.
Supplementi per i titolari di assegno
I titolari di assegno ordinario di invalidità possono continuare a lavorare e ottenere successivamente i supplementi di pensione. Tali supplementi si calcolano secondo gli stessi criteri previsti per le pensioni:
- se il titolare aveva almeno 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, i contributi successivi alla decorrenza dell’assegno sono calcolati con il sistema retributivo;
- se l’anzianità era inferiore a 18 anni interi, i contributi successivi sono liquidati con il sistema contributivo.
Pensione di inabilità
La pensione di inabilità segue, per requisiti contributivi, decorrenza e accertamento sanitario, la disciplina dell’AGO. Il riconoscimento è subordinato alla rinuncia del richiedente al trattamento retributivo e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione; la domanda deve quindi essere accompagnata da una dichiarazione di rinuncia.
Se emerge una causa di incompatibilità con una pensione già attribuita, la prestazione viene revocata e si verifica d’ufficio se sussistano i requisiti sanitari per l’assegno ordinario di invalidità.
La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. Il titolare può essere sottoposto a visita di controllo; se ha riacquistato la capacità lavorativa, può ottenere l’assegno ordinario di invalidità, se ne sussiste il requisito sanitario. Il titolare di assegno ordinario di invalidità che ritenga di essere inabile può chiedere la sostituzione dell’assegno con la pensione di inabilità, anche prima della scadenza del triennio o in occasione della revisione.
Liquidazione per soggetti con almeno 18 anni interi al 31 dicembre 1995
La pensione è composta da:
- importo dell’assegno di invalidità;
- maggiorazione convenzionale prevista dall’articolo 2 della legge n. 222/1984.
La maggiorazione è pari alla differenza tra l’assegno riconosciuto e quello che sarebbe spettato con anzianità aumentata del periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e il compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne, utilizzando le retribuzioni dell’ultimo periodo di contribuzione effettiva. In ogni caso non può essere superata l’anzianità complessiva di 40 anni.
Per le pensioni con decorrenza tra il 1 dicembre 1996 e il 30 aprile 1997 si applicano ancora i criteri di arrotondamento richiamati nelle circolari n. 243/1993 e n. 206/1995. Per le decorrenze dal 1 maggio 1997 in poi l’anzianità è valutata in settimane secondo i parametri AGO.
Liquidazione per soggetti con meno di 18 anni interi al 31 dicembre 1995
Si applica il sistema misto:
- parte retributiva per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995;
- parte contributiva per le anzianità dal 1 gennaio 1996 in poi.
La maggiorazione convenzionale è anch’essa determinata con il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995, assumendo come età di riferimento i 60 anni indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza. Il montante individuale va incrementato con una quota contributiva aggiuntiva riferita al periodo mancante al compimento dei 60 anni, calcolata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni rivalutate. Per i trattamenti liquidati a soggetti con età inferiore a 57 anni si utilizza il coefficiente previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Incumulabilità con redditi da lavoro e rendite INAIL
L’articolo 4 del decreto n. 562/1996 richiama, per i titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità iscritti al Fondo, le disposizioni dell’articolo 1, commi 42 e 43, della legge n. 335/1995.
Per l’assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l’importo è ridotto:
- del 25% se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo;
- del 50% se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
Le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili, fino a concorrenza della rendita, con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento ai sensi del DPR n. 1124/1965. Restano salvi i trattamenti più favorevoli già in godimento alla data di entrata in vigore della legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Prestazioni privilegiate
Per le domande presentate dal 16 novembre 1996 in poi, gli iscritti al Fondo possono ottenere:
- assegno privilegiato di invalidità;
- pensione privilegiata di inabilità.
Il riconoscimento richiede che l’invalidità o l’inabilità siano direttamente causate dal servizio prestato in un rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo. Sul piano contributivo è sufficiente che risulti versato o dovuto almeno un contributo settimanale.
Non sussiste il diritto se l’evento dà luogo a prestazioni INAIL o a trattamenti continuativi previdenziali o assistenziali a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Pensione privilegiata indiretta di inabilità per i superstiti
I superstiti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità se:
- la morte dell’assicurato è direttamente causata dal servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo;
- alla data del decesso risulta versato o dovuto almeno un contributo;
- i superstiti non hanno diritto, per il medesimo evento, ad altra prestazione INAIL o a trattamenti continuativi dello Stato o di altri enti pubblici.
L’importo si calcola secondo i criteri della pensione ordinaria di inabilità e, se inferiore al minimo, si applica l’integrazione secondo la disciplina AGO.
Assegno mensile per assistenza personale e continuativa
I titolari di pensione di inabilità, ordinaria o privilegiata, che non possano deambulare senza accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita hanno diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa. L’assegno:
- non è reversibile;
- spetta nella stessa misura dell’analogo assegno previsto dall’AGO contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda oppure al perfezionamento dei requisiti se questi maturano successivamente nel corso del procedimento.
Non spetta durante i ricoveri in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, periodo nel quale il pagamento è sospeso. È inoltre incompatibile con l’analogo assegno corrisposto dall’INAIL e, se l’interessato percepisce una prestazione analoga da altro ente previdenziale, l’importo è ridotto in misura corrispondente.
Trattamenti ai superstiti di assicurato invalido o inabile
Per la liquidazione delle pensioni ai superstiti di assicurati invalidi o inabili la circolare rinvia alle precedenti istruzioni già impartite. Ribadisce, inoltre, che i superstiti di assicurato hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità alle condizioni già indicate.
La pensione ai superstiti è soggetta alla riduzione in funzione dei redditi del beneficiario secondo l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e i limiti della Tabella F allegata alla stessa legge.
Cristallizzazione dei requisiti contributivi al 31 dicembre 1992
Gli iscritti al Fondo che al 31 dicembre 1992 avevano maturato il requisito minimo contributivo di 14 anni e 6 mesi e che erano cessati dal servizio entro tale data conservano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato 19 anni e 6 mesi di contribuzione e cessato dal servizio entro quella data conservano il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile generale.
Per tali soggetti continua ad applicarsi la previgente disciplina, inclusa quella dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, che non si applica invece alle cessazioni dal servizio o ai passaggi nella categoria dei dirigenti successivi all’entrata in vigore del decreto n. 562/1996.
Istruzioni operative e aggiornamento delle procedure
La procedura di acquisizione e calcolo delle pensioni del Fondo elettrici è stata aggiornata per recepire la nuova disciplina per le pensioni decorrenti dal 1 maggio 1997 in poi. La circolare indica che gli operatori delle SAP devono compilare i pannelli secondo i seguenti criteri:
- nel pannello FSB5EL non vanno più inseriti i dati contributivi relativi alle quote A, B e C in anni e mesi e la relativa retribuzione annua pensionabile;
- nel pannello FSFOND è stata inserita l’opzione 7, che consente di richiamare il nuovo pannello FSA7CO per acquisire la retribuzione media settimanale e le settimane per ciascuna quota;
- la quota D deve contenere i dati da gennaio 1997 in poi;
- nel campo 10 deve essere indicata la retribuzione annua AGO relativa alla quota B di una teorica pensione liquidata nell’AGO con la stessa decorrenza, secondo i criteri della circolare; tale importo, se più favorevole, sarà utilizzato dalla procedura ai fini del limite di importo;
- le pensioni per le quali non siano disponibili tutti gli elementi per la liquidazione definitiva devono essere segnalate come provvisorie con il codice P nel terzo sottocampo del codice natura pensione della maschera FSA5EL.
Per le pensioni di invalidità da liquidare dal 1 maggio 1997 in poi sulla base della previgente normativa, per domande presentate entro il 15 novembre 1996, i dati contributivi delle quote A, B e C devono essere inseriti in via provvisoria in anni interi, senza arrotondamento.
Per le domande di invalidità successive al 15 novembre 1996, vengono introdotti i seguenti codici da indicare nel campo 27 del pannello FSA5EL:
- P = assegno ordinario di invalidità e assegno privilegiato di invalidità;
- Q = pensione di inabilità e pensione privilegiata di inabilità.
Le pensioni privilegiate sono contraddistinte dal codice 1 nel campo 02 della maschera FSA5EL. I dati elementari di calcolo per le pensioni decorrenti da maggio 1997 sono evidenziati nel modello FS13 nel riquadro relativo alle "Notizie assicurative AGO".
Esempi allegati
La circolare include esempi di calcolo della pensione e dell’applicazione dei limiti, sia per un caso ordinario con anzianità espressa in anni sia per due casi di optanti ex articolo 6 della legge n. 407/1990. Gli esempi mostrano concretamente:
- la ripartizione delle anzianità nelle quote A, B, C e D;
- il confronto tra trattamento calcolato e limiti Fondo/AGO;
- il calcolo della maggiorazione per prosecuzione del servizio;
- la scelta finale del trattamento più favorevole tra quello di garanzia e quello risultante dal ricalcolo secondo le nuove regole.
Punti principali
Decorrenze e arrotondamento delle anzianità
Per le pensioni con decorrenza dal 1 dicembre 1996 al 30 aprile 1997 continuano ad applicarsi i criteri di arrotondamento previgenti, mentre per le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997 in poi l’arrotondamento cessa di operare e l’anzianità contributiva deve essere computata in settimane. La circolare richiama i parametri AGO di trasformazione: 1 contributo mensile = 4,333 contributi settimanali; 1 contributo annuo = 52 contributi settimanali.
Calcolo delle pensioni retributive e miste
Per gli iscritti con almeno 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995, le pensioni sono liquidate con il sistema retributivo secondo le regole illustrate dalla circolare n. 41/1997, con particolari effetti per la quota D e per le anzianità maturate dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1996, che confluiscono nella quota C fino a ulteriori chiarimenti ministeriali. Per i soggetti con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, si applica il sistema misto: retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo dal 1 gennaio 1996 in poi.
Limiti di importo del trattamento pensionistico
L’importo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può comunque superare il più favorevole tra l’80% della retribuzione pensionabile AGO e l’88% della retribuzione pensionabile Fondo. Ai fini del raffronto, la circolare stabilisce di utilizzare la retribuzione della quota B della pensione e dettaglia le modalità di reperimento delle retribuzioni da prendere a base per ciascuno dei due parametri, distinguendo tra periodi ante 1997 e dal 1 gennaio 1997 in poi.
Opzione ex legge n. 407/1990
La maggiorazione prevista per i lavoratori che abbiano optato per il trattenimento in servizio opera, per le pensioni dal 1 dicembre 1996 in poi, solo per le anzianità oltre i 40 anni, poiché il decreto n. 562/1996 ha elevato a 40 anni l’anzianità massima computabile nel Fondo. Per chi aveva già esercitato l’opzione prima del 15 novembre 1996 restano salvi i benefici maturati fino a tale data; l’anzianità dal 15 novembre 1996 in poi entra nel trattamento pensionistico ordinario e la maggiorazione si determina solo per il periodo successivo alla risoluzione automatica fino all’entrata in vigore del decreto, confrontando poi il totale con il trattamento di garanzia.
Prestazioni di invalidità e inabilità
Per le domande presentate prima del 16 novembre 1996 continuano ad applicarsi le regole della legge n. 1079/1971; per quelle presentate dal 16 novembre 1996 in poi vale la disciplina AGO. La circolare distingue assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, disciplinandone requisiti, decorrenza, revisione, reversibilità, trasformazione e supplementi. Sono anche richiamati i criteri di calcolo per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione e per chi ne aveva meno, con applicazione del sistema misto o contributivo.
Prestazioni privilegiate, cumulo e assistenza
Per le domande dal 16 novembre 1996 in poi sono riconoscibili assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità, se l’evento dipende direttamente dal servizio e sussiste almeno un contributo settimanale, salvo esclusioni per prestazioni INAIL o trattamenti continuativi pubblici. La circolare disciplina anche l’incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con i redditi da lavoro e il cumulo con rendite INAIL, l’assegno mensile per assistenza personale e continuativa ai pensionati inabili, e i trattamenti ai superstiti di assicurati invalidi o inabili, inclusa la pensione privilegiata indiretta.
Regime transitorio e istruzioni operative
Resta ferma, per determinate posizioni maturate al 31 dicembre 1992, la cristallizzazione dei requisiti minimi contributivi previsti dalla normativa previgente. Sul piano operativo, la circolare aggiorna la procedura di acquisizione e calcolo delle pensioni del Fondo elettrici, indica i dati da inserire nei pannelli informatici, i codici da utilizzare per le nuove fattispecie di invalidità e le modalità di segnalazione delle pensioni provvisorie.
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