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Sentenza

Sentenza del 25/05/2016 n. 10802 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non contenevano il quesito di diritto prescritto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. La Corte ha precisato che tale requisito era necessario anche per motivi relativi a errores in procedendo. Non è stata disposta alcuna regolazione delle spese del giudizio di cassazione, poiché le parti resistenti non si erano costituite.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo che, pur avendo annullato le cartelle ICI per vizio di notificazione degli avvisi presupposti, la CTR non avesse liquidato le spese del primo grado e avesse liquidato quelle del secondo grado in misura inferiore ai parametri previsti dalla legge. I motivi denunciavano violazione dell'art. 91 c.p.c. e della disciplina della tariffa forense.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, imponeva la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi fondati sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte lo ha ritenuto necessario anche per le censure relative a errores in procedendo.

  • Art. 91 c.p.c.

    Disciplina la condanna alle spese processuali e la loro liquidazione. I ricorrenti ne lamentavano la violazione per la mancata liquidazione delle spese del primo grado e per l'importo ritenuto insufficiente delle spese del secondo grado.

  • D.M. n. 127 del 2004, Tariffa Forense

    È stato richiamato dai ricorrenti per sostenere che la liquidazione delle spese del secondo grado fosse inferiore agli importi tariffari applicabili.

Massime di principio

  • Quando una norma processuale impone un requisito formale specifico per il ricorso per cassazione, la sua omissione può determinare l'inammissibilità senza esame delle questioni sostanziali.
  • Nel regime di applicazione dell'art. 366-bis c.p.c., ogni motivo fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto chiaro e specifico, anche se riguardava un errore processuale.
  • La vittoria ottenuta nel merito nei precedenti gradi non garantisce l'esame del ricorso per cassazione: il ricorrente deve rispettare rigorosamente i requisiti di ammissibilità.
  • Se la parte intimata non si costituisce in cassazione, normalmente non viene disposta alcuna liquidazione delle spese a suo favore.

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