Sentenza del 16/07/2018 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Processo tributario - copia fotostatica - disconoscimento - requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i requisiti del disconoscimento di una copia fotostatica ai sensi dell'art. 2719 c.c. La contestazione deve essere proposta formalmente e tempestivamente, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., entro la prima udienza o nella prima udienza successiva alla produzione del documento. Non è sufficiente una contestazione generica: occorre una negazione non equivoca della genuinità della copia, con specifico riferimento al documento e al profilo di conformità contestato.
La decisione
La copia si considera riconosciuta se non viene disconosciuta tempestivamente e con modalità formali e specifiche. Tuttavia, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non rende automaticamente inutilizzabile la copia, diversamente dal disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. Il giudice può comunque accertarne la conformità all'originale mediante altri mezzi di prova. L'esito sostanziale è quindi favorevole alla possibilità per il giudice di valutare la copia, anche se specificamente disconosciuta, purché ne verifichi la conformità.
Norme richiamate
Art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della copia deve essere espresso, specifico e tempestivo. Anche dopo il disconoscimento, il giudice può accertare autonomamente la conformità della copia all'originale attraverso altri mezzi di prova.
Art. 214 c.p.c.
Disciplina il disconoscimento della scrittura privata e richiede una contestazione formale della genuinità del documento.
Art. 215 c.p.c.
Prevede il riconoscimento tacito della scrittura privata in mancanza di disconoscimento tempestivo e specifico. Il relativo regime non è integralmente sovrapponibile a quello previsto dall'art. 2719 c.c. per le copie fotostatiche.
Massime di principio
- La contestazione di una copia fotostatica deve essere formulata in modo espresso, specifico e non equivoco, indicando il documento contestato e le ragioni per cui non sarebbe conforme all'originale.
- La contestazione deve essere sollevata tempestivamente, di regola alla prima udienza utile successiva alla produzione del documento; una contestazione tardiva o generica può risultare inefficace.
- Il semplice disconoscimento non determina automaticamente l'espulsione della copia dal processo: il giudice può verificarne la conformità mediante altri documenti, testimonianze o elementi probatori.
- È opportuno distinguere il disconoscimento della copia fotostatica da quello della scrittura privata originale, poiché solo quest'ultimo, se non seguito da richiesta di verificazione, può impedire l'utilizzo della scrittura come prova.
- Chi intende contestare una copia dovrebbe indicare concretamente quali parti, dati, sottoscrizioni o elementi grafici ritiene non genuini o difformi, evitando formule meramente stereotipate.
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