Ordinanza n. 3065/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. CF/2034/2025 e n. prot. CF/152885/2025 del 30/07/025, avente ad oggetto: “Provvedimento di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati a Roma, in PIAZZA DELLE CAMELIE N. 6, ai sensi degli art. 33 D.P.R. 380/2001 - art. 16 L.R. Lazio 15/2008 e s.m.i. (UDE 22/2020 prot. CF/2020/21558).”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, non conosciuto e comunque lesivo degli interessi dell'Associazione ricorrente, ivi compresa la relazione prot. CF/2020/21558 ed il Mob. B prot. CF/2020/34618; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alla controparte dall’Associazione ricorrente in data 24/04/2026 e depositati in data 29/04/2026: per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare: - del provvedimento prot. n. CF/36106 del 25/02/2026, avente ad oggetto: “Provvedimento di annullamento parziale d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990 e s.m.i. del titolo edilizio D.I.A. prot. CG/2012/62204 del 09/08/2012 e successive varianti prot. CG/2013/27587 del 26/03/2013 e prot. CF/2014/80274 del 15/05/2014 e comunicazione di rigetto definitivo a seguito di preavviso ex art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, non conosciuto e comunque lesivo degli interessi dell’Associazione ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. CF/238972 del 27/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di annullamento parziale d’ufficio della DIA e successive varianti, connesso a ingiunzioni di rimozione o demolizione di opere edilizie abusive e al cambio di destinazione d’uso di locali interrati in luogo di culto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato, con il ricorso introduttivo, l’ingiunzione di Roma Capitale di rimuovere o demolire interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. Lazio 15/2008. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 25 febbraio 2026 con cui il Comune ha disposto l’annullamento parziale d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, della DIA del 2012 e delle successive varianti, nonché il rigetto definitivo a seguito di preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990. È stata chiesta la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato, rinviandola alla fase di merito, la questione della mancata impugnazione della successiva determinazione del 23 settembre 2025, notificata il 25 settembre 2025, che integrava e rettificava l’originaria ingiunzione, estendendo l’ordine a tutte le opere abusive, inclusi circa 1.000 mq di locali interrati privi di titolo edilizio e il cambio di destinazione d’uso a luogo di culto. Quanto ai motivi aggiunti, il giudice ha considerato che la DIA aveva denunciato un cambio di destinazione d’uso riferito, allo stato degli atti, esclusivamente ai piani fuori terra. La licenza edilizia del 1960 riguardava infatti soltanto la sopraelevazione della costruzione a un piano, mentre il certificato di abitabilità si riferiva ai piani fuori terra e alla copertura. L’associazione non avrebbe inoltre fornito la prova, su di essa gravante, che il piano interrato fosse suscettibile di cambio di destinazione d’uso, dimostrando che, secondo la normativa vigente all’epoca della costruzione, esso fosse superficie utile e non superficie accessoria, idonea a generare cubatura trasformabile da autorimessa a luogo di culto e, per la restante parte, a magazzino o deposito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per carenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che dagli atti emergesse che la DIA riguardava il cambio di destinazione d’uso dei soli piani fuori terra e che non fosse stata dimostrata la possibilità giuridica ed edilizia di mutare la destinazione d’uso del piano interrato. La prova della natura di superficie utile, anziché accessoria, del piano interrato gravava sull’associazione ricorrente e non è stata fornita in modo pieno e univoco. Il TAR ha anche evidenziato la mancata impugnazione della determinazione comunale successiva che integrava e rettificava l’originaria ingiunzione, riservando tuttavia tale questione alla decisione di merito. Non è stata accolta alcuna misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’associazione e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dell’ingiunzione di rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati.
art. 16 l.r. Lazio 15/2008
Richiamato insieme all’art. 33 d.P.R. 380/2001 quale base normativa dell’ingiunzione comunale di rimozione o demolizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del provvedimento comunale di annullamento parziale d’ufficio della DIA e delle successive varianti.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto seguito dal rigetto definitivo adottato da Roma Capitale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato deve essere negata quando, allo stato degli atti, manchi il fumus boni iuris della pretesa, anche se le questioni decisive non possono essere definitivamente esaminate prima della fase di merito.
- Quando una dichiarazione edilizia indica il cambio di destinazione d’uso di determinate parti di un immobile, il consolidamento dei relativi effetti non può essere esteso, in assenza di elementi univoci, a piani o superfici ulteriori e distinti, quali locali interrati non espressamente ricompresi nella dichiarazione.
- Chi invoca la possibilità di trasformare la destinazione d’uso di un piano interrato deve dimostrare, secondo la disciplina edilizia applicabile all’epoca della costruzione, che esso costituisca superficie utile idonea a generare cubatura e non mera superficie accessoria; la prova deve essere piena e univoca.
- La licenza edilizia e il certificato di abitabilità riferiti ai piani fuori terra non dimostrano, da soli, la legittimità edilizia o la suscettibilità al cambio di destinazione d’uso dei locali interrati dell’edificio.
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