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Sentenza

Sentenza del 23/12/2019 n. 34288 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato cartelle relative a IRPEF, ILOR e IVA per i periodi d'imposta 1990-1992, deducendo, tra l'altro, la tardività della notifica, l'illegittimità degli atti e l'inesistenza del credito tributario. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP di Siracusa e la conferma in appello, l'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione sostenendo: da un lato, che il ricorso introduttivo fosse tardivo perché le cartelle sarebbero state notificate il 20 dicembre 2007 e non il 20 giugno 2008; dall'altro, che il giudice d'appello non avesse esaminato le difese dell'agente e dell'Agenzia delle entrate sull'esistenza dei crediti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo era formulato utilizzando parametri non pertinenti: l'omessa pronuncia su un motivo d'appello deve essere dedotta come nullità della sentenza per error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo o violazione di legge. Inoltre, la tardività del ricorso non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione quando richiedeva accertamenti di fatto. Il secondo motivo era inammissibile perché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di argomentazioni o difese. È stato quindi confermato l'esito favorevole al contribuente, con condanna solidale di Riscossione Sicilia e dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre 200 euro per spese, rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo le eccezioni previste dalla norma.

    La produzione di nuovi documenti in cassazione è eccezionale e non può essere effettuata mediante la memoria ex art. 378 c.p.c. quando i documenti avrebbero dovuto essere prodotti nei precedenti gradi o nei termini previsti per il ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo d'appello costituisce un error in procedendo e deve essere denunciata attraverso questo specifico motivo di ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare genericamente la mancata valutazione di difese, argomentazioni o prove.

  • Art. 21 del D.Lgs. 546/1992

    Disciplina il termine per proporre il ricorso tributario. L'eccezione di tardività, pur rilevabile d'ufficio, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se il suo esame richiede un nuovo accertamento sui fatti, come la data effettiva di notifica.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte alla sua decisione. La mancata pronuncia integra un vizio processuale, da far valere ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in cassazione serve a illustrare e precisare le difese, ma non può essere utilizzata per introdurre tardivamente documenti nuovi non ammissibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere ricondotta al corretto motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; l'uso di un parametro errato può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo d'appello è un vizio processuale e deve essere denunciata come nullità della sentenza, non come omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il motivo relativo all'omesso esame riguarda fatti storici decisivi, non la mancata considerazione di argomentazioni difensive, tesi giuridiche o singoli elementi istruttori.
  • Le eccezioni che dipendono dall'accertamento di fatti, come la tardività della notifica o del ricorso, devono essere dedotte e provate tempestivamente nei giudizi di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La produzione di documenti nuovi in cassazione è ammessa solo nei limitati casi previsti dall'art. 372 c.p.c. e non può essere sanata allegandoli alla memoria conclusiva.
  • Quando una decisione di primo grado si fonda su più autonome ragioni e una di esse non viene impugnata, quella ragione può formare giudicato interno; le censure contro le altre ragioni diventano prive di interesse.

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