Cassazione Penale, Sentenza n. 14661/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lucia Ferreri contestava la conferma della confisca di una polizza vita a lei intestata, deducendo che la Corte d'appello era andata contra petita/ultra petita perché il Pubblico Ministero in udienza aveva rinunciato a sostenere la confisca di quella polizza; denunciava quindi violazione di legge o carenze logiche e motivazionali (art. 606 cod. proc. pen.). Vita Mazzotta contestava la conferma della confisca di un fondo di investimento SICAV e la mancata considerazione, nella quantificazione, di somme trasferitele dalla figlia (bonifico del 21/10/2011), lamentando carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di Vita Mazzotta per assenza di valida procura speciale conferita al difensore per l'impugnazione in Cassazione (mancanza di cittazione di procura ex art. 100 c.p.p. per il terzo interessato), dichiarando quindi il suo ricorso inammissibile e condannandola al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa per le ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha invece accolto il motivo di Lucia Ferreri, ritenendo che la Corte d'appello avesse ecceduto il petitum confermando la confisca della polizza nonostante la rinuncia del Pubblico Ministero a sostenerne la fonte; perciò ha annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata a Lucia Ferreri.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Indica la procedura di trattazione del ricorso; il procedimento è stato trattato ex art. 611 c.p.p.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione: lett. b) per inosservanza o errata applicazione di norme di diritto; lett. e) per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. I ricorrenti hanno dedotto violazioni e vizi motivazionali con riferimento a tali lett.
art. 100 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la necessità che il terzo interessato nel giudizio di prevenzione conferisca al difensore una procura speciale alle liti; l'assenza di tale mandato rende il ricorso in Cassazione inammissibile.
art. 7 d.lgs. n. 159/2011
Riferimento alla disciplina che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore d'ufficio nelle misure di prevenzione, rafforzando il principio della necessità della procura speciale per il terzo interessato.
art. 20 e art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151
Precisa i poteri del Tribunale nelle misure di prevenzione: il giudice può disporre d'ufficio indagini, sequestri e confische anche di beni non previamente sottoposti a sequestro, ma tali poteri non autorizzano il giudice a decidere 'contra petita' sull'oggetto concreto della domanda quando questa sia stata espressamente esclusa dalle parti o dalla pubblica accusa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la Corte di Cassazione a irrogare sanzioni pecuniarie per i ricorsi ritenuti infondati o procedimenti senza valida procura; applicata per condannare Vita Mazzotta al pagamento per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo di prevenzione il terzo interessato può partecipare solo tramite difensore munito di procura speciale alle liti (art. 100 c.p.p.); l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
- Se il Pubblico Ministero rinuncia a sostenere la confisca di un bene e la questione è stata posta in udienza, il giudice non può confermare la confisca con decisione 'contra petita' rispetto all'oggetto concreto della richiesta: ciò costituisce eccedenza del petitum e giustifica annullamento.
- Il tribunale nelle misure di prevenzione ha poteri officiosi di indagine e può disporre sequestri/confische anche di beni non precedentemente sequestrati, ma questi poteri non autorizzano a decidere oltre o contro l'oggetto della domanda quando la parte pubblica abbia modificato o limitato la richiesta.
- La carenza di una valida procura speciale non è un mero vizio formale di scarsa rilevanza: determina l'inammissibilità dell'impugnazione e può comportare sanzioni per il terzo che ha determinato la situazione.
- Nel valutare la congruità di misure ablative il giudice deve mantenere il necessario collegamento tra causa petendi (ragione della richiesta) e petitum (oggetto concreto); la retrodatazione o l'ampliamento del perimetro possono essere ammessi solo se previamente e adeguatamente discussi e motivati.
- Chi impugna deve curare non solo i profili sostanziali ma anche quelli formali (procure, domiciliazioni): la loro inosservanza può vanificare il merito del ricorso indipendentemente dalla fondatezza degli argomenti sostanziali.
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