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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-311/22

Order of the General Court (Second Chamber) of 9 December 2022. — AMO Development LLC v European Union Intellectual Property Office. — Community designs – Community designs representing medical instruments – No application for renewal – Cancellation of the designs on expiry of the registration – Application for restitutio in integrum – Article 67 of Regulation (EC) No 6/2002 – Duty to take due care – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-311/22

Giurisprudenza europea62022TO0311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di AMO Development contro la decisione dell'EUIPO che aveva negato la restitutio in integrum per il mancato rinnovo di due disegni comunitari. La Corte ha ritenuto che l'errore umano addotto non fosse eccezionale o imprevedibile e che il sistema di controllo del prestatore di servizi non fosse sufficiente a escludere la perdita del termine. Ha inoltre escluso che la pandemia o gli altri argomenti invocati potessero incidere sulla valutazione, confermando il rigetto dell'azione come manifestamente priva di fondamento in diritto.

Rigetto di un ricorso contro il diniego di restitutio in integrum per mancato rinnovo di disegni comunitari, per assenza del requisito di aver usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.

La questione giuridica

Se, ai fini dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il titolare dei disegni o il suo प्रतिनिधante avessero dimostrato di aver adottato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nonostante il mancato rinnovo entro i termini; in particolare, se un errore umano in un sistema di rinnovo, la pandemia di COVID-19 e la reputazione del prestatore di servizi potessero giustificare la restitutio in integrum, e se l'EUIPO avesse errato nel valutare la prova e nel dare prevalenza alla certezza del diritto.

Principio di diritto

La restitutio in integrum ex articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 è misura eccezionale e si concede solo se il richiedente dimostra di aver predisposto e attuato un sistema interno di controllo e monitoraggio dei termini idoneo, in generale, a escludere omissioni involontarie; un errore umano prevedibile, non intercettato da controlli efficaci, non integra la "tutta la diligenza" richiesta. La pandemia di COVID-19, richiamata in modo generico e non provato in concreto, non basta a mutare tale conclusione; l'EUIPO può quindi negare il reintegro e il Tribunale può dichiarare il ricorso manifestamente infondato in diritto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Diniego di restitutio in integrum per il mancato rinnovo di disegni comunitari

La pronuncia è un'ordinanza del Tribunale nell'ambito di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Terza commissione di ricorso dell'EUIPO. La controversia riguarda la perdita dei diritti su due disegni comunitari per mancata presentazione tempestiva della domanda di rinnovo e il successivo tentativo di ottenere il reintegro nel termine ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

I disegni comunitari erano stati registrati nel 2015 in capo a Optimedica Corporation. EUIPO aveva avvisato il titolare della scadenza del 3 giugno 2020 e della possibilità di rinnovo tardivo entro il termine supplementare di sei mesi, con pagamento della relativa maggiorazione. Poiché né la domanda di rinnovo né le tasse erano pervenute nei termini, EUIPO aveva dichiarato la perdita dei diritti con effetto dal 3 giugno 2020.

Successivamente AMO Development LLC, subentrata al titolare a seguito di fusione, aveva chiesto la restitutio in integrum sostenendo che l'omissione dipendesse da un errore interno del prestatore di servizi di rinnovo CPA Global Performance: un errore nel numero di registrazione aveva comportato l'errata gestione della procedura e il mancato inoltro della lettera di istruzione al pagamento. EUIPO aveva respinto l'istanza, ritenendo non dimostrato il requisito della diligenza dovuta, e la commissione di ricorso aveva confermato tale valutazione.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorso sollevava un unico motivo, articolato in tre censure:

  • la combinazione tra errore umano, circostanze eccezionali e effetti della pandemia di COVID-19 avrebbe dovuto essere valutata globalmente come situazione imprevedibile;
  • EUIPO avrebbe applicato in modo eccessivamente rigoroso e ingiustificato il criterio probatorio relativo alla dimostrazione della diligenza;
  • la lettura rigorosa dell'articolo 67 del regolamento n. 6/2002 sarebbe incompatibile con gli obiettivi del regolamento stesso e con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che consente il reintegro solo a chi, nonostante abbia usato "tutta la diligenza richiesta dalle circostanze", non abbia potuto osservare un termine davanti a EUIPO, con conseguente perdita di un diritto o di un mezzo di ricorso. La giurisprudenza richiamata sottolinea che la diligenza richiesta implica un sistema interno di controllo e monitoraggio dei termini capace, in generale, di escludere omissioni involontarie, e che la restitutio in integrum va interpretata restrittivamente perché incide sulla certezza del diritto.

Ragionamento del Tribunale

Sul primo profilo, il Tribunale afferma che gli errori umani nella gestione dei rinnovi non sono eventi eccezionali o imprevedibili, neppure se il personale è qualificato e istruito. Nel caso concreto, il sistema di controllo di CPA non era sufficiente: non aveva intercettato l'errore né previsto un follow-up idoneo, come verifiche sull'effettiva ricezione delle istruzioni o sull'avvenuto rinnovo. Perciò non risultava provata l'esistenza di un sistema affidabile di controllo dei termini.

Quanto alla pandemia di COVID-19, la Corte osserva che l'allegazione era generica e non supportata da prova specifica del nesso causale tra pandemia, lavoro a distanza e mancata rilevazione dell'errore. Anche il richiamo alla sentenza Nissan Jidosha è ritenuto inconferente, poiché riguardava la disciplina del rinnovo tardivo dei marchi e non la non osservanza dei termini con richiesta di reintegro.

Sul secondo profilo, il Tribunale rileva che EUIPO aveva preso in considerazione le dichiarazioni prodotte, ma le aveva ritenute insufficienti a dimostrare un sistema di controllo efficace. Non vi era quindi un difetto di istruttoria o una svalutazione aprioristica della prova, bensì una valutazione di insufficienza probatoria.

Sul terzo profilo, il Tribunale esclude che il rigore dell'articolo 67 contrasti con gli obiettivi del regolamento n. 6/2002 o con i principi di proporzionalità e sussidiarietà. La disciplina dei termini è collegata al buon funzionamento del sistema e la previsione di conseguenze decadenziali per il loro mancato rispetto non è sproporzionata.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto non soddisfatte le condizioni dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Il ricorso è quindi respinto come manifestamente privo di fondamento in diritto e AMO Development LLC è condannata alle spese.

Principi utili per la pratica

La pronuncia conferma che, in materia di disegni comunitari, il reintegro nei termini è una rimedio eccezionale e non può fondarsi su un semplice errore operativo interno, anche se occasionato da processi complessi o da contesti organizzativi di rilievo. Per ottenere la restitutio in integrum occorre documentare in modo concreto un sistema di controllo effettivo, nonché l'eccezionalità dell'impedimento che ha causato l'omissione.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitarirestitutio in integrummarchi e proprietà intellettualetermini proceduralicertezza del diritto

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