Sentenza n. 4947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria che aveva respinto l’impugnazione delle operazioni di assegnazione di due seggi al partito Noi Moderati nelle elezioni regionali calabresi del 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’assegnazione di due seggi al partito Noi Moderati nelle elezioni regionali calabresi del 2025. L’appellante sosteneva che la lista non avesse superato la soglia di sbarramento regionale del 4 per cento. L’Ufficio elettorale regionale aveva calcolato la soglia assumendo come denominatore i soli voti validi espressi per le liste circoscrizionali: 30.729 voti per Noi Moderati su 758.710 voti di lista, pari al 4,05 per cento. Secondo l’appellante, nel denominatore avrebbero dovuto essere inclusi anche i voti espressi esclusivamente per i candidati alla Presidenza della Regione, portando il totale dei voti validi a 792.723 e la percentuale della lista al 3,87 per cento, inferiore alla soglia. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, nonché degli artt. 2 e 4 della legge regionale Calabria n. 1/2005 e dell’art. 15, comma 3, lett. b), della legge n. 108/1968. L’appellante ha sostenuto che la nozione di “voti validi” comprendesse tutti i voti, inclusi quelli attribuiti ai soli candidati presidenti; che tali voti esprimessero comunque una scelta politica; e che il loro mancato computo violasse l’eguaglianza del voto di cui all’art. 48 Cost. e il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. È stata inoltre riproposta la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale. I controinteressati hanno riproposto eccezioni di rito, tra cui l’omessa impugnazione di atti secondari e la mancata dimostrazione della prova di resistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR Calabria e la legittimità delle operazioni elettorali. Ha ritenuto che l’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 1/2005, riferendosi alle liste circoscrizionali, individui come base di calcolo della soglia del 4 per cento i soli voti ottenuti da tali liste, con esclusione dei voti espressi esclusivamente per i candidati presidenti nelle liste regionali. Il riferimento testuale alle liste circoscrizionali è stato ritenuto sufficiente, senza necessità di una formula ulteriormente restrittiva. Il Collegio ha distinto la fase di ammissione al riparto, regolata dalla soglia di sbarramento, dalla successiva assegnazione dei seggi, rilevando tuttavia che entrambe devono fondarsi su criteri coerenti e omogenei. Poiché la quota proporzionale, pari a 24 dei 30 seggi consiliari, è calcolata sui voti delle liste circoscrizionali, anche la soglia che consente l’accesso a tale riparto deve essere calcolata sul medesimo bacino elettorale. I voti espressi esclusivamente per i candidati presidenti rilevano invece per la formazione della maggioranza e per la quota maggioritaria, ma non per la determinazione della rappresentatività minima delle liste circoscrizionali. Il diverso trattamento dei voti è stato ritenuto coerente con la diversa volontà espressa dagli elettori: il voto alla sola lista regionale manifesta una scelta per il Presidente e non una designazione diretta delle liste e dei candidati consiliari. Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché situazioni elettorali diverse possono essere trattate diversamente. Ha inoltre rilevato che l’interpretazione accolta evita un ampliamento del denominatore idoneo a ridurre artificialmente le percentuali delle liste e a comprimere la rappresentanza delle minoranze. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l.r. Calabria n. 1/2005
“Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi”.
La soglia di sbarramento del 4 per cento deve essere calcolata sui voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali, escludendo i voti espressi esclusivamente per i candidati presidenti.
art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Calabria n. 1/2005
“Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali”.
La disposizione dimostra che, quando il legislatore intende coinvolgere sia le liste circoscrizionali sia quelle regionali, lo prevede espressamente; tale duplice riferimento non ricorre per la soglia di sbarramento.
art. 4 l. n. 165/2004
“Individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze”.
La disciplina elettorale regionale deve bilanciare governabilità e rappresentatività, assicurando anche la rappresentanza delle minoranze.
art. 15, comma 3, lett. b), l. n. 108/1968
Rileva quale disciplina della distribuzione dei seggi mediante liste circoscrizionali e conferma che la quota proporzionale si fonda sui voti di lista.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di eguaglianza quando voti espressi in modo diverso, rispettivamente per la sola candidatura presidenziale o anche per una lista circoscrizionale, ricevono un trattamento differenziato coerente con la diversa scelta dell’elettore.
art. 48 Cost.
Il principio di eguaglianza del voto non impone di utilizzare per la soglia di accesso al riparto proporzionale voti che non esprimono una scelta per alcuna lista circoscrizionale.
Massime di principio
- Nel sistema elettorale regionale calabrese, ai fini della soglia di sbarramento del 4 per cento prevista per l’ammissione delle liste circoscrizionali al riparto dei seggi, i “voti validi” comprendono esclusivamente i voti espressi per le liste circoscrizionali e non anche quelli attribuiti esclusivamente ai candidati presidenti nelle liste regionali.
- Quando la legge elettorale regionale utilizza espressamente la nozione di voti ottenuti dalle liste circoscrizionali, senza richiamare anche le liste regionali, i voti espressi soltanto per il candidato presidente non possono essere inclusi nella base di calcolo della soglia di sbarramento.
- La soglia di sbarramento e l’assegnazione dei seggi costituiscono fasi collegate del procedimento elettorale e devono utilizzare basi di calcolo coerenti e omogenee; se la quota proporzionale dei seggi è assegnata sulla base dei voti delle liste circoscrizionali, anche la soglia di accesso a tale quota deve essere calcolata sui medesimi voti.
- In un sistema elettorale regionale misto, i voti espressi esclusivamente per il candidato presidente possono concorrere alla formazione della maggioranza e alla quota di seggi maggioritari, ma non per questo diventano rilevanti ai fini della rappresentatività minima delle liste circoscrizionali nella quota proporzionale.
- Nell’interpretazione della legislazione elettorale, quando sono possibili letture alternative, deve essere privilegiata, ove compatibile con il testo normativo, quella che preserva la rappresentanza elettiva e la tutela delle minoranze, evitando estromissioni non necessarie di formazioni politiche.
- Il diverso trattamento dei voti espressi soltanto per il candidato presidente rispetto a quelli espressi anche per una lista circoscrizionale non viola l’eguaglianza del voto, poiché riflette modalità diverse di esercizio della volontà elettorale e differenti finalità istituzionali: formazione del governo regionale e formazione dell’assemblea consiliare.
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