Sentenza n. 5472/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del dirigente scolastico che comunicava l’insufficiente copertura delle ore di lezione con insegnante di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero di insegnanti ritenuto insufficiente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, in rappresentanza del figlio con handicap grave, hanno impugnato la nota del 7 luglio 2025 e gli atti di assegnazione delle risorse di sostegno, lamentando che le ore inizialmente previste non garantivano un adeguato supporto scolastico e chiedendo l’accertamento del diritto del minore a un insegnante di sostegno commisurato alle sue esigenze. In sede cautelare era emerso che erano state previste 22 ore settimanali, a fronte delle 29 ore indicate come necessarie nel PEI d’istituto del 13 maggio 2025, con richiesta di rapporto 1:1 per tutte le ore di lezione frontale.
La decisione
Dopo l’ordinanza cautelare del 15 settembre 2025, n. 2095, che aveva ordinato all’Amministrazione di rideterminarsi considerando l’effettivo fabbisogno e di redigere il PEI per l’anno scolastico 2025/2026, l’istituto ha adottato un nuovo PEI il 21 ottobre 2025, confermando 29 ore settimanali di sostegno. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo. Ha compensato le spese, considerando sia che la nota impugnata precisava che l’assegnazione dei posti in deroga era ancora in corso, sia la collaborazione processuale dell’Amministrazione e la tempestiva adozione del PEI.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto che pertanto il ricorso debba dichiararsi improcedibile, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
La sopravvenuta dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla prosecuzione, conseguente alla rideterminazione delle ore di sostegno, comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto che pertanto il ricorso debba dichiararsi improcedibile, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
La decisione prende atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte e definisce il giudizio per improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione si ridetermina conformandosi alla necessità di soddisfare il fabbisogno rappresentato nel PEI e la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- Le spese possono essere compensate tenendo conto della natura non definitiva della determinazione iniziale delle risorse e della collaborazione processuale dell’Amministrazione, inclusa la tempestiva adozione del PEI.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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