Sentenza del 10/03/2016 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento - Raddoppio dei termini - Denuncia penale di reato presso Tribunale non competente - Incostituzionalità - Insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta e il raddoppio dei termini è stato ritenuto applicabile, purché risultassero integrati i presupposti oggettivi del reato previsto dalla legge. L'eventuale presentazione della denuncia presso un Tribunale o una Procura territorialmente incompetente non determina, di per sé, l'invalidità dell'accertamento né impedisce il raddoppio dei termini. È stata inoltre esclusa l'incostituzionalità della disciplina.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'utilizzo del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, rilevando che la denuncia penale era stata presentata presso una Procura della Repubblica territorialmente non competente. La questione riguardava anche la dedotta incostituzionalità della disciplina. Secondo il principio affermato, tuttavia, per applicare il raddoppio non è decisivo che la denuncia sia stata effettivamente presentata alla Procura competente: occorre invece verificare in concreto la sussistenza dei presupposti di una fattispecie penalmente rilevante.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale.
Il raddoppio dei termini dipende dalla concreta sussistenza dei presupposti di un reato tributario, non dalla mera formalità della denuncia né dalla competenza territoriale dell'ufficio del pubblico ministero presso cui essa è stata presentata.
Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Disciplina del raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Anche in materia IVA, la rilevanza del raddoppio deve essere valutata in base alla configurabilità concreta del reato previsto dalla normativa, indipendentemente dall'esito o dalla corretta individuazione iniziale della Procura destinataria della denuncia.
Codice di procedura penale, norme sull'obbligo di denuncia dei reati
Obbligo di riferire senza ritardo all'autorità giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio.
L'eventuale incompetenza territoriale dell'ufficio che riceve la denuncia non elimina necessariamente la notizia di reato e non rende automaticamente insussistenti i presupposti fiscali per il raddoppio dei termini.
Massime di principio
- Per valutare il raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati integrino concretamente una fattispecie di reato perseguibile d'ufficio; la sola esistenza formale di una denuncia non è sufficiente.
- La denuncia presentata presso una Procura territorialmente incompetente non rende automaticamente illegittimo il raddoppio: l'atto può essere trasmesso all'ufficio competente e la questione decisiva resta la concreta configurabilità del reato.
- Il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma e motivata sulla sussistenza dei presupposti penalmente rilevanti, senza attendere necessariamente una condanna penale definitiva.
- La disciplina non può essere applicata in modo automatico per qualsiasi irregolarità: l'Amministrazione deve indicare fatti specifici e verificabili idonei a giustificare l'obbligo di denuncia.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe contestare soprattutto l'assenza degli elementi costitutivi del reato, l'eventuale tardività dell'accertamento e la carenza di motivazione, più che la sola incompetenza territoriale della Procura destinataria della denuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 51 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 154 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 155 - Corte di Giustizia CEE
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 479 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 10 mar 2016Sentenza del 10/03/2016 n. 489 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →