Cassazione Civile, Ordinanza n. 19944/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico, addetti come responsabili di esercizio di impianti di traslazione (ascensori, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici), avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità di reperibilità prevista dagli accordi aziendali del 2 e 6 agosto 2012, oppure in subordine un equo compenso per la reperibilità imposta loro fuori dall'orario di lavoro. Essi deducevano di prestare attività in un orario ordinario e di dover essere comunque reperibili durante tutto il periodo di funzionamento degli impianti, senza turni formalizzati, con recupero di somme già erogate. La Corte d'appello aveva accolto parzialmente la domanda ritenendo che l'obbligo di reperibilità discendesse direttamente dall'art. 91 d.P.R. n. 753/1980, come richiamato dalla disciplina regolamentare, e che, in difetto di una previsione contrattuale specifica, il compenso dovesse essere determinato equitativamente. La società ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 91 d.P.R. n. 753/1980 e 4 D.M. 18 febbraio 2011, sostenendo che il comma 3 dell'art. 91, relativo all'obbligo di reperibilità, sarebbe riferibile al direttore di esercizio ma non al responsabile di esercizio; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 414 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse impropriamente trasformato in allegazioni di fatto mere affermazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo, sanando un difetto di allegazione circa lo svolgimento di effettiva prestazione durante la reperibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che l'obbligo di reperibilità grava sia sul direttore sia sul responsabile di esercizio, in quanto entrambi sono preposti all'impianto e la disciplina regolamentare non può derogare alla fonte primaria; ha quindi confermato che, in assenza di diversa previsione contrattuale, la reperibilità deve essere compensata, con determinazione anche equitativa del corrispettivo da parte del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'interpretazione dell'atto introduttivo costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e perché, comunque, la mancata allegazione di effettive prestazioni rese durante la reperibilità era irrilevante rispetto alla domanda di indennità, mentre un'eventuale attività lavorativa svolta durante la reperibilità avrebbe dato luogo a una domanda diversa, retributiva, già comunque rigettata in appello per genericità. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 d.P.R. n. 753/1980
La norma disciplina tanto il direttore quanto il responsabile di esercizio; il comma 3 impone a entrambi l'obbligo di risiedere in prossimità dell'impianto e, funzionalmente, quello di essere reperibili nei periodi di funzionamento del servizio, con obbligo di nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento.
art. 90 d.P.R. n. 753/1980
L'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio è subordinato ad assenso o nulla osta per ragioni di sicurezza, previa verifica dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale.
art. 4 D.M. 18 febbraio 2011
Il rinvio ai commi 1 e 2 dell'art. 91 d.P.R. n. 753/1980 non esclude l'applicazione del comma 3 della fonte primaria; il regolamento non può derogare alla disciplina legislativa che impone residenza e reperibilità.
art. 13 D.M. 18 febbraio 2011
La disciplina regolamentare della documentazione per la nomina conferma che per il responsabile di esercizio la residenza nei pressi dell'impianto e la reperibilità sono richieste in modo stringente, in coerenza con la fonte primaria.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla Corte d'appello come parametro per ritenere dovuto un corrispettivo alla prestazione di reperibilità, quale sacrificio ulteriore rispetto all'attività lavorativa ordinaria.
art. 2094 c.c.
Il principio di corrispettività del rapporto di lavoro impone di riconoscere un compenso per l'obbligo di reperibilità, se non tradottosi in effettiva prestazione lavorativa.
art. 2099 c.c.
Se il corrispettivo della reperibilità non è stabilito da contratto individuale o collettivo, il giudice può determinarlo, anche in via equitativa.
art. 1374 c.c.
Richiamato per fondare la determinazione equitativa del compenso della reperibilità in mancanza di specifica previsione contrattuale.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei due motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.
art. 414, nn. 4) e 5), c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda dei lavoratori.
art. 12 ss. disp. prel. c.c.
Richiamato in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, assimilati agli atti normativi.
art. 1362 ss. c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione degli atti processuali delle parti, valorizzando l'intenzione delle parti.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella disciplina degli autoferrotranvieri preposti a impianti di trasporto, l'obbligo di reperibilità può derivare direttamente dalla fonte primaria che regola la sicurezza e la continuità del servizio, senza necessità di una previsione contrattuale espressa.
- La distinzione tra direttore di esercizio e responsabile di esercizio, prevista dalla disciplina regolamentare, attiene alla tipologia e all'importanza dell'impianto, ma non esclude per il responsabile gli obblighi di residenza e reperibilità imposti dalla fonte primaria.
- Una fonte secondaria non può interpretarsi in senso derogatorio rispetto alla fonte primaria: se il regolamento richiama solo alcuni commi della norma primaria, il rinvio non vale a escludere gli obblighi che discendono dal complessivo sistema normativo e dalla gerarchia delle fonti.
- L'obbligo di reperibilità, se non si traduce in effettiva prestazione lavorativa, non è assimilabile al tempo di lavoro in senso stretto ma costituisce un sacrificio autonomo del lavoratore che deve essere remunerato in base al principio di corrispettività.
- In mancanza di una disciplina pattizia specifica, il compenso per la reperibilità può essere determinato dal giudice anche in via equitativa, tenendo conto dell'utilità per il datore di lavoro e della maggiore o minore gravosità per il lavoratore.
- L'interpretazione dell'atto processuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti di una specifica deduzione di violazione dei criteri ermeneutici.
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