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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14233/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2007 e 2008, annullati in primo grado e confermati in appello perché ritenuta viziata la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto non provata la ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione e sull'apprezzamento della prova, sostenendo che la CTR non si fosse confrontata con la documentazione prodotta; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la questione della spedizione e della compiuta giacenza della raccomandata informativa sarebbe stata oggetto di discussione e decisiva ai fini dell'esito; 3) violazione dell'art. 140 c.p.c., perché, secondo la ricorrente, la notificazione si era perfezionata con la spedizione della raccomandata informativa e comunque con il decorso di dieci giorni dalla spedizione, essendo la raccomandata stata inviata e poi restituita per compiuta giacenza senza ritiro da parte del destinatario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto non corretta la motivazione della CTR perché non coerente con quanto risultava dagli atti e perché non aveva considerato il principio secondo cui, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento per il destinatario può avvenire anche quando la raccomandata informativa sia stata spedita e non ritirata, con compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nella notificazione in caso di irreperibilità relativa il procedimento richiede gli adempimenti previsti dalla norma; il perfezionamento per il destinatario avviene con la ricezione della raccomandata informativa e, in ogni caso, si presume trascorsi dieci giorni dalla spedizione se la raccomandata non è stata ricevuta o è rimasta in compiuta giacenza.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla censura di motivazione apparente.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene indicato come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Viene indicato come norma posta a fondamento della censura di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene indicato come norma posta a fondamento della censura di violazione di legge in tema di notificazione.

  • art. 156, ultimo comma, c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera anche in caso di compiuta giacenza; è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.

Massime di principio

  • Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'adempimento relativo alla raccomandata informativa non richiede necessariamente la prova dell'effettiva lettura dell'atto da parte del destinatario, essendo sufficiente che la raccomandata sia stata spedita e che, in mancanza di ritiro, si sia formato il meccanismo della compiuta giacenza secondo la disciplina applicabile.
  • La nullità della notificazione ex art. 140 c.p.c. è sanabile per raggiungimento dello scopo quando risulti che la raccomandata informativa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, anche se non ritirata, salvo che il destinatario dimostri una causa non imputabile che gli abbia impedito di prenderne cognizione.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con il contenuto delle allegazioni e della documentazione prodotta sul procedimento notificatorio; una motivazione che ignori la circostanza della spedizione e della compiuta giacenza della raccomandata informativa non è coerente con il materiale processuale e con il principio di diritto applicabile.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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