Sentenza del 28/06/2016 n. 4239 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica dell'appello - Procedure telematiche - Utilizzo della PEC nel periodo anteriore alla sperimentazione - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto inammissibile l'appello. Il processo tributario telematico è stato avviato dal 1° dicembre 2015, inizialmente soltanto nelle Regioni Umbria e Toscana; di conseguenza, una notifica dell'appello tramite PEC effettuata prima di tale data e fuori dalle Regioni interessate dalla sperimentazione non era idonea a produrre effetti processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello era stato notificato mediante posta elettronica certificata in un momento anteriore all'avvio del processo tributario telematico e in una Regione non inclusa nella fase iniziale di sperimentazione. La questione riguardava quindi la validità della notifica telematica nel rito tributario prima che tale modalità fosse normativamente e territorialmente operativa.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16
La disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario doveva essere applicata secondo le modalità telematiche effettivamente autorizzate e operative nel periodo e nel territorio considerati.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39
La norma costituisce il fondamento legislativo per l'introduzione e la regolamentazione delle modalità telematiche nel processo tributario.
Decreto ministeriale 4 agosto 2015
Il decreto ha disciplinato l'avvio del processo tributario telematico, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 e iniziale applicazione nelle sole Regioni Umbria e Toscana.
Massime di principio
- La validità di una notifica telematica processuale deve essere verificata in base alla normativa vigente alla data della notifica e all'ambito territoriale di effettiva attivazione del servizio.
- L'utilizzo della PEC non rende automaticamente valida una notificazione: occorre che la specifica modalità sia ammessa per quel tipo di processo, in quel momento storico e nella Regione interessata.
- Gli atti notificati telematicamente prima dell'avvio ufficiale o al di fuori della fase territoriale di sperimentazione possono essere dichiarati inammissibili, soprattutto quando si tratta di atti introduttivi o di impugnazione soggetti a termini rigorosi.
- Prima di notificare un atto processuale tramite PEC è necessario controllare la disciplina transitoria, i decreti attuativi e l'effettiva operatività territoriale del processo telematico applicabile.
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