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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 4239 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica dell'appello - Procedure telematiche - Utilizzo della PEC nel periodo anteriore alla sperimentazione - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha ritenuto inammissibile l'appello. Il processo tributario telematico è stato avviato dal 1° dicembre 2015, inizialmente soltanto nelle Regioni Umbria e Toscana; di conseguenza, una notifica dell'appello tramite PEC effettuata prima di tale data e fuori dalle Regioni interessate dalla sperimentazione non era idonea a produrre effetti processuali.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello era stato notificato mediante posta elettronica certificata in un momento anteriore all'avvio del processo tributario telematico e in una Regione non inclusa nella fase iniziale di sperimentazione. La questione riguardava quindi la validità della notifica telematica nel rito tributario prima che tale modalità fosse normativamente e territorialmente operativa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    La disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario doveva essere applicata secondo le modalità telematiche effettivamente autorizzate e operative nel periodo e nel territorio considerati.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39

    La norma costituisce il fondamento legislativo per l'introduzione e la regolamentazione delle modalità telematiche nel processo tributario.

  • Decreto ministeriale 4 agosto 2015

    Il decreto ha disciplinato l'avvio del processo tributario telematico, con decorrenza dal 1° dicembre 2015 e iniziale applicazione nelle sole Regioni Umbria e Toscana.

Massime di principio

  • La validità di una notifica telematica processuale deve essere verificata in base alla normativa vigente alla data della notifica e all'ambito territoriale di effettiva attivazione del servizio.
  • L'utilizzo della PEC non rende automaticamente valida una notificazione: occorre che la specifica modalità sia ammessa per quel tipo di processo, in quel momento storico e nella Regione interessata.
  • Gli atti notificati telematicamente prima dell'avvio ufficiale o al di fuori della fase territoriale di sperimentazione possono essere dichiarati inammissibili, soprattutto quando si tratta di atti introduttivi o di impugnazione soggetti a termini rigorosi.
  • Prima di notificare un atto processuale tramite PEC è necessario controllare la disciplina transitoria, i decreti attuativi e l'effettiva operatività territoriale del processo telematico applicabile.

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