Sentenza n. 11406/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del 04.07.2025 nonché del successivo provvedimento del 21.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig.ra L’Abbate, è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4.” Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto di parte ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno e conseguente esclusione dalla partecipazione ai percorsi straordinari di specializzazione INDIRE
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato via PEC la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, al fine di partecipare ai percorsi straordinari di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. 71/2024 e dal d.m. 77/2025. L'Amministrazione aveva negato la possibilità di rinunciare, ritenendo che il procedimento fosse stato definito con un diniego anteriore al 1° giugno 2024. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'inapplicabilità della disciplina al caso concreto, poiché il diniego era stato annullato dal TAR con sentenza n. 4313 del 4 marzo 2024 e il procedimento era quindi ancora pendente e da riesaminare; la validità della rinuncia trasmessa via PEC, anche in ragione dell'impossibilità tecnica di utilizzare la piattaforma ministeriale; la violazione dei principi di buona fede, non imputabilità del ritardo, parità di trattamento, ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis; l'eccesso di potere per illogicità, sviamento e contraddittorietà del provvedimento ministeriale sulle modalità di rinuncia; la violazione del legittimo affidamento, dell'art. 117 Cost. e del diritto dell'Unione, nonché degli artt. 51 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego relativo alla rinuncia all'istanza di riconoscimento, con gli effetti conseguenti sugli ulteriori provvedimenti impugnati. Il Collegio ha ritenuto che il precedente diniego, essendo stato annullato con sentenza giurisdizionale, non avesse definito stabilmente il procedimento: il giudizio di annullamento aveva prodotto un vincolo conformativo e imponeva all'Amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza. Ne deriva che, al momento della rinuncia, il procedimento doveva essere considerato pendente ai sensi dell'art. 7 del d.l. 71/2024, anche se il primo diniego era stato adottato prima del 1° giugno 2024. Il TAR ha richiamato il principio già affermato in sede cautelare dal Consiglio di Stato, secondo cui tra i procedimenti pendenti rientrano quelli riattivati e non conclusi in seguito all'annullamento giurisdizionale di precedenti dinieghi. È stata inoltre valorizzata la produzione del titolo estero sul sostegno, che confermava l'interesse della ricorrente alla decisione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima
La nozione di procedimento pendente comprende anche il procedimento riattivato e non concluso dopo l'annullamento giurisdizionale del precedente diniego.
d.m. 24 aprile 2025, n. 77
Disciplina i percorsi INDIRE e le modalità di rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero; la sua applicazione non può escludere chi abbia un procedimento ancora pendente per effetto dell'annullamento giudiziale del diniego.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, come modificato dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La partecipazione ai percorsi straordinari è collegata alla pendenza del procedimento di riconoscimento e alla rinuncia alla relativa istanza.
art. 117 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al diritto dell'Unione europea, senza che la sentenza sviluppi una specifica autonoma motivazione sul punto.
art. 51 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al favor partecipationis, senza che la sentenza sviluppi una specifica autonoma motivazione sul punto.
art. 97 Cost.
La ricorrente ne ha dedotto la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, senza che la sentenza sviluppi una specifica autonoma motivazione sul punto.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso ai percorsi straordinari di specializzazione previsti per chi abbia conseguito all'estero un titolo sul sostegno, deve considerarsi pendente anche il procedimento di riconoscimento riattivato e non ancora concluso dopo l'annullamento giurisdizionale del precedente diniego.
- L'annullamento giurisdizionale di un diniego amministrativo non determina la definitiva chiusura del procedimento, ma impone all'Amministrazione la riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo derivante dal giudicato.
- Quando il procedimento di riconoscimento è stato riattivato in esecuzione di una sentenza di annullamento e non si è ancora concluso, l'Amministrazione non può negare la validità della rinuncia all'istanza sul solo presupposto che il precedente diniego fosse anteriore alla data prevista dalla disciplina transitoria.
- Il vincolo conformativo derivante dall'annullamento impone all'Amministrazione di riesaminare l'affare nella sua interezza, sicché il procedimento resta pendente fino alla conclusione del nuovo esercizio del potere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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