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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3979/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva escluso la doglianza della società avverso la cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi relativi al minimale contributivo per il periodo 1.10.2003-30.9.2008. L'INPS aveva accertato, mediante verbale ispettivo e prospetti allegati, il mancato rispetto dell'orario contrattuale previsto dal CCNL (elaborazione dati - CONSILIP) e quindi la violazione del minimale contributivo, recuperando contributi anche per ore non lavorate ma rientranti nell'orario contrattuale. La società contestava (i) che un successivo verbale dell'Ispettorato del lavoro (comunicato nel 2011 e relativo a periodo successivo) avesse accertato la regolarità contributiva e quindi scalfito le risultanze dell'accertamento precedente e (ii) che le sospensioni concordate e le minori prestazioni avrebbero dovuto escludere l'obbligo contributivo in ragione del principio di corrispettività e delle norme e clausole contrattuali richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'INPS poteva agire in giudizio per accertare l'obbligo contributivo anche se esistono atti o procedimenti amministrativi successivi e che la regolarità riscontrata in un verbale riferito a periodi diversi non invalida automaticamente l'accertamento relativo al periodo contestato. Ha ribadito il principio del "minimale contributivo": la base imponibile contributiva non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del settore e l'orario da prendere a parametro è quello normale previsto dalla contrattazione. Spetta al datore di lavoro allegare e provare che ricorre una delle ipotesi eccezionali (espressamente previste dalla legge o dal contratto) che escludono l'obbligo contributivo; la mera sospensione concordata tra le parti, se non ricondotta a cause previste dalla legge/contratto, non dispensa dall'obbligo contributivo. Sono state condannate la ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in tema di valutazione delle prove e principio del prudente apprezzamento: il giudice decide sulla base delle prove offerte e valuta le risultanze istruttorie; però non è vincolato da un verbale amministrativo riferito a periodo diverso ai fini dell'accertamento della contribuzione per il periodo oggetto di causa.

  • D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (conv. L. 7 dicembre 1989, n. 389), art. 1

    Fonte del principio del "minimale contributivo": la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione imponibile inferiore a quella derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale più rappresentativo; ciò determina un parametro anche in termini di orario minimo su cui calcolare i contributi.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 20

    "nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive"

    Norma di tutela amministrativa circoscritta: impedisce future contestazioni rispetto a periodi già attestati regolari in sede ispettiva, ma non equivale a impedire all'INPS di agire in giudizio per l'accertamento dell'obbligo contributivo quando sia comunque dedotta l'insussistenza di presupposti previdenziali.

  • D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 6

    Norma richiamata in tema di procedimento amministrativo di accertamento delle omissioni contributive: disposizioni di azione amministrativa la cui efficacia è circoscritta alla legittimità dell'azione amministrativa e non precludono, in sé, l'azione giudiziale dell'ente previdenziale.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24

    Norma che disciplina l'irretrattabilità del credito in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale; la Corte la distingue dalle norme di azione amministrativa perché qui si tratta dell'estinzione dell'azione, non applicabile automaticamente al caso in esame.

  • art. 36 Cost.

    Riferimento costituzionale usato per distinguere il minimale retributivo (utilizzabile per la determinazione della giusta retribuzione) dal minimale contributivo, che non è soggetto agli stessi limiti costituzionali quando si applica con incidenza esclusiva sul rapporto contributivo.

  • art. 79 CCNL elaborazione dati - CONSILIP

    Richiamato come norma contrattuale di riferimento per l'orario di lavoro; il criterio del minimale contributivo prende a parametro l'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della prova: incombe sulla parte che deduce fatti costitutivi dell'eccezione (qui il datore di lavoro) l'onere di provarne l'effettiva sussistenza.

Massime di principio

  • L'INPS può promuovere o resistere in giudizio per accertare obblighi contributivi anche se esistono atti amministrativi o procedimenti ispettivi; gli atti amministrativi non vincolano automaticamente il giudice quando riguardano periodi diversi o condizioni non identiche.
  • Il minimale contributivo è indipendente dalla retribuzione effettivamente corrisposta: la base imponibile per i contributi non può essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale più rappresentativo; l'orario da prendere a parametro è l'orario normale stabilito dal contratto.
  • Spetta al datore di lavoro provare l'esistenza di ipotesi eccezionali che escludono l'obbligo contributivo (es. malattia, maternità, infortunio, cassa integrazione, aspettativa) ricondotte a cause previste dalla legge o dal contratto; la sospensione consensuale o la semplice riduzione della prestazione non sono di per sé idonee a far venir meno l'obbligo contributivo.
  • Un verbale ispettivo successivo che attesti regolarità per un periodo diverso non invalida automaticamente un precedente accertamento relativo a periodi distinti: bisogna verificare la coincidenza temporale e oggettiva delle verifiche.
  • In caso di contestazione contributiva, il datore di lavoro deve documentare e provare puntualmente le cause delle assenze o delle sospensioni e la loro riconducibilità a fattispecie legali o contrattuali esenti dall'obbligo di minimale contributivo.

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