Sentenza n. 1930/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 395/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 395/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione lavoro. Il ricorso è stato notificato il 29 dicembre 2025 e depositato il 5 gennaio 2026. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha eseguito il titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta esecuzione del giudicato, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e per il rimborso delle spese sostenute per ottenere l’attestazione del passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha eseguito il giudicato successivamente alla proposizione del ricorso. Ha comunque posto le spese a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che il ricorso fosse stato reso necessario dall’inadempimento dell’Amministrazione al momento della sua proposizione. Le spese processuali sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, in favore del procuratore distrattario della ricorrente. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di € 3,92 per diritti di cancelleria relativi all’attestazione del passaggio in giudicato. È stata ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza al giudicato; pur essendo sopravvenuta l’esecuzione del titolo, il giudizio è definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e con regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l’interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva e il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione tardiva del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali: queste possono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, considerando la necessità del ricorso al momento della sua proposizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese sostenute dal ricorrente dopo la pubblicazione del titolo giudiziale e funzionali alla soddisfazione del credito, comprese quelle per l’attestazione del passaggio in giudicato, possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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