Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e art. 702-bis c.p.c., avverso il decreto con cui il giudice penale aveva liquidato il compenso spettante a una società per la custodia giudiziaria, durata per oltre undici anni, di 78 bombole di gas e di un'elettropompa sequestrate nel corso di un procedimento penale. Il tribunale aveva rideterminato il compenso. La società ricorrente ha poi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma la Corte ha esaminato e accolto il primo, concernente il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione: secondo la ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto chiamare anche l'indagato/imputato del procedimento penale, indicato negli atti, perché il compenso del custode viene liquidato in via anticipata dallo Stato ma può gravare in via definitiva sull'imputato, anche a seguito di archiviazione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando però anche la mancata partecipazione della Procura della Repubblica, parte del procedimento penale da cui originava la custodia.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato l'ordinanza impugnata per nullità derivante da mancata integrazione del contraddittorio e ha rinviato la causa ad altro giudice del Tribunale di Nola affinché provveda previa rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie: custode, Ministero della giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e il soggetto a carico del quale era stato disposto il sequestro. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 del D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il rimedio oppositivo avverso il decreto di liquidazione del compenso del custode, nel cui giudizio devono partecipare tutti i soggetti necessari.
Indica il rito seguito nel giudizio di opposizione instaurato davanti al tribunale.
È la norma richiamata per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio; la Corte ne valorizza il contenuto in tema di litisconsorzio necessario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è sostanzialmente ricondotto alla nullità processuale per violazione del contraddittorio.
È la base della richiesta di cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della liquidazione del compenso e del regresso.
Richiamato dalla ricorrente come norma connessa alla liquidazione del compenso e ai rapporti con il processo penale.
Richiamato come disposizione che disciplina gli effetti economici della custodia nel procedimento penale.
Richiamato come disposizione rilevante per la liquidazione e il regresso del compenso di custodia.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle possibili definizioni del procedimento penale.
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo penale.
È menzionato dalla Corte in relazione all'archiviazione del procedimento penale e alla persistenza dell'interesse/necessità della partecipazione del soggetto obbligato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode di beni sequestrati in un procedimento penale, il contraddittorio deve essere integro e devono partecipare tutti i soggetti che possono essere incisi dalla decisione, non solo il beneficiario della liquidazione.
- Sono litisconsorti necessari, oltre al custode/beneficiario e al Ministero competente, le parti del procedimento penale in cui la custodia è stata disposta, compreso il Pubblico Ministero; in particolare deve essere chiamato anche il soggetto nei cui confronti può essere posto l'obbligo definitivo di pagamento o l'azione di regresso.
- La mancata partecipazione di un soggetto necessario nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso determina nullità del provvedimento impugnato e impone la cassazione con rinvio per la rinnovazione del contraddittorio.
- L'eventuale archiviazione del procedimento penale non esclude, di per sé, la necessità del contraddittorio nei confronti del soggetto potenzialmente obbligato al pagamento o destinatario del regresso.
- Quando il vizio accolto attiene al difetto di contraddittorio, i restanti motivi di ricorso restano assorbiti.
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