Risposta n. 146 del 3/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società istante ritiene che la cessione dei terminali sia esente ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6), richiamando pareri tecnici dell'ADM secondo cui le prestazioni/forniture necessarie e indispensabili per la raccolta delle giocate possono rientrare nell'esenzione; inoltre sostiene il diritto alla detrazione dell'IVA assolta all'importazione (richiamando art. 19, comma 3, lett. e-bis) e l'esclusione del pro-rata.
Regime IVA della fornitura di terminali di gioco
Il quesito
La società non residente ALFA importa in Italia terminali di gioco e li fornisce al concessionario Beta: la cessione dei terminali e dei relativi componenti/firmware è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 6) del DPR 633/1972 (operazioni relative all'esercizio dei totalizzatori e alla raccolta delle giocate)? In caso di esenzione, è pienamente detraibile l'IVA assolta in dogana e si esclude l'applicazione del pro-rata di detraibilità?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che la fornitura dei terminali sia imponibile a IVA con aliquota ordinaria: l'esenzione prevista dall'art. 10, n. 6) non si applica alla cessione o a contratti che trasferiscono possesso/disponibilità degli apparecchi; i chiarimenti ADM richiamati riguardano prestazioni di servizi e non la cessione di beni. Quanto all'IVA pagata in importazione, valgono le regole ordinarie di detrazione (l'imposta è detraibile solo se relativa ad operazioni imponibili) e la norma richiamata dall'istante (art. 19, comma 3, lett. e-bis) è stata abrogata dal 1° gennaio 2007.
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